Saldo Imu e Tasi 2016
Entro il 16 Dicembre 2016 bisognerà pagare il saldo di Imu e Tasi relativamente all'anno 2016
![Saldo Imu e Tasi 2016 Saldo Imu e Tasi 2016](/custom/domain_1/image_files/galleryimage_photo_1911.jpg)
Si avvicina la scadenza che va dal 1° al 16 dicembre 2016, data entro la quale bisognerà versare il saldo relativo all’anno in corso dell’IMU e della TASI. La buona notizia è che la Legge di Stabilità 2016 ha abolito i "tributi comunali" sull’abitazione principale (con l’eccezione degli immobili di lusso - categorie catastali A1-A8-A9).
L’abitazione principale è quella nella quale risiedono anagraficamente e dimorano abitualmente il contribuente e i suoi familiari. Tale esenzione è prevista anche per la casa coniugale che il giudice ha assegnato in sede di separazione o di divorzio, per gli alloggi sociali, per gli immobili delle cooperative edilizie a proprietà indivisa che sono stati adibiti dai soci ad abitazione principale o che sono stati destinati a studenti universitari soci assegnatari.
L’esenzione riguarda sia i proprietari sia gli inquilini. Per gli immobili concessi in comodato ad un parente di primo grado in linea retta (genitore o figlio) si applica una riduzione del 50% della base imponibile a condizione che siano rispettati determinati vincoli quali: contratto registrato, il comodante possiede un solo immobile in Italia, il comodante risiede anagraficamente o dimora abitualmente nello stesso comune in cui è situato l’immobile concesso in comodato, il comodante possiede un immobile adibito ad abitazione principale nello stesso comune in cui si trova quello concesso in comodato. E’ prevista, inoltre, una riduzione del 25% per gli immobili concessi in locazione a canone concordato.
Per ciò che concerne i terreni agricoli, questi sono esentati da IMU se sono incolti, se sono compresi nelle zone montane o collinari comprese nel D.M. delle Finanze 9/1993, se sono posseduti da C.D. o I.A.P., se sono terreni delle isole minori e se sono terreni immutabilmente destinati all’agricoltura, alla silvicoltura e all’allevamento di animali con proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile.
Il versamento potrà essere effettuato dal primo ed entro il 16 dicembre 2016 a mezzo modello F24.
L’abitazione principale è quella nella quale risiedono anagraficamente e dimorano abitualmente il contribuente e i suoi familiari. Tale esenzione è prevista anche per la casa coniugale che il giudice ha assegnato in sede di separazione o di divorzio, per gli alloggi sociali, per gli immobili delle cooperative edilizie a proprietà indivisa che sono stati adibiti dai soci ad abitazione principale o che sono stati destinati a studenti universitari soci assegnatari.
L’esenzione riguarda sia i proprietari sia gli inquilini. Per gli immobili concessi in comodato ad un parente di primo grado in linea retta (genitore o figlio) si applica una riduzione del 50% della base imponibile a condizione che siano rispettati determinati vincoli quali: contratto registrato, il comodante possiede un solo immobile in Italia, il comodante risiede anagraficamente o dimora abitualmente nello stesso comune in cui è situato l’immobile concesso in comodato, il comodante possiede un immobile adibito ad abitazione principale nello stesso comune in cui si trova quello concesso in comodato. E’ prevista, inoltre, una riduzione del 25% per gli immobili concessi in locazione a canone concordato.
Per ciò che concerne i terreni agricoli, questi sono esentati da IMU se sono incolti, se sono compresi nelle zone montane o collinari comprese nel D.M. delle Finanze 9/1993, se sono posseduti da C.D. o I.A.P., se sono terreni delle isole minori e se sono terreni immutabilmente destinati all’agricoltura, alla silvicoltura e all’allevamento di animali con proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile.
Il versamento potrà essere effettuato dal primo ed entro il 16 dicembre 2016 a mezzo modello F24.
Articolo del: