Sanificazione parti comuni in caso di Covid-19


La sanificazione è un obbligo o una scelta? E' da considerarsi azione ordinaria o straordinaria? E chi paga, e in che modo viene divisa la spesa?
Sanificazione parti comuni in caso di Covid-19

L'amministratore potrebbe essere ritenuto responsabile in caso di contagio Sars-CoV-2 (COVID-19) avvenuto in ambito condominiale ove a conoscenza dei contagi non intervenga.

A questo punto la domanda è: la sanificazione è un obbligo o una scelta? E' da considerarsi azione ordinaria o straordinaria? E chi paga, e in che modo viene divisa la spesa?

A chiarire tale dilemma è intervenuto il Ministero della Salute il quale, con la circolare n. 3190 del 3 febbraio 2020, ha invitato tutti ad adottare le comuni misure preventive.

Nei condomini tale compito è affidato agli amministratori condominiali, i quali, oltre a sensibilizzare i condomini, divulgando tutte le informazioni necessarie mediante copia delle linee guida affisse in bacheca al fine di adottare le misure preventive raccomandate dal Ministero, devono provvedere alla sanificazione degli spazi comuni, giusta la legge n. 82 del 25 gennaio 1994, disciplinante tutte le attività inerenti la pulizia, la sanificazione degli spazi condominiali e l’eventuale derattizzazione e attribuente la responsabilità all’amministratore condominiale. 

E’, quindi, cosi che la sanificazione costituisce una pratica obbligatoria che ogni amministratore, in caso di Covid-19,  deve adempiere ripartendo le spese per gli spazi comuni.     

Su tale base, l’intervento di disinfestazione dei condomìni rientra tra le attività di manutenzione ordinaria, anche se potrebbe richiedere l’aggiunta di interventi straordinari in caso di sospetto di infestazione. 

Generalmente, prima di procedere ad interventi di disinfestazione straordinaria, l’amministratore è tenuto a convocare l’assemblea condominiale e comunicare i preventivi di spesa, ma la Corte di Cassazione, con la sentenza n. 24654 del 3/12/2010, gli ha riconosciuto il potere di intervenire, a fronte di particolari urgenze, anche senza la preventiva approvazione dell’assemblea.

Il riparto del costo, trattandosi di spazi comui, seguirà la tabella millesimale di riferimento. 

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di Anna Santoro

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