Scadenza invio Comunicazioni Black list


Giorno 20 Settembre 2016: scade l'invio delle comunicazioni Black list relative al 2015
Scadenza invio Comunicazioni Black list
L'adempimento riguardante l'invio della comunicazione black list inerente l'anno 2015 ha come scadenza, dopo l'avvenuta proroga del mese di Aprile 2016, il 20 settembre 2016.
Tale adempimento riguarda le operazioni con i soggetti che hanno sede, residenza o domicilio in Paesi a fiscalità privilegiata; la soglia è stata elevata a 10.000 euro considerato come limite complessivo annuo così come chiarito dalla Circolare 31/E dell'Agenzia delle Entrate; è una comunicazione annuale che ha sostituito la comunicazione mensile /trimestrale.
Questo adempimento nonostante le varie modifiche risulta ancora un pò penalizzante per i contribuenti che svolgono ordinariamnete attività internazionali in quanto al superamento della soglia sono obbigati a comunicare anche le operazioni di importo irrisorio in precedenza escluse grazie alla soglia del limite di 500 euro per ogni singola operazione; questo perchè allorchè viene superata la soglia complessiva il contribuente è obbligato a comunicare la totalità delle operazioni poste in essere come stabilisce la Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 6/E.
Giova precisare che la black list è costituita da un elenco dei Paesi dove vige un regime fiscale privilegiato, dove vi è un livello di tassazione basso o addirittura nullo.
E' importante evidenziare che attualmente le black list esistenti sono tre:
quella relativa alle persone fisiche,
quella relativa all'indeducibilità di componenti negativi e
quella relativa alle controllate estere.
La Comunicazione black list deve essere trasmessa mediante la comunciazione del quadro BL della Comunicazione Polivalente. Per ciascuna controparte è necessario indicare i seguenti dati:
se si tratta di persone fisiche occorrono i dati anagrafici quindi cognome, nome, luogo e data di nascita;
se si tratta di persone giuridiche occorre indicare la denominazione, l'indirizzo estero della sede legale, deve essere indicato l'importo complessivo delle operazioni distinte tra attive e passive, imponibili, non imponibili, esenti.
E' di fondamentale importanza che la controparte dell'operazione abbia sede, residenza o domicilio in un Paese contemplato in una delle liste contenute nel Dm 21 Novembre 2001 e nel Dm 4 Maggio 1999 ed eventuali modificazioni ed integrazioni che si sono susseguite negli anni.

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di DOTT.SSA ANNA DE FILIPPO

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