Rottamazione-ter: i vantaggi per le persone fisiche

Entro il 30 Aprile 2019 è possibile presentare la domanda di adesione alla Rottamazione-ter, per gli affidi trasmessi in via telematica dall’Agenzia dell’Entrate all’ente riscossore fino al 31 Dicembre 2017, prescindendo dalla data di Notifica al contribuente.
N.B. anche le cartelle non notificate, quindi nulle, vengono inserite nella Rottamazione-ter.
A seguito della domanda, l’Agenzia dell’Entrate per la Riscossione comunica l’esito della richiesta entro il 30 Giugno, indicando l’importo delle rate dovute.
La prima novità rispetto le edizioni precedenti è la dilazione concessa nei pagamenti. Il contribuente può onorare i suoi debiti fino al 2023, con la possibilità di dilazionare il pagamento in 4 rate annuali a Febbraio, Maggio, Luglio e Novembre di pari importo, per un massimo di 18 rate, con una soglia di tolleranza di ritardo di 5 giorni dalla scadenza naturale del pagamento.
Per chi invece non ha pagato le rate della Rottamazione-bis di Luglio, Settembre e Ottobre 2018 entro il 7 Dicembre 2018, può aderire alla rottamazione-ter, ma deve onorare i pagamenti entro il 2021.
Non tutti i debiti erariali rientrano nella rottamazione-ter, infatti, sono esclusi:
1. Il recupero degli aiuti di Stato
2. Le somme da condanna della corte dei Conti
3. Le sanzioni pecuniarie comminate da autorità penali
Per tutti gli altri tributi si annullano le sanzioni (restano salve quelle con natura diversa da quelle tributarie e previdenziali) e gli interessi di mora.
Dalla domanda di adesione non è possibile adottare nuovi fermi e ipoteche o intraprendere azioni esecutive. Si rammenta, però, che eventuali rimborsi fiscali o disposizioni da enti pubblici per importi superiori a 5 mila euro saranno monitorati e potrebbero essere pignorati.
Altra novità sostanziale è la possibilità di ridurre la sorta capitale delle cartelle derivanti da tributi omessi o accertati ai sensi degli articoli 36-bis e 54-bis del DPR 633/72 per i nuclei familiari con ISEE inferiore a 20 mila euro, quindi, solo per le persone fisiche. Sono esclusi i tributi locali, gli accertamenti ex articolo 36-ter e gli avvisi bonari. Non sono per ammessi i contributi dei lavoratori dipendenti e di quelli riscossi tramite enti diversi dall’Agenzia dell’Entrate per la riscossione (al momento della redazione dell’articolo). La sorta capitale da versare è pari:
1. al 16% per ISEE inferiore ad euro 8.500;
2. al 20% per ISEE compreso tra euro 8.500 ed euro 12.499;
3. al 35% per ISEE compreso tra 12.500 e 20.000 euro.
Tale importo deve essere pagato entro 5 rate dalla rata 30 novembre 2019 (scadenza 31 Luglio 2021).
In caso di non accoglimento del modello di stralcio, tutti i tributi rientreranno nella rottamazione-ter.
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