Ruoli e responsabilità del Dirigente (D.Lgs.81/08)
La figura essenziale del dirigente in materia di sicurezza sul lavoro: responsabilità penali e competenze
Nel Decreto Legislativo 81/08 il legislatore, per ridurre possibili incertezze interpretative introduce le definizioni di datore di lavoro, dirigente e preposto. Lo scopo di tale norma è soprattutto quello di circoscrivere ruoli e competenze e stabilire in modo inequivocabile le responsabilità nascenti dai vari ruoli, considerando le grosse difficoltà generate dalla mancata definizione degli "attori della sicurezza" nel precedente D. Lgs. 626/94.
Il dirigente è definito dall’art. 2, comma 1 lett. D del D. Lgs. 81/08 quale "persona che, in ragione delle competenze professionali e di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell’incarico conferitogli, attua le direttive del datore di lavoro, organizzando l'attività lavorativa e vigilando su di essa".
Il dirigente quindi è quella figura aziendale inserita ai più alti livelli delle gerarchie, primo e più diretto collaboratore del datore di lavoro, in possesso di conoscenze e competenze tecniche che gli consentono di eseguire ed adempiere la complessa serie di obblighi che la normativa in materia di sicurezza pone a suo carico.
Per la normativa vigente in materia di igiene e sicurezza sul lavoro, infatti, le scelte gestionali e programmatiche nel campo della sicurezza sono effettuate esclusivamente dal datore di lavoro; mentre, il dirigente, in modo autonomo, nell’esercizio di un potere ampiamente discrezionale, dirige l’attività produttiva dell’azienda, svolgendo funzioni gestionali ed organizzative.
La qualifica di dirigente comporta attribuzioni che, per la loro ampiezza e per i poteri connessi di autonomia e discrezionalità, consentono al dirigente stesso di adottare scelte operative e di imprimere, seppure nell’osservanza di eventuali direttive di carattere generale e programmatico dettate dal datore di lavoro, un indirizzo all’attività di tutta l’azienda o di uno dei rami autonomi in cui quest’ultima si articola.
In sostanza il dirigente è, tautologicamente, colui che dirige, cioè il soggetto che esercita una supremazia che si estrinseca in un effettivo potere organizzativo dell’attività lavorativa. Si tratta pertanto, di una specie di "alter ego" del datore di lavoro che, nel quadro della definizione di sicurezza decisa e voluta dal datore di lavoro, organizza le modalità di realizzazione della stessa.
Proprio per il ruolo preminente che ricopre, il dirigente è destinatario delle norme di prevenzione a tutela del lavoratore e, di conseguenza, responsabile, nell’ambito delle proprie attribuzioni e competenze, delle inosservanze e violazioni delle norme antinfortunistiche. Deve, pertanto, predisporre tutte le misure di sicurezza fornite dal datore di lavoro e stabilite dalle norme vigenti, controllare le modalità del processo di lavorazione, attuare le misure necessarie a tutelare la sicurezza dei lavoratori, ed infine vigilare sulla corretta esecuzione delle disposizioni impartite.
E’ importante, comunque, sottolineare che tali compiti non derivano da una delega da parte del datore di lavoro, ma nascono "iure proprio" dalla posizione ricoperta in azienda. Sul punto la Corte di Cassazione si è espressa in più occasioni e in modo molto chiaro (una per tutte Cassazione penale, Sez. IV- Sentenza n. 1502 del 14 gennaio 2010): "Il dirigente, come il datore di lavoro e il preposto, è individuato direttamente dalle legge e dalla giurisprudenza come il soggetto cui competono i poteri originari e specifici, differenziati tra loro e collegati alle funzioni a essi demandati, la cui inosservanza comporta la diretta responsabilità del soggetto "iure proprio". Si deve cioè precisare che il dirigente non è chiamato a rispondere in quanto delegato dal datore di lavoro, ma bensì a titolo diretto e personale per l’inosservanza di obblighi che allo stesso, come già si è detto, direttamente fanno capo".
Pertanto, il dirigente, nel campo della sicurezza sul lavoro, ricopre un ruolo primario ed, indipendentemente dall’aver ricevuto una specifica delega in materia, concretizza le scelte aziendali, ed essendo responsabile dell’attuazione di tali scelte, risponde anche penalmente del proprio operato. Da questo deriva che il dirigente è gravato da una responsabilità analoga a quella del datore di lavoro e le sanzioni previste dalla normativa sono le stesse per entrambe le figure.
Il dirigente è definito dall’art. 2, comma 1 lett. D del D. Lgs. 81/08 quale "persona che, in ragione delle competenze professionali e di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell’incarico conferitogli, attua le direttive del datore di lavoro, organizzando l'attività lavorativa e vigilando su di essa".
Il dirigente quindi è quella figura aziendale inserita ai più alti livelli delle gerarchie, primo e più diretto collaboratore del datore di lavoro, in possesso di conoscenze e competenze tecniche che gli consentono di eseguire ed adempiere la complessa serie di obblighi che la normativa in materia di sicurezza pone a suo carico.
Per la normativa vigente in materia di igiene e sicurezza sul lavoro, infatti, le scelte gestionali e programmatiche nel campo della sicurezza sono effettuate esclusivamente dal datore di lavoro; mentre, il dirigente, in modo autonomo, nell’esercizio di un potere ampiamente discrezionale, dirige l’attività produttiva dell’azienda, svolgendo funzioni gestionali ed organizzative.
La qualifica di dirigente comporta attribuzioni che, per la loro ampiezza e per i poteri connessi di autonomia e discrezionalità, consentono al dirigente stesso di adottare scelte operative e di imprimere, seppure nell’osservanza di eventuali direttive di carattere generale e programmatico dettate dal datore di lavoro, un indirizzo all’attività di tutta l’azienda o di uno dei rami autonomi in cui quest’ultima si articola.
In sostanza il dirigente è, tautologicamente, colui che dirige, cioè il soggetto che esercita una supremazia che si estrinseca in un effettivo potere organizzativo dell’attività lavorativa. Si tratta pertanto, di una specie di "alter ego" del datore di lavoro che, nel quadro della definizione di sicurezza decisa e voluta dal datore di lavoro, organizza le modalità di realizzazione della stessa.
Proprio per il ruolo preminente che ricopre, il dirigente è destinatario delle norme di prevenzione a tutela del lavoratore e, di conseguenza, responsabile, nell’ambito delle proprie attribuzioni e competenze, delle inosservanze e violazioni delle norme antinfortunistiche. Deve, pertanto, predisporre tutte le misure di sicurezza fornite dal datore di lavoro e stabilite dalle norme vigenti, controllare le modalità del processo di lavorazione, attuare le misure necessarie a tutelare la sicurezza dei lavoratori, ed infine vigilare sulla corretta esecuzione delle disposizioni impartite.
E’ importante, comunque, sottolineare che tali compiti non derivano da una delega da parte del datore di lavoro, ma nascono "iure proprio" dalla posizione ricoperta in azienda. Sul punto la Corte di Cassazione si è espressa in più occasioni e in modo molto chiaro (una per tutte Cassazione penale, Sez. IV- Sentenza n. 1502 del 14 gennaio 2010): "Il dirigente, come il datore di lavoro e il preposto, è individuato direttamente dalle legge e dalla giurisprudenza come il soggetto cui competono i poteri originari e specifici, differenziati tra loro e collegati alle funzioni a essi demandati, la cui inosservanza comporta la diretta responsabilità del soggetto "iure proprio". Si deve cioè precisare che il dirigente non è chiamato a rispondere in quanto delegato dal datore di lavoro, ma bensì a titolo diretto e personale per l’inosservanza di obblighi che allo stesso, come già si è detto, direttamente fanno capo".
Pertanto, il dirigente, nel campo della sicurezza sul lavoro, ricopre un ruolo primario ed, indipendentemente dall’aver ricevuto una specifica delega in materia, concretizza le scelte aziendali, ed essendo responsabile dell’attuazione di tali scelte, risponde anche penalmente del proprio operato. Da questo deriva che il dirigente è gravato da una responsabilità analoga a quella del datore di lavoro e le sanzioni previste dalla normativa sono le stesse per entrambe le figure.
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