Sanzione punitiva al padre che non rispetta il diritto di visita


Il Tribunale di Lecce condanna un padre al pagamento della somma di 30 euro in favore della ex moglie per ogni violazione al diritto di visita del figlio minore
Sanzione punitiva al padre che non rispetta il diritto di visita

Il Tribunale Civile di Lecce, in accoglimento del ricorso ex art. 709 ter c.p.c. promosso dalla madre di un minore da mesi completamente trascurato dal padre, difesa in giudizio dall’Avv. Laura Manta, riconosce il diritto del figlio a mantenere un significativo e stabile rapporto con il padre anche dopo la pronuncia di separazione coniugale.

Nel corso del procedimento era emerso, sia dalla deduzione della parte che dalla copiosa documentazione prodotta, come il padre a seguito della pronuncia di separazione aveva ormai preso la cattiva abitudine di comunicare solo attraverso lo scambio di messaggi sms di non poter tenere con sé il figlio dimostrando di ritenere che incombeva solo sulla madre l’obbligo di trovare delle soluzioni riguardo alla gestione del bambino.

Con riferimento al regolare esercizio del diritto di visita e alla naturale e legittima aspettativa del minore a mantenere anche dopo la separazione dei propri genitori un rapporto continuativo con entrambi, il Tribunale ha invece precisato che “ciascuno dei genitori deve trovare il modo per occuparsi del figlio anche se ciò accade nel suo orario lavorativo, delegando altra persona della famiglia o personale a pagamento (baby-sitter). Tale incombenza infatti non può ricadere solo sul genitore affidatario”.

Nel caso di specie il Tribunale aveva poi riconosciuto che l’atteggiamento reiterato del padre ed il fatto di non preoccuparsi di trovare soluzioni idonee per esercitare con regolarità il diritto/dovere di visita, oltre a risultare di pregiudizio per il minore, creava problemi all’altro coniuge con un onere economico aggiuntivo a suo carico.

Per tali motivi il Collegio giudicante ha ritenuto opportuno comminare una sanzione punitiva ex art. 614 bis c.p.c. quale misura più idonea al raggiungimento dello scopo, poiché l’inadempimento del padre all’obbligo di tenere con sé il figlio non può essere effettuato coattivamente (trattandosi di un obbligo infungibile) se non appunto con il ricorso a strumenti punitivi.

Considerato come ai sensi, dunque, dell’art. 614 bis c.p.c., l’ammontare della somma va determinata dal giudice “tenuto conto del valore della controversia, della natura della prestazione, del danno quantificato o prevedibile e di ogni altra circostanza utile” e che, nel caso di specie, tale somma va commisurata al costo medio di una baby- sitter,  è stato ritenuto congruo prevedere una  sanzione nella misura di 30 euro per ogni violazione agli orari di visita del figlio.

Il Tribunale ha, inoltre, specificato che l’applicazione di tale misura coercitiva ha la finalità di sottolineare l’obbligo del padre di non dismettere i suoi obblighi nei riguardi del figlio e di non delegare la soluzione di ogni problema di gestione del minore alla madre, in ottemperanza anche ai doveri derivanti dall’affido condiviso.

Stante l’accoglimento delle istanze della ricorrente, alla sanzione punitiva è seguita anche la condanna al pagamento delle spese processuali in suo favore.

 

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di Avv. Laura Manta

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