Rottamazione dei ruoli - Eutekne.info 12/01/2017
Rottamazione anche per i carichi «affidabili» entro la fine del 2016
La rottamazione dei ruoli, prevista dall’art. 6 del DL 193/2016, è limitata, per espressa disposizione normativa, "ai carichi affidati agli agenti della riscossione dal 2000 al 2016".
Anche nella precedente e analoga definizione agevolata prevista dall’art. 12 della L. n. 289/2002 la disposizione faceva espressamente riferimento "(...) ai carichi inclusi in ruoli emessi da uffici statali e affidati ai concessionari del servizio nazionale della riscossione fino al 31 dicembre 2000".
Il termine "affidati", utilizzato dal legislatore anche nell’art. 6 del DL n. 193/2016, è già stato interpretato dall’Amministrazione finanziaria come segue (circ. Agenzia delle Entrate n. 22/2003, § 9.1 e ris. Agenzia delle Entrate n. 150/2005): dal tenore letterale della norma si evince che la definizione ... può riferirsi solo a ruoli che siano stati effettivamente trasmessi telematicamente o consegnati al Consorzio Nazionale tra i concessionari entro la predetta data del 31 dicembre 2000. In particolare l’Agenzia delle Entrate aveva già specificato che occorreva riferirsi alla data di effettiva trasmissione, essendo, quindi, irrilevante, ai fini della definizione, anche quanto disposto dall’art. 4 del decreto ministeriale 3 settembre 1999 n. 321, secondo cui "per i ruoli trasmessi al CNC fra il giorno 16 e l’ultimo giorno del mese, la consegna si intende effettuata il giorno 10 del mese successivo".
In tal modo i ruoli trasmessi dal 16 al 31 dicembre 2016 sarebbero in ogni caso definibili. Ancorché tale ultima interpretazione sia stata ignorata nelle risposte rese da Equitalia il 16 dicembre 2016, dovrebbe ritenersi che, anche per la rottamazione ex art. 6 del DL 193/2016, il termine "affidati" non possa essere inteso in modo diverso rispetto a quanto evidenziato nei documenti sopra citati.
Tuttavia, la rilevanza della data di "effettiva trasmissione" lascerebbe alla mercé del comportamento dell’Agenzia delle Entrate, ovvero a sue procedure meramente interne, la possibilità di accesso alla definizione, almeno in alcune circostanze.
In merito agli accertamenti esecutivi, l’art. 29, comma 1, lett. b) del DL 78/2010 prevede che, decorsi 30 giorni successivi al termine per la proposizione del ricorso, la riscossione delle somme sia affidata in carico agli agenti della riscossione. Considerati gli ordinari termini di 60 giorni per il ricorso, secondo la disposizione appena citata, al 91 giorno dalla notifica dell’accertamento esecutivo (fatti salvi eventuali posticipi per sospensione feriale o scadenze il sabato o la domenica) dovrebbe avvenire l’affidamento all’agente della riscossione.
Tale conclusione trova conferma anche nel provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate, di concerto con il Ragioniere generale dello Stato, del 30 giugno 2011, che disciplina le modalità di affidamento dei carichi. In particolare l’art. 3 del citato provvedimento stabilisce che la trasmissione dei flussi di carico debba avvenire con cadenza giornaliera decorsi 60 giorni dalla notifica degli atti nonché 30 giorni dal termine ultimo per il pagamento e che l’affidamento si intende effettuato alla data di trasmissione del flusso di carico.
In altri termini, secondo queste disposizioni, coloro che hanno ricevuto accertamenti esecutivi da oltre 90 giorni al 31 dicembre 2016 dovrebbero essere ammessi alla procedura, poiché l’Agenzia delle Entrate avrebbe dovuto trasmettere il flusso di carico all’agente della riscossione il giorno successivo.
Per quanto concerne la riscossione delle somme dovute a seguito dei controlli automatici, l’art. 2 del DLgs. 462/1997 prevedrebbe l’iscrizione a ruolo a titolo definitivo trascorsi 30 giorni dalla ricezione della comunicazione, senza che il contribuente abbia eseguito i versamenti richiesti con l’avviso bonario. Anche in tale ipotesi l’iscrizione a ruolo (cioè l’affidamento del carico all’agente della riscossione) potrebbe avvenire allo spirare dei suddetti 30 giorni, ma ciò potrebbe anche non accadere per procedure interne all’Amministrazione finanziaria.
Discorso rilevante per accertamenti esecutivi e avvisi bonari.
Per quanto riguarda l’accesso alla rottamazione dei ruoli, è evidente che ci sarebbe una disparità di trattamento tra coloro che al 31 dicembre hanno subito l’iscrizione a ruolo e coloro che, pur avendo somme già iscrivibili, non hanno avuto tale "fortuna", per una causa che, tuttavia, sembrerebbe unicamente imputabile a procedure interne all’Amministrazione finanziaria ed estranea alle disposizioni agevolative.
In conclusione, anche per evitare eventuali contenziosi, sarebbe stato auspicabile che la disposizione di cui all’art. 6 del DL 193/2016 fosse stata ampliata (o interpretata) nel senso di consentire l’accesso alla definizione in relazione alle somme "iscrivibili" a ruolo al 31 dicembre 2016, benché l’affidamento in carico all’agente della riscossione non sia, di fatto, ancora avvenuto a quella data.
