Scale esterne, distanze minime dagli edifici

Di norma, le scale esterne sono parte integrante degli edifici, e risultano pertanto pienamente rilevanti ai fini delle distanze stabilite dall’art. 873 cod.civ.
L’orientamento della Corte di Cassazione, con sentenza n. 2228 del 15 febbraio 2001(sez. II), riprendendo numerose sue precedenti pronunce, ha espresso la seguente affermazione:
“ai fini dell’osservanza delle norme in tema di distanze legali stabilite dagli articoli 873 e seguenti del codice civile e delle norme dei regolamenti locali integrative, deve ritenersi costruzione qualsiasi opera non completamente interrata avente i caratteri della solidità, della stabilità e dell’immobilizzazione rispetto al suolo, anche mediante appoggio od incorporazione o collegamento fisso ad un corpo di fabbrica contestualmente realizzato o preesistente, e ciò indipendentemente dal livello di posa e di elevazione dell’opera stessa, dai caratteri del suo sviluppo aereo, dall’uniformità e continuità della massa, dal materiale impiegato per la sua realizzazione, e dalla sua destinazione”.
Amplissima, dunque, la definizione espressa nella sentenza, al punto che, in materia di scale, a nulla rileva il fatto che esse siano a struttura chiusa, ovvero in tutto o in parte aperte. Essenziale è soltanto il fatto che esse siano idonee a creare una volumetria nuova, anche soltanto parziale.
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