Scarcerazione dell'aggressore e obbligo di notifica alla vittima.
Una delle principali preoccupazioni delle vittime di reati commessi con violenza, è legata alla scarcerazione dell’autore della condotta. Sapere che il proprio aggressore è stato scarcerato, è spesso uno shock per la vittima, che dalla carcerazione del denunciato traeva maggiore sicurezza e tranquillità.
Prima ancora del Codice Rosso, sin dal 2013 era stato introdotto l’obbligo di comunicazione, alla persona offesa dal reato, di ogni provvedimento in tema di revoca e sostituzione delle misure, ma la prassi giudiziaria ha fatto emergere, sovente, problematiche pratiche legate alla necessità di conciliare il legittimo diritto della persona offesa all’avviso, con quello altrettanto legittimo dell’imputato/indagato alla celerità della procedura volta alla richiesta di sostituzione o revoca della misura cautelare, stante la natura sempre eccezionale della carcerazione preventiva.
La Corte di Cassazione si è espressa molte volte, di recente, su questo tema, cercando di individuare dei punti fermi a tutela di tutti gli interessi in gioco.
In primo luogo è stato ribadito che la notifica della istanza di revoca o sostituzione di tutte le misure coercitive previste dal codice di rito agli artt. 282 bis (allontanamento dalla casa familiare) , 282 ter (divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa), 283 (divieto ed obbligo di dimora), 284 (custodia cautelare in carcere) 285 (arresti domiciliari), 286 (custodia cautelare in luogo di cura), deve essere effettuata al difensore della persona offesa o, in mancanza, alla persona offesa, salvo che in quest’ultimo caso essa non abbia provveduto a dichiarare o eleggere domicilio.
Si pone, quindi, la necessità di distinguere il caso della persona offesa assistita da legale di fiducia da quello della persona offesa priva di assistenza legale.
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Nel primo caso, le notificazioni possono essere effettuate direttamente al difensore, anche se non vi è stata elezione di domicilio presso lo stesso, ai sensi del disposto dell’art. 33 disp. att. c.p.p., che prevede l'elezione di domicilio automatica della p.o. presso lo studio del legale. Sarà poi cura di quest’ultimo provvedere alla comunicazione della avvenuta istanza al proprio assistito, al fine di depositare memorie e consentirgli di esporre il proprio assenso/dissenso, le proprie perplessità/certezze, in ordine a tale richiesta.
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Nel caso di persona offesa priva di assistenza legale, la istanza di revoca o sostituzione della misura cautelare dovrà essere notificata all’indirizzo ove è stato dichiarato o eletto il domicilio, a pena di inammissibilità.
Ma cosa accade se la persona offesa non ha eletto né dichiarato domicilio, oppure se non è più rinvenibile presso il domicilio eletto/dichiarato?
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Posto che la compressione della libertà personale dell’imputato/indagato è sempre eccezionale, la Corte di Cassazione ha stabilito che sullo stesso non può gravare l’onore della ricerca della persona offesa, quando questa non risulti facilmente reperibile, poiché tale ricerca sarebbe inconciliabile con il diritto alla rapida definizione del procedimento incidentale de libertade.
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La notifica dovrà essere effettuata ai soli indirizzi rinvenibili nel fascicolo processuale.
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Ne discende che qualora in corso di giudizio la persona offesa muti il proprio domicilio o la propria residenza senza darne comunicazione alla A.G., non sussiste alcun obbligo di ricerca a carico dell’indagato/imputato, che potrà limitarsi a tentare la comunicazione presso i soli recapiti presenti negli atti.
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Va segnalato un orientamento minoritario e maggiormente restrittivo che, in caso di mancata elezione di domicilio della p.o., ESCLUDE l’obbligo di notifica a carico dell’imputato/indagato ai fini della ammissibilità della istanza (Cass. Sez. 1 sent. 5552/2020). La ratio va ricercata nella mