Rottamazione delle cartelle di Equitalia
Concessa l'opportunità a tutti i contribuenti di sanare la propria esposizione nei confronti di Equitalia
Il D.L. 193/2016 ha introdotto una sanatoria, definita anche "rottamazione delle cartelle Equitalia".
Tale norma concede la possibilità ai contribuenti di poter richiedere la definizione agevolata dei debiti Equitalia, notificati dall'anno 2000 fino al 31 dicembre 2016, ma non pagati entro i termini di scadenza (60 giorni).
Attraverso questa definizione agevolata, i contribuenti, le famiglie, le società, le imprese e i professionisti, avranno la possibilità di cancellare tali debiti, versando l’importo soltanto dell’imposta e degli interessi maturati ESCLUSE, quindi, le sanzioni, gli interessi di mora e le sanzioni e somme aggiuntive gravanti su crediti previdenziali.
Tributi oggetto della sanatoria
La "rottamazione" riguarda i tributi emessi dall’Agenzia delle Entrate, dagli Enti Locali (Comuni, Regioni, ecc.) i contributi INPS e INAIL, multe stradali per le violazioni del Codice Stradale, bolli autoveicoli.
Per le cartelle di pagamento relative a violazione del codice della strada, si potrà pagare soltanto la sanzione, cioè la multa, escludendo gli interessi e le maggiorazioni per i ritardati pagamenti.
Verifica della propria posizione personale
Ritenendo che tutti i contribuenti debbano conoscere la propria situazione debitoria per valutare l'opportunità di accedere alla rottamazione è necessario, qualora non sia già in vostro possesso, richiedere le credenziali di accesso al cassetto fiscale recandovi direttamente presso l’Agenzia delle Entrate. Cone dette credenziali sarà possibile accedere al portale Equitalia per verificare la propria posizione senza recarsi personalmente presso gli Uffici dell'Ente.
Rateazioni in corso
Le eventuali rateazioni in corso possono essere oggetto di rottamazione ma debbono essere in regola con i versamenti fino al 31/12/2016.
Iter e scadenze
- Presentazione dell’istanza è prevista entro il termine del 31 Marzo 2017.
- Equitalia risponderà ai fini dell’accoglimento e della liquidazione definitiva delle somme richieste entro il 31 Maggio 2017.
L’importo scaturente dalla rottamazione, deve essere versato in unica soluzione o a rate alle seguenti scadenze:
- luglio, settembre e novembre 2017 (il 70% delle somme complessivamente dovute);
- aprile e settembre 2018 (il restante 30% del dovuto).
E’ doveroso precisare che il mancato pagamento di una sola delle suddette rate alle rispettive scadenza, comporterà la perdita del beneficio alla rottamazione.
Tale norma concede la possibilità ai contribuenti di poter richiedere la definizione agevolata dei debiti Equitalia, notificati dall'anno 2000 fino al 31 dicembre 2016, ma non pagati entro i termini di scadenza (60 giorni).
Attraverso questa definizione agevolata, i contribuenti, le famiglie, le società, le imprese e i professionisti, avranno la possibilità di cancellare tali debiti, versando l’importo soltanto dell’imposta e degli interessi maturati ESCLUSE, quindi, le sanzioni, gli interessi di mora e le sanzioni e somme aggiuntive gravanti su crediti previdenziali.
Tributi oggetto della sanatoria
La "rottamazione" riguarda i tributi emessi dall’Agenzia delle Entrate, dagli Enti Locali (Comuni, Regioni, ecc.) i contributi INPS e INAIL, multe stradali per le violazioni del Codice Stradale, bolli autoveicoli.
Per le cartelle di pagamento relative a violazione del codice della strada, si potrà pagare soltanto la sanzione, cioè la multa, escludendo gli interessi e le maggiorazioni per i ritardati pagamenti.
Verifica della propria posizione personale
Ritenendo che tutti i contribuenti debbano conoscere la propria situazione debitoria per valutare l'opportunità di accedere alla rottamazione è necessario, qualora non sia già in vostro possesso, richiedere le credenziali di accesso al cassetto fiscale recandovi direttamente presso l’Agenzia delle Entrate. Cone dette credenziali sarà possibile accedere al portale Equitalia per verificare la propria posizione senza recarsi personalmente presso gli Uffici dell'Ente.
Rateazioni in corso
Le eventuali rateazioni in corso possono essere oggetto di rottamazione ma debbono essere in regola con i versamenti fino al 31/12/2016.
Iter e scadenze
- Presentazione dell’istanza è prevista entro il termine del 31 Marzo 2017.
- Equitalia risponderà ai fini dell’accoglimento e della liquidazione definitiva delle somme richieste entro il 31 Maggio 2017.
L’importo scaturente dalla rottamazione, deve essere versato in unica soluzione o a rate alle seguenti scadenze:
- luglio, settembre e novembre 2017 (il 70% delle somme complessivamente dovute);
- aprile e settembre 2018 (il restante 30% del dovuto).
E’ doveroso precisare che il mancato pagamento di una sola delle suddette rate alle rispettive scadenza, comporterà la perdita del beneficio alla rottamazione.
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