“Rottamazione ter” e “Saldo e stralcio”, riapertura dei termini
Il Decreto Legge n. 34/2019 (“decreto Crescita”), convertito con modificazioni dalla L. n. 58/2019, ha riaperto i termini per aderire alla “rottamazione-ter” delle cartelle e al c.d. “saldo e stralcio” dei debiti fiscali e contributivi delle persone fisiche in difficoltà economica. Per aderire alla Definizione agevolata 2018 è necessario presentare l’apposita dichiarazione di adesione entro il 31 luglio 2019.
Indice:
1. Premessa
La Legge n. 58/2019, di conversione del c.d. “Decreto Crescita” (D.L. n.34/2019), ha riaperto i termini della pace fiscale 2018/2019. Il testo della norma in esame prevede che il debitore, rimasto escluso dalla precedente sanatoria appena conclusa, possa ancora aderire alla terza edizione della rottamazione e al c.d. “saldo e stralcio” delle cartelle entro il 31 luglio 2019, con le modalità e in conformità alla modulistica che l’agente della riscossione ha già pubblicato sul proprio sito internet.
Sono ammessi anche tutti coloro i quali abbiano presentato la precedente istanza di adesione in ritardo, rispetto alla scadenza del 30 aprile 2019.
La disciplina di fondo resta quella originaria, fatta eccezione per i necessari aggiornamenti derivanti dalla rimodulazione delle rate da pagare.
Tuttavia, dalla riapertura dei termini risultano esclusi i ruoli affidati all’agente della riscossione successivamente al 31 dicembre 2017 e i debiti già ricompresi nelle dichiarazioni di adesione presentate entro lo scorso 30 aprile.
2. “Rottamazione-ter” e “Saldo e stralcio”: disciplina generale
Al fine di operare un’accurata analisi dell’argomento in esame, occorre inquadrare la disciplina di fondo delle due sanatorie e chiarire, in primis, che l’art. 3 del D.L. n. 119/2018 (convertito con modifiche in legge 17/12/2018, n. 136 - G.U. n. 293 del 18 dicembre 2018), ha riproposto in un’ottica generale di “pacificazione fiscale”, la terza edizione della c.d. “rottamazione” delle cartelle.
Il provvedimento, sulla falsa riga delle precedenti edizioni (disciplinate dall’art. 6, D.L. n. 193/2016 e dall’art. 1, D.L. n. 148/2017), ha previsto la possibilità di definire i carichi affidati all’agente della riscossione nel periodo compreso tra il 2000 e il 2017. Di fatto, è stata riproposta anche in questo caso la possibilità di provvedere all’estinzione di un proprio debito con il Fisco, senza dover versare al contempo gli importi relativi alle sanzioni e agli interessi di mora.
Una delle novità di maggior rilievo è da rinvenirsi nella tempistica dei versamenti delle somme dovute; il decreto legge n. 119/2018 ha, infatti, previsto un numero massimo di 18 rate (per un massimo di cinque annualità) da versare:
• le prime due (pari ciascuna al 10%) entro il 31 luglio e il 30 novembre 2019;
• le restanti 16, di pari importo, scadenti il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2020.
Inoltre, il tasso di interesse per fruire della dilazione è stato fissato nella misura del 2% annuo, calcolato a partire dal 1° agosto 2019.
Parallelamente, l'ultimo tassello della c.d. pace fiscale 2019, è stato poi rappresentato da un altro tipo di definizione agevolata denominata “saldo e stralcio” dei debiti fiscali e contributivi delle persone fisiche in difficoltà economica; si tratta, senza dubbio, di una delle principali misure fiscali contenute nella Legge di Bilancio 2019 (L. n. 145/2018 in G.U. n. 302 del 31 dicembre 2018) e rappresenta una sorta di “super rottamazione” rivolta alle persone fisiche che abbiano un Isee fino a 20mila euro.
