Scambio elettorale politico-mafioso


Caratteristiche e giurisprudenza
Scambio elettorale politico-mafioso
Il decreto legge 8 giugno del 1992, numero 306 conv. con modifiche nella legge 7 agosto 1992, numero 356, all'articolo 11 ter ha introdotto nel codice l'articolo 416 ter che sotto la rubrica sopra richiamata chiarisce che - la pena stabilita dal primo comma dell'articolo 416 bis si applica anche a chi ottiene la promessa di voti prevista dal terzo comma del medesimo articolo 416 bis in cambio di erogazione di denaro. Con l'articolo 416 ter il legislatore ha voluto meglio chiarire e realizzare gli scopi generali e socialpreventivi che si era proposto, creando un nuovo reato volto a perseguire chi, pur al di fuori dell'organizzazione, compri la promessa di voti erogando denaro. Senonchè il richiamo non a qualsiasi promessa di voti ma quella specificatamente prevista dal terzo comma dell'articolo 416 bis esige, se non la partecipazione all'associazione di stampo mafioso, un qualsiasi collegamento con sistemi organizzativi e metodi mafiosi, occorre insomma che l'acquisto o scambio di voti elettorali sia accompagnato da quella forza persuasiva di chi acquista e da quella condizione di assoggettamento, in ambiente di omertà, di chi riceve il denaro a precise condizioni che è tipica dei luoghi ove le associazioni di stampo mafioso esercitano il loro potere. Questo non renderà agevole la prova della condotta rilevante per l'integrazione del delitto. Infatti questa tipologia di reato si consuma con la promessa, indipendentemente dalla effettiva prestazione del voto o della sua dazione in conformità della richiesta del soggetto attivo. Se questi è un associato, il reato in esame potrà concorrere con quello associativo di cui all'articolo 416 bis. Il dolo esige la volontà di richiedere la promessa di ottenere la promessa e di ottenerla con la coscienza delle condizioni di ambiente nelle quali essa viene prestata. Il nostro codice non contempla sanzione per chi promette. La legge suppone infatti che egli, pur ricevendo denaro, agisca per effetto di una coazione personale ed ambientale, resti prciò ed in sostanza una vittima anche se viene pagato. Quanto alla sanzione prevista dal nostro codice per questa tipologia di reato è la reclusione da tre a sei anni.

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di Studio legale Tomassi

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