Rottamazione ter e "saldo e stralcio" erronee, come procedere
Sono ormai terminate le comunicazioni che l’Agente della Riscossione ai sensi dell’art. 1, comma 192, della Legge n. 14572018, deve trasmettere ai debitori che hanno presentato la dichiarazione di adesione alla definizione agevolata o al saldo e stralcio.
Nel caso di contribuenti che non abbiano avuto ancora conoscenza della sopracitata comunicazione è possibile accedervi telematicamente se in possesso di PIN e password, dal Form dedicato istituito sul sito dell’Agenzia delle Entrate Riscossione e presso gli sportelli dell’Agenzia.
Cosa può fare il contribuente che ritenga errato il calcolo delle somme dovute?
Come noto, dette comunicazioni indicano l’ammontare delle somme dovute ai fini dell’estinzione (cd. Saldo e stralcio), nonché ove sussistenti il difetto dei requisiti prescritti dai commi 186 e 188 oppure, nei casi in cui siano presenti debiti diversi da quelli previsti dai commi 184 e 185 e gli stessi siano definibili ai sensi dell’art. 3 del DL N. 119/2018 (convertito con modificazioni dalla Legge n. 136/2018) l’ammontare delle somme dovute ai fini della definizione agevolata (cd. Rottamazione ter) alla quale tali debiti vengono automaticamente inclusi ai sensi dell’art. 1, comma 193, della medesima legge.
Il termine di scadenza della prima rata o del pagamento in un’unica soluzione del quantum dovuto è fissato nel prossimo 30/11, va però precisato che cadendo di sabato risulta di fatto slittato al 2/12.
Inoltre, si precisa che esiste un limite di tolleranza di 5 giorni, entro i quali non decadono i benefici della rottamazione, né si incorre in more, interessi o sanzioni di sorta.
I 5 giorni nel caso della prima rata scadrebbero il 7 dicembre, ma essendo questo giorno un sabato, viene ulteriormente prorogato a lunedì 9 dicembre.
Nel diverso caso in cui il contribuente ritenga non corretta l'indicazione del dovuto trasmessa dall’Agenzia delle Entrate – Riscossione può procedere secondo due modalità:
1. escludendo i carichi per i quali ritiene non corretta la risposta dell’Agenzia delle Entrate, ristampando i relativi RAV accedendo al portale dell’agenzia delle Entrate- Riscossione, consapevole della circostanza che rispetto agli stessi verrà meno la sospensione di legge, non sarà più possibile una rateazione e che l’Agenzia riprenderà tutte le attività volte al recupero del credito;
2. impugnando davanti alla CTP la comunicazione con riferimento ai carichi di natura erariale o innanzi alle autorità Giudiziaria Ordinaria in relazione ai carichi relativi ad altri tributi.
Nella seconda ipotesi è, però, consigliabile pagare comunque entro i termini come innanzi esposti la prima rata in modo da non decadere dall’adesione o dal “saldo e stralcio” richiesti, in attesa della risoluzione della controversia e dell’eventuale rideterminazione del dovuto.
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