Rottamazione cartelle: un miraggio per molti
Il provvedimento di rottamazione delle cartelle di pagamento si rivela spesso molto più pesante da sostenere rispetto ad una ordinaria rateazione.
Fino al prossimo 31 marzo sarà possibile aderire alla procedura di "rottamazione delle cartelle", così come disciplinata dal decreto fiscale (D.L. 193/2016) collegato alla Legge di Bilancio 2017.
Possono rientrare nella rottamazione delle cartelle di pagamento tutti gli importi iscritti a ruolo dal 1.1.2000 al 31.12.2016; entro il 28 febbraio Equitalia si impegna a comunicare al contribuente gli eventuali carichi affidati per la riscossione ma non notificati entro il 2016.
Senza soffermarmi sulle caratteristiche del provvedimento, delle quali ho già parlato in precedenti articoli, voglio porre l’attenzione sulla effettiva utilizzabilità della procedura in oggetto da parte del contribuente che si trova con situazioni debitorie.
A prescindere da questo provvedimento di carattere straordinario, per ripianare i propri debiti è possibile chiedere la rateizzazione delle cartelle di pagamento con un piano ordinario di rimborso fino a 72 rate mensili, oppure con un piano straordinario fino a 120 rate mensili.
Cosa mi fa dire che la rottamazione è probabilmente un miraggio per molti contribuenti?
E’ vero che gli importi da pagare sono ridotti delle sanzioni e degli interessi di mora, ma il tempo per rimborsare l’intera somma rimanente è molto più contenuto.
Entro il mese di novembre di quest’anno dovrà essere versato almeno il 70% dell’intero debito, in un massimo di tre rate con scadenza luglio, settembre, novembre; il rimanente 30% in un massimo di due rate in scadenza nei mesi di aprile e settembre 2018.
Proviamo ad essere più chiari aiutandoci con i numeri:
ipotizziamo un contribuente che abbia un debito complessivo di 20.000 euro;può accedere almeno al piano ordinario di rateizzazione pagando circa 300 euro mensili (compresi gli interessi) per 72 rate; se decide di presentare domanda per la rottamazione il suo debito potrebbe scendere di un 25-30% mediamente; ipotizziamo che si riduca a 14.000 euro; se richiede il numero massimo di rate, cinque, dovrà pagare 9.800 euro (oltre interessi) entro il mese di novembre di quest’anno, e 4.200 euro (oltre interessi) entro il mese di settembre 2018; spalmando gli importi indicati sul numero dei mesi significa che nel 2017 avrà sostenuto una rata media di circa 850 euro, nel 2018 (9 mesi fino a settembre) di poco meno di 500 euro;è andato quindi ben oltre la rata che potrebbe ottenere ordinariamente.
Questo meccanismo si amplifica al crescere del debito, poiché le scadenze rimangono sempre le stesse a prescindere dall’entità della somma, e si riduce al diminuire del debito.
Alcune riflessioni:
nella maggior parte delle situazioni di debito il contribuente non è un evasore; è invece qualcuno che ha correttamente dichiarato tutti gli importi dovuti ma non ha effettuato i pagamenti conseguenti;
in presenza di importi dichiarati i pagamenti non avvengono principalmente per le difficoltà a sostenere il carico fiscale;
negli ultimi anni la possibilità di ottenere rateizzazioni lunghe ha permesso a molti di ripianare i propri debiti; nonostante queste possibilità si sono verificate molte interruzioni nei pagamenti e conseguente decadenza dalla rateizzazione, tanto che si sono resi opportuni specifici provvedimenti di riammissione dei contribuenti decaduti;
evidentemente per molti è difficile gestire un’uscita mensile fissa oltre la propria gestione economica ordinaria;
in questo contesto, se il provvedimento del governo determina in capo al contribuente debole un aumento della rata in molti casi, come abbiamo visto, notevolissimo, che senso ha questa misura?
Può essere utile nei casi di debiti di poche migliaia di euro, quando la dilazione si mantiene entro misure sostenibili.
Probabilmente ci si è troppo concentrati sulla necessità di reperire risorse per le finanze pubbliche, perdendo di vista l’utilità del provvedimento, la caratteristica win-win (entrambe le parti vincenti, in questo caso fisco e contribuente) che qualsiasi accordo dovrebbe avere per essere veramente efficace.
Un altro elemento, sulla base del quale consiglio di riflettere molto attentamente prima di presentare domanda per la rottamazione, è il seguente:
la disciplina della rottamazione è molto rigida riguardo le scadenze di versamento; non sono ammessi né ritardi, anche minimi, né versamenti inferiori, seppur di poco, al dovuto, pena la immediata decadenza dal procedimento e il ripristino degli importi originari; se si verifica la decadenza dalla procedura della rottamazione non sarà possibile accedere alla rateizzazione ordinaria (fino 72 rate) e straordinaria (fino a 120 rate) per quegli stessi importi oggetto di rottamazione; la conseguenza è che il contribuente si trova "scoperto" di fronte a eventuali procedure esecutive poste in essere dall’agente per la riscossione.