Si tratta di un nuovo pezzo di un puzzle che si aggiunge ai numerosi interventi di pacificazione fiscale introdotti dal D.L. n.119/2018 e che consente lo stralcio di specifici carichi affidati all'agente della riscossione tra il 1° gennaio 2000 e il 31 dicembre 2017.
Più nel dettaglio, la legge di bilancio 2019 ha introdotto, solo per le persone fisiche, che versano in una grave e comprovata situazione di difficoltà economica, il cosiddetto “saldo e stralcio” dei debiti fiscali e previdenziali, ossia una riduzione delle somme dovute nelle ipotesi di carichi tributari.
Nel perimetro di quest’ultima sanatoria rientrano, dunque, le cartelle riguardanti i contributi non versati alle casse professionali o a quelle separate dei lavoratori autonomi, e quelle riguardanti non solo il semplice omesso versamento di Irpef e Iva, ma anche la correzione dei dati dichiarati. In sostanza, l’adesione a quest’ultima sanatoria, ha consentito l’abbattimento integrale delle sanzioni e degli interessi di mora e il versamento del capitale in misura ridotta e variabile a seconda della classe di Isee[1] del debitore (il valore dell’imposta da versare può essere ridotto sino all’84%).
Più nel dettaglio, l’art.1, co. 187, L. 145/2018, ha disposto che i contribuenti che hanno accesso alla sanatoria e che, quindi, risultano avere un Isee non superiore a 20 mila euro, possono estinguere i propri debiti in forma agevolata:
1. senza corrispondere le sanzioni e gli interessi di mora di cui all’articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, ovvero le sanzioni e le somme aggiuntive di cui all’articolo 27, comma 1, del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46;
2. e pagando solo una percentuale ridotta a titolo di capitale e interessi da ritardata iscrizione a ruolo.
In particolare, la quota agevolata per il pagamento è stata così differenziata:
• 16% delle somme dovute a titolo di capitale e interessi di ritardata iscrizione a ruolo in presenza di ISEE non superiore a 8.500 euro;
• 20% delle somme dovute a titolo di capitale e interessi di ritardata iscrizione a ruolo con ISEE da 8.500,01 a 12.500 euro;
• 35% delle somme dovute a titolo di capitale e interessi di ritardata iscrizione a ruolo con ISEE da 12.500,01 a 20.000 euro.
In effetti, gli sconti sul capitale sono scaglionati in funzione dell’indicatore della situazione economica e la riduzione dell’importo da pagare è tanto maggiore quanto più basso è l’indicatore della situazione economica. Tale riduzione, peraltro, si aggiunge all’azzeramento delle sanzioni e degli interessi di mora.
Tra gli importi da versare sono da aggiungere, inoltre, le somme maturate a favore dell’Agente della riscossione a titolo di aggio e spese per procedure esecutive e diritti di notifica (art. 1, co. 187, let. b, L. n. 145/2018).
L’unica eccezione, rispetto al parametro Isee, riguarda i soggetti in stato di sovraindebitamento (articolo 14-ter della legge 3/2012); quest’ultimi, infatti, ai sensi dell’art.1, co. 188, L. 145/2018 potranno estinguere i debiti iscritti a ruolo, indipendentemente dal valore Isee del proprio nucleo familiare.
In buona sostanza, sono stati ammessi di diritto alla sanatoria del “saldo e stralcio”, anche i contribuenti (solo persone fisiche) per i quali, indipendentemente dal valore Isee del proprio nucleo familiare, alla data di presentazione della dichiarazione di adesione alla definizione, sia stata aperta la procedura di liquidazione dei beni di proprietà, nell’ambito della disciplina della composizione della crisi da sovraindebitamento, secondo l’articolo 14-ter, legge n. 3 del 2012. Invero, in questo caso, per i soggetti rientranti in tale fattispecie, l’importo da pagare a titolo di capitale e interessi da ritardata iscrizione è pari al 10% di quello dovuto.
In definitiva, il debitore in stato da sovraindebitamento, e per il quale non ricorrano le condizioni di inammissibilità, può chiedere la liquidazione di tutti i suoi beni e in questo caso, aderendo alla sanatoria del “saldo e stralcio” delle proprie cartelle, può farlo versando esclusivamente il 10% del debito residuo dopo aver sottratto sanzioni e interessi di mora. In conclusione, in tale eventualità, lo stralcio sarà pari al 90% del totale affidato.
Inoltre, come previsto dall’art.1, co. 190 cit., ai fini di un corretto ed efficace “saldo e stralcio”, è necessario che il pagamento del debito venga effettuato:
a) in un'unica soluzione entro il 30 novembre 2019;
b) oppure in 5 rate così suddivise:
• 35% dell’importo dovuto entro il 30 novembre 2019;
• 20% dell’importo dovuto entro il 31 marzo 2020;
• 15% dell’importo dovuto entro il 31 luglio 2020;
• 15% dell’importo dovuto entro il 31 marzo 2021;
• il restante 15% entro il 31 luglio 2021.
In caso di pagamento rateale si applica un tasso d’interesse pari al 2% annuo a decorrere dal 1° dicembre 2019. Inoltre, così come disposto per la terza rottamazione, anche in questa ipotesi per chi paga a rate, nel caso di pagamento tardivo, è prevista al massimo una tolleranza di cinque giorni. Si tratta della c.d. misura del “lieve inadempimento”, in base alla quale la sanatoria continuerà a ritenersi efficace, solo laddove il ritardo nel pagamento delle rate non superi i 5 giorni.
3. Il Decreto Legge n. 34/2019 (“Decreto crescita”) e la riapertura dei termini
Come noto, il 30 aprile 2019 è scaduto il termine ultimo per aderire sia alla “rottamazione-ter” che al “saldo e stralcio” delle cartelle (in tal senso si è registrato un livello di adesione senza precedenti: sono state registrate quasi 1,7 milioni di domande di adesione, pari a circa 16 miliardi di euro).
A ogni modo, per la terza versione della rottamazione e per il saldo e stralcio, la procedura di adesione non è realmente spirata.
Come già rilevato in premessa, il Decreto Legge n. 34/2019 (“decreto Crescita”), convertito con modificazioni dalla L. n. 58/2019, ha riaperto i termini per aderire alla “rottamazione-ter” delle cartelle e al c.d. “saldo e stralcio” dei debiti fiscali e contributivi delle persone fisiche in difficoltà economica: in sostanza, c’è ancora tempo fino al 31 luglio 2019 per accedere alle due tipologie di sanatoria.
Più nel dettaglio, la Legge 28 giugno 2019, n. 58, di conversione del D.L. n. 34/2019 (c.d. Decreto Crescita) ha, di fatto, disposto all’art.16-bis che la “Riapertura dei termini per gli istituti agevolativi relativi ai carichi affidati agli agenti della riscossione”, tanto da consentire la possibilità di presentare la domanda di adesione entro il 31 luglio 2019.
Saranno considerate valide anche le istanze inoltrate dopo il 30 aprile e prima della data di entrata in vigore della conversione del decreto Crescita.
Si tratta, però, di una riapertura dei termini su cui è stato fissato un vero e proprio perimetro. In primo luogo, non è stata prevista nessuna estensione ai carichi affidati alla riscossione nel 2018 - detto in altri termini, saranno rottamabili solo le cartelle consegnate dagli enti impositori tra il 2000 e il 2017 - e, inoltre, il numero delle rate per il pagamento della rottamazione ter non è più di 18 e spalmato su cinque anni (come per chi ha aderito entro il 30 aprile), bensì di 17 rate con un piano di ammortamento del debito ridotto a circa quattro anni.
Più nel dettaglio, con specifico riferimento alla rottamazione-ter, l’art. 16-bis, comma 1 lett. b), del D.L. n. 34/2019, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 58/2019, prevede che chi aderirà alla riapertura dei termini entro il 31 luglio 2019:
• potrà pagare gli importi dovuti in un’unica soluzione entro il 30 novembre 2019 o nel numero massimo di 17 rate, la prima delle quali in scadenza il 30 novembre 2019 e pari al 20% della somma richiesta;
• che le rate successive alla prima saranno di pari importo e avranno quattro scadenze annue fisse a partire dal 2020: 28 febbraio, 31 maggio, 31 luglio e il 30 novembre;
• che gli interessi saranno dovuti, nella attuale misura del 2% annuo, a partire dal 1° dicembre 2019.
Limitatamente ai debiti relativi ai carichi già oggetto di definizione agevolata ai sensi dell’art. 1 del D.L. n. 148/2017, per i quali non sia stato effettuato, entro il 7 dicembre 2018, il pagamento delle rate in scadenza nei mesi di luglio, settembre e ottobre 2018 (art.3, comma 23, D.L. n. 119/2018), l’art. 16-bis, comma 1, lett. e), del D.L. n. 34/2019, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 58/2019, prevede che le somme dovute a titolo di definizione agevolata potranno essere versate:
o in un’unica soluzione, entro il 30 novembre 2019;
o oppure nel numero massimo di 9 rate consecutive, la prima delle quali, di importo pari al 20%, scadente il 30 novembre 2019 e le restanti, ciascuna di pari importo, scadenti il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio ed il 30 novembre degli anni 2020 e 2021.
In caso di pagamento rateale, gli interessi di cui al comma 3 dell'articolo 3 del citato decreto-legge n. 119 /2018 sono dovuti a decorrere dal 1° dicembre 2019.
Inoltre, ai sensi dell’art.16bis cit., le norme de quibus:
• si applicano alle dichiarazioni tardive, presentate successivamente al 30 aprile 2019 e anteriormente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del provvedimento in esame (sul punto è necessario rilevare che l’Ader, con un comunicato stampa che ha accompagnato la pubblicazione dei nuovi modelli di adesione DA-2018-R, ha specificato che le istanze di rottamazione già trasmesse in ritardo rispetto alla scadenza del 30 aprile, non dovranno essere ripresentate, poiché saranno automaticamente valutate per effetto della riapertura dei termini);
• si applicano ai soggetti decaduti dalla prima rottamazione (art.6, D.L. 193/2016) o dalla rottamazione-bis (art.1, D.L. 148/2017)[2];
• non si applicano ai carichi affidati agli agenti della riscossione a titolo di risorse proprie tradizionali UE e all’Iva all’importazione.
Infine, la nuova disciplina prevede che l’Ader debba rispondere alle nuove istanze di rottamazione entro il 31 ottobre 2019, comunicando date, rate e importi da pagare.
Con riferimento alle cartelle emesse dagli enti locali, occorre chiarire che l’art.15 del D.L. 34/2019 cit., ha riproposto anche successivamente alla conversione in legge, la rottamazione delle ingiunzioni degli enti territoriali, mutuando la disciplina originaria prevista per la prima rottamazione dall’art. 6-ter del D.L. 193/2016.
Con specifico riferimento al “saldo e stralcio”, invece, l’art. 16-bis, comma 2, del D.L. n. 34/2019, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 58/2019, ferma restando la scadenza della nuova domanda fissata al 31 luglio 2019, ha altresì confermato regole e tempistiche già previste originariamente dall’art. 1, commi 184 e 185, della Legge n. 145/2018. In sostanza, anche in questo caso, rientrano nell’ambito applicativo della definizione per estinzione dei debiti prevista per i contribuenti che versano in una grave e comprovata situazione di difficoltà economica, i carichi – intestati a persone fisiche - affidati all’Agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2017 - derivanti esclusivamente:
- dall’omesso versamento di imposte risultanti dalle dichiarazioni annuali e dalle attività di cui all’art. 36-bis del DPR n. 600/1973 e all’articolo 54-bis, del DPR n. 633/1972, a titolo di tributi e relativi interessi e sanzioni;
- dall’omesso versamento di contributi dovuti dagli iscritti alle Casse previdenziali professionali o alle gestioni previdenziali dei lavoratori autonomi dell’INPS con esclusione di quelli richiesti a seguito di accertamento.
Sussiste una grave e comprovata situazione di difficoltà economica qualora l’Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) del nucleo familiare stabilita ai sensi del DPCM n.159/2013 non sia superiore a 20.000,00 euro (art. 1, comma 186, Legge n.145/2018) oppure, alla data di presentazione della dichiarazione di adesione alla definizione, sia stata aperta la procedura di liquidazione di cui all’articolo 14-ter della Legge n. 3/2012 (art. 1, comma 188, Legge n. 145/2018).
Inoltre, come previsto dal co. 190, art. 1, Legge n. 145/2018, anche in questa ipotesi, il pagamento dell’importo dovuto a titolo di “saldo e stralcio” dovrà avvenire:
• in un’unica soluzione con scadenza 30 novembre 2019;
• oppure nel numero massimo di 5 rate consecutive così suddivise:
- 35% dell’importo dovuto entro il 30 novembre 2019;
- 20% dell’importo dovuto entro il 31 marzo 2020;
- 15% dell’importo dovuto entro il 31 luglio 2020;
- 15% dell’importo dovuto entro il 31 marzo 2021;
- il restante 15% entro il 31 luglio 2021.
In caso di pagamento rateale si applica un tasso d’interesse pari al 2% annuo a decorrere dal 1° dicembre 2019. Inoltre, così come disposto per la terza rottamazione, anche in questa ipotesi per chi paga a rate, nel caso di pagamento tardivo, è prevista al massimo una tolleranza di cinque giorni.
Si tratta della c.d. misura del “lieve inadempimento”, in base alla quale la sanatoria continuerà a ritenersi efficace, solo laddove il ritardo nel pagamento delle rate non superi i 5 giorni.
E’ una vera e propria clausola di salvaguardia contro la perdita dei benefici del “saldo e stralcio” per le ipotesi di lievi ritardi nel pagamento delle rate. Diversamente, sarà sufficiente anche un ritardo di soli 6 giorni per perdere tutti i benefici ottenuti e decadere così dalla sanatoria de qua.
Peraltro, si rileva che il pagamento delle somme dovute può avvenire per compensazione con i crediti certificati per appalti e forniture Pa e che, di contro, non è ammessa la compensazione con crediti d’imposta tramite F24.
Infine, si ricorda che in caso di trasmissione del modello di adesione al “saldo e stralcio”, in assenza dei requisiti di legge, la domanda sarà trattata automaticamente come istanza di rottamazione-ter.
4. Conclusioni
In definitiva, a seguito del grande successo ottenuto con le precedenti edizioni della rottamazione dei ruoli e del saldo e stralcio, si è ora chiamati ad assistere a una nuova riapertura dei termini, fortemente voluta e auspicata dalla maggioranza parlamentare e dal Governo.
C’è tempo sino al 31 luglio 2019 e si tratta, di certo, di un’occasione che dovrà essere attentamente valutata da ogni singolo contribuente coinvolto, che dovrà essere consapevole del fatto che lo “sconto” previsto dalla riapertura dei termini della rottamazione-ter e del saldo e stralcio sarà lo stesso delle precedenti edizioni e che, di contro, per chi rateizza, il tasso d’interesse sarà del 2% e che il pagamento per la rottamazione-ter potrà essere dilazionato in circa 4 anni mediante un piano di ammortamento di 17 rate, mentre per il saldo e stralcio dovrà avvenire sempre nel termine di 3 anni e con un numero massimo di 5 rate consecutive.
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[1] Acronimo di “Indicatore della situazione economica equivalente”.
[2] Non trovano applicazione alla riapertura dei termini i commi 21, 22, 24 e 24-bis, art.3del D.L. n.119/2019, che disciplinano il trattamento dei soggetti che hanno aderito alle precedenti definizioni agevolate.
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