Anche nella precedente e analoga definizione agevolata prevista dall’art. 12 della L. n. 289/2002 la disposizione faceva espressamente riferimento "(...) ai carichi inclusi in ruoli emessi da uffici statali e affidati ai concessionari del servizio nazionale della riscossione fino al 31 dicembre 2000".
Il termine "affidati", utilizzato dal legislatore anche nell’art. 6 del DL n. 193/2016, è già stato interpretato dall’Amministrazione finanziaria come segue (circ. Agenzia delle Entrate n. 22/2003, § 9.1 e ris. Agenzia delle Entrate n. 150/2005): dal tenore letterale della norma si evince che la definizione ... può riferirsi solo a ruoli che siano stati effettivamente trasmessi telematicamente o consegnati al Consorzio Nazionale tra i concessionari entro la predetta data del 31 dicembre 2000. In particolare l’Agenzia delle Entrate aveva già specificato che occorreva riferirsi alla data di effettiva trasmissione, essendo, quindi, irrilevante, ai fini della definizione, anche quanto disposto dall’art. 4 del decreto ministeriale 3 settembre 1999 n. 321, secondo cui "per i ruoli trasmessi al CNC fra il giorno 16 e l’ultimo giorno del mese, la consegna si intende effettuata il giorno 10 del mese successivo".
In tal modo i ruoli trasmessi dal 16 al 31 dicembre 2016 sarebbero in ogni caso definibili. Ancorché tale ultima interpretazione sia stata ignorata nelle risposte rese da Equitalia il 16 dicembre 2016, dovrebbe ritenersi che, anche per la rottamazione ex art. 6 del DL 193/2016, il termine "affidati" non possa essere inteso in modo diverso rispetto a quanto evidenziato nei documenti sopra citati.
Tuttavia, la rilevanza della data di "effettiva trasmissione" lascerebbe alla mercé del comportamento dell’Agenzia delle Entrate, ovvero a sue procedure meramente interne, la possibilità di accesso alla definizione, almeno in alcune circostanze.
In merito agli accertamenti esecutivi, l’art. 29, comma 1, lett. b) del DL 78/2010 prevede che, decorsi 30 giorni successivi al termine per la proposizione del ricorso, la riscossione delle somme sia affidata in carico agli agenti della riscossione. Considerati gli ordinari termini di 60 giorni per il ricorso, secondo la disposizione appena citata, al 91 giorno dalla notifica dell’accertamento esecutivo (fatti salvi eventuali posticipi per sospensione feriale o scadenze il sabato o la domenica) dovrebbe avvenire l’affidamento all’agente della riscossione.
Tale conclusione trova conferma anche nel provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate, di concerto con il Ragioniere generale dello Stato, del 30 giugno 2011, che disciplina le modalità di affidamento dei carichi. In particolare l’art. 3 del citato provvedimento stabilisce che la trasmissione dei flussi di carico debba avvenire con cadenza giornaliera decorsi 60 giorni dalla notifica degli atti nonché 30 giorni dal termine ultimo per il pagamento e che l’affidamento si intende effettuato alla data di trasmissione del flusso di carico.
In altri termini, secondo queste disposizioni, coloro che hanno ricevuto accertamenti esecutivi da oltre 90 giorni al 31 dicembre 2016 dovrebbero essere ammessi alla procedura, poiché l’Agenzia delle Entrate avrebbe dovuto trasmettere il flusso di carico all’agente della riscossione il giorno successivo.
Per quanto concerne la riscossione delle somme dovute a seguito dei controlli automatici, l’art. 2 del DLgs. 462/1997 prevedrebbe l’iscrizione a ruolo a titolo definitivo trascorsi 30 giorni dalla ricezione della comunicazione, senza che il contribuente abbia eseguito i versamenti richiesti con l’avviso bonario. Anche in tale ipotesi l’iscrizione a ruolo (cioè l’affidamento del carico all’agente della riscossione) potrebbe avvenire allo spirare dei suddetti 30 giorni, ma ciò potrebbe anche non accadere per procedure interne all’Amministrazione finanziaria.
Discorso rilevante per accertamenti esecutivi e avvisi bonari.
Per quanto riguarda l’accesso alla rottamazione dei ruoli, è evidente che ci sarebbe una disparità di trattamento tra coloro che al 31 dicembre hanno subito l’iscrizione a ruolo e coloro che, pur avendo somme già iscrivibili, non hanno avuto tale "fortuna", per una causa che, tuttavia, sembrerebbe unicamente imputabile a procedure interne all’Amministrazione finanziaria ed estranea alle disposizioni agevolative.
In conclusione, anche per evitare eventuali contenziosi, sarebbe stato auspicabile che la disposizione di cui all’art. 6 del DL 193/2016 fosse stata ampliata (o interpretata) nel senso di consentire l’accesso alla definizione in relazione alle somme "iscrivibili" a ruolo al 31 dicembre 2016, benché l’affidamento in carico all’agente della riscossione non sia, di fatto, ancora avvenuto a quella data.
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