Possono rientrare nella rottamazione delle cartelle di pagamento tutti gli importi iscritti a ruolo dal 1.1.2000 al 31.12.2016; entro il 28 febbraio Equitalia si impegna a comunicare al contribuente gli eventuali carichi affidati per la riscossione ma non notificati entro il 2016.
Senza soffermarmi sulle caratteristiche del provvedimento, delle quali ho già parlato in precedenti articoli, voglio porre l’attenzione sulla effettiva utilizzabilità della procedura in oggetto da parte del contribuente che si trova con situazioni debitorie.
A prescindere da questo provvedimento di carattere straordinario, per ripianare i propri debiti è possibile chiedere la rateizzazione delle cartelle di pagamento con un piano ordinario di rimborso fino a 72 rate mensili, oppure con un piano straordinario fino a 120 rate mensili.
Cosa mi fa dire che la rottamazione è probabilmente un miraggio per molti contribuenti?
E’ vero che gli importi da pagare sono ridotti delle sanzioni e degli interessi di mora, ma il tempo per rimborsare l’intera somma rimanente è molto più contenuto.
Entro il mese di novembre di quest’anno dovrà essere versato almeno il 70% dell’intero debito, in un massimo di tre rate con scadenza luglio, settembre, novembre; il rimanente 30% in un massimo di due rate in scadenza nei mesi di aprile e settembre 2018.
Proviamo ad essere più chiari aiutandoci con i numeri:
ipotizziamo un contribuente che abbia un debito complessivo di 20.000 euro;può accedere almeno al piano ordinario di rateizzazione pagando circa 300 euro mensili (compresi gli interessi) per 72 rate; se decide di presentare domanda per la rottamazione il suo debito potrebbe scendere di un 25-30% mediamente; ipotizziamo che si riduca a 14.000 euro; se richiede il numero massimo di rate, cinque, dovrà pagare 9.800 euro (oltre interessi) entro il mese di novembre di quest’anno, e 4.200 euro (oltre interessi) entro il mese di settembre 2018; spalmando gli importi indicati sul numero dei mesi significa che nel 2017 avrà sostenuto una rata media di circa 850 euro, nel 2018 (9 mesi fino a settembre) di poco meno di 500 euro;è andato quindi ben oltre la rata che potrebbe ottenere ordinariamente.
Questo meccanismo si amplifica al crescere del debito, poiché le scadenze rimangono sempre le stesse a prescindere dall’entità della somma, e si riduce al diminuire del debito.
Alcune riflessioni:
nella maggior parte delle situazioni di debito il contribuente non è un evasore; è invece qualcuno che ha correttamente dichiarato tutti gli importi dovuti ma non ha effettuato i pagamenti conseguenti;
in presenza di importi dichiarati i pagamenti non avvengono principalmente per le difficoltà a sostenere il carico fiscale;
negli ultimi anni la possibilità di ottenere rateizzazioni lunghe ha permesso a molti di ripianare i propri debiti; nonostante queste possibilità si sono verificate molte interruzioni nei pagamenti e conseguente decadenza dalla rateizzazione, tanto che si sono resi opportuni specifici provvedimenti di riammissione dei contribuenti decaduti;
evidentemente per molti è difficile gestire un’uscita mensile fissa oltre la propria gestione economica ordinaria;
in questo contesto, se il provvedimento del governo determina in capo al contribuente debole un aumento della rata in molti casi, come abbiamo visto, notevolissimo, che senso ha questa misura?
Può essere utile nei casi di debiti di poche migliaia di euro, quando la dilazione si mantiene entro misure sostenibili.
Probabilmente ci si è troppo concentrati sulla necessità di reperire risorse per le finanze pubbliche, perdendo di vista l’utilità del provvedimento, la caratteristica win-win (entrambe le parti vincenti, in questo caso fisco e contribuente) che qualsiasi accordo dovrebbe avere per essere veramente efficace.
Un altro elemento, sulla base del quale consiglio di riflettere molto attentamente prima di presentare domanda per la rottamazione, è il seguente:
la disciplina della rottamazione è molto rigida riguardo le scadenze di versamento; non sono ammessi né ritardi, anche minimi, né versamenti inferiori, seppur di poco, al dovuto, pena la immediata decadenza dal procedimento e il ripristino degli importi originari; se si verifica la decadenza dalla procedura della rottamazione non sarà possibile accedere alla rateizzazione ordinaria (fino 72 rate) e straordinaria (fino a 120 rate) per quegli stessi importi oggetto di rottamazione; la conseguenza è che il contribuente si trova "scoperto" di fronte a eventuali procedure esecutive poste in essere dall’agente per la riscossione.
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