“Saldo e stralcio”, presentazione delle domande entro il 30 aprile


Scadrà il 30/04/2019 il termine di presentazione delle domande di accesso al “saldo e stralcio” delle cartelle
“Saldo e stralcio”, presentazione delle domande entro il 30 aprile

 

La Legge n. 145/2018 prevede il “Saldo e stralcio” delle cartelle, ossia una riduzione delle somme dovute, per i contribuenti in grave e comprovata difficoltà economica. L’agevolazione riguarda solo le persone fisiche e alcune tipologie di debiti riferiti a carichi affidati all’Agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2017.

Si tratta dei carichi derivanti da:
•    omessi versamenti dovuti in autoliquidazione, in base alle dichiarazioni annuali
•    omessi versamenti derivanti dai contributi previdenziali dovuti dagli iscritti alle casse professionali o alle gestioni previdenziali dei lavoratori autonomi Inps.

La misura interessa esclusivamente i contribuenti persone fisiche che versano in una grave e comprovata situazione di difficoltà economica.

E’ possibile aderire entro il 30 aprile 2019, con il pagamento:

•    in un'unica soluzione, entro il 30 novembre 2019
•    oppure in 5 rate con ultima scadenza il 31 luglio 2021.


Chi può aderire

1. ISEE non superiore a 20 mila euro
Le persone fisiche che hanno l’Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) del nucleo familiare non superiore ad euro 20 mila possono estinguere i propri debiti in forma agevolata pagando una percentuale ridotta a titolo di capitale e interessi di ritardata iscrizione a ruolo, senza corrispondere sanzioni e interessi di mora.

In particolare, la quota agevolata per il pagamento è così differenziata:

•    16% delle somme dovute a titolo di capitale e interessi di ritardata iscrizione a ruolo con ISEE fino a 8.500 euro;
•    20% delle somme dovute a titolo di capitale e interessi di ritardata iscrizione a ruolo con ISEE da 8.500,01 a 12.500 euro;
•    35% delle somme dovute a titolo di capitale e interessi di ritardata iscrizione a ruolo con ISEE da 12.500,01 a 20.000 euro.

A tali importi sono da aggiungere, inoltre, le somme maturate a favore dell’Agente della riscossione a titolo di aggio, spese per procedure esecutive e diritti di notifica.

Possono aderire al “Saldo e stralcio”, sempre per i debiti rientranti nell’ambito applicativo della norma, anche i contribuenti (solo persone fisiche) per i quali, indipendentemente dal valore ISEE del proprio nucleo familiare, alla data di presentazione della dichiarazione di adesione alla Definizione, sia stata aperta la procedura di liquidazione di cui all’articolo 14-ter della Legge, n. 3/2012.
Per i soggetti rientranti in questa casistica l’importo da pagare a titolo di capitale e interessi di ritardata iscrizione è pari al 10% di quello dovuto.

2. Tipologie di debiti definibili
Il provvedimento riguarda i debiti intestati a persone fisiche, risultanti dai singoli carichi affidati all’Agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2017 derivanti dall’omesso versamento:

•    di imposte risultanti dalle dichiarazioni annuali e dalle attività previste dall’articolo 36-bis del D.P.R. 600/1973 e dall’articolo 54-bis del D.P.R. 633/1972, a titolo di tributi e relativi interessi e sanzioni;
•    dei contributi dovuti dagli iscritti alle casse previdenziali professionali o alle gestioni previdenziali dei lavoratori autonomi dell’INPS, con esclusione di quelli richiesti a seguito di accertamento.


Cosa succede in caso di ISEE superiore a 20 mila euro o i debiti non rientrano nella casistica sopra descritta?

Si può comunque aderire alla Definizione agevolata 2018, cosiddetta “rottamazione-ter” prevista dal D.L. 119/2018, convertito con modificazioni dalla L. n. 136/2018, per i carichi affidati all’Agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2017.


Cosa succede se alcuni debiti rientrano nel cosiddetto “Saldo e stralcio” e altri no?

Nel caso in cui siano presenti in diverse cartelle o anche nella stessa cartella di pagamento debiti riferiti a carichi che rientrano nel “Saldo e stralcio” e altri esclusi dal provvedimento è possibile presentare due dichiarazioni di adesione separate, una per il “Saldo e stralcio” e l’altra per la Definizione agevolata 2018 (cosiddetta “rottamazione-ter”).

Si precisa che può essere richiesto l’accesso al "Saldo e stralcio" anche per quei debiti per i quali erano state già chieste le precedenti “rottamazioni” (DL 193/2016 e DL 148/2017).


Come presentare la domanda

La domanda può essere presentata direttamente online dal contribuente seguendo questi passaggi:
1.    accedere alla home page del portale www.agenziaentrateriscossione.gov.it;
2.    entrare nella pagina dedicata al “Saldo e stralcio”;
3.    cliccare sul collegamento “Presenta la domanda online con il servizio web 'Faidate'”;
4.    compilare direttamente sullo schermo il modulo di adesione (modello SA-ST).

 

Articolo del:


di Dott. Giacomo Mauri

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