Saldo IMU e TASI 2017


Il 18 dicembre è in scadenza il versamento del saldo IMU e TASI dell'anno 2017
Saldo IMU e TASI 2017
I contribuenti che possiedono un immobile, entro il 18 dicembre 2017 devono corrispondere il saldo di IMU e TASI. Il saldo corrisponde solitamente al 50% dell'imposta annuale, calcolata applicando le aliquote e le eventuali detrazioni deliberate dal Comune di riferimento per l’anno 2017.
Soggetti passivi
Sono obbligati al pagamento dell'imposta municipale propria, i proprietari "di immobili, inclusi i terreni e le aree edificabili, a qualsiasi uso destinati, ovvero il titolare di un diritto reale sugli stessi.

Casi particolari
Sono esonerati dal pagamento dell’imposta:
i nudi proprietari per gli immobili su cui è stato costituito un diritto reale di godimento (usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superfice); il locatario, l’affittuario o il comodatario; il coniuge non assegnatario in caso di separazione o divorzio; la società di leasing concedente.
Calcolo e versamento dell’imposta
La base imponibile su cui calcolare l’IMU è determinata in modi differenti a seconda del tipo di immobile e della tipologia del proprietario:
per i fabbricati iscritti in catasto: il valore è costituito dalla rendita catastale vigente al 1° gennaio dell’anno di imposizione opportunamente rivalutata del 5% e applicando appositi moltiplicatori per le aree fabbricabili: il valore è costituito dal valore venale di commercio al 1° gennaio dell’anno di imposizione; per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D: non iscritti al catasto, posseduti interamente da imprese e distintamente contabilizzati, il valore è determinato, alla data di inizio di ciascun anno solare, ovvero se successiva, alla data di acquisizione, applicando appositi coefficienti aggiornati annualmente con decreto pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale.
Sulla base imponibile bisogna applicare la corrispondente aliquota fissata dal Comune cui sono situati gli immobili.
L’IMU è dovuta:
1. per anni solari proporzionalmente ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso specificando che il mese si considera per intero, se si è posseduto per almeno 15 giorni;
2. in proporzione alla quota di possesso.
La data di riferimento per l’inizio o la cessazione della titolarità è la data dell’atto notarile.
Modalità di pagamento
Il versamento dell’IMU e della TASI, deve essere effettuato in due rate:
· la prima, in acconto pari al 50% di quanto pagato l’anno precedente, entro il 16 giugno;
· la seconda, a saldo entro il 16 dicembre.
Si può versare l’imposta in unica rata nel mese di giugno. Il versamento dell’imposta può essere effettuato con il modello F24 o con bollettino postale indicando i seguenti codici tributo:
3912 Abitazione principale e pertinenze;3913 Fabbricati rurali strumentali;3914 Terreni;3916 Aree fabbricabili.
Il limite minimo riferito all’importo dovuto complessivamente ai fini dell’imposta, per gli immobili situati in uno stesso comune, non deve essere inferiore a 12 euro.

Casi particolari e agevolazioni
Abitazione principale
l’IMU non si applica al possesso dell’abitazione principale e delle sue pertinenze ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 considerate abitazioni di lusso.
Sono assimilate alle abitazioni principali, e quindi esonerate dal pagamento dell’IMU le seguenti unità immobiliari:
1. abitazioni di anziani o disabili ricoverati. Questa esenzione è di libero arbitrio dei Comuni che possono decidere tale esenzione autonomamente nell’ambito della propria potestà regolamentare;
2. casa coniugale assegnata al coniuge con provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
3. unità immobiliari delle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari;
4. alloggi sociali come definiti dal D.M.22 aprile 2008.

TASI
Contestualmente all’IMU, entro il 18 dicembre deve essere pagata con le stesse modalità di calcolo la TASI cioè l’imposta destinata alla copertura dei servizi indivisibili offerti dai Comuni (manutenzione giardini, illuminazione pubblica, ecc.).

Articolo del:


di dott. Marco Guidali

L'autore dell'articolo non è nella tua città?

Cerca un professionista con le stesse caratteristiche a te più vicino.

Cerca nella tua città o in una città di tuo interesse