Sanzione amministrativa a seguito di sinistro


La sanzione amministrativa elevata dal pubblico ufficiale a seguito di sinistro stradale è nulla se l'agente accertatore non ha assistito al fatto
Sanzione amministrativa a seguito di sinistro
Quando si verifica un sinistro stradale che vede coinvolto uno o più veicoli c'è la possibilità che sul posto intervengano gli organi di polizia.
Purtroppo spesso succede che gli agenti accertatori, intervenuti dopo l'incidente, successivamente al sinistro, presso il loro comando di polizia, redigano il verbale del sinistro elevando sanzioni al codice della strada a carico di uno o più soggetti coinvolti, notificando poi il verbale di accertamento presso la residenza del soggetto destinatario del verbale.

Tale situazione costituisce evidentemente un illecito amministrativo, poiché la normativa (art. 200 c.d.s.) stabilisce chiaramente che le infrazioni al C.d.S. devono essere immediatamente contestate al trasgressore, statuendo altresì gli unici casi in cui ciò non è obbligatorio.

Tutto ciò si giustifica dalla circostanza che ogni verbale di accertamento è un atto pubblico che ha piena efficacia di prova fino a querela di falso i) quanto alla provenienza dell'atto ii) quanto alle eventuali dichiarazioni rese dalle parti iii) quanto agli altri fatti che il Pubblico Ufficiale che lo redige attesta essere avvenuti in sua presenza o da lui compiuti.

Ciò comporta che l'elevazione di una sanzione amministrativa a seguito della ricostruzioni di un sinistro al quale l'agente accertatore non ha assistito è illegittima e, sopratutto, non fa si che il verbale rivesta pubblica fede fino a querela di falso; il verbale difatti risulta elevato sulla base di mere congetture e supposizioni dell'agente accertatore, circostanza che lo rende illegittimo e nullo.

In questo caso quindi, ricorrendo all'autorità giudiziaria, il Giudice non potrà fare altro che applicare l'art. 7 comma 10 del D.Lgs. 150/11, secondo il quale "il giudice accoglie l'opposizione quando non vi sono prove sufficienti della responsabilità dell'opponente".
Così è stato ribadito dal GdP di Poggio Mirteto con sentenza del 29/09/16.

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di Avv. Antonio Mancini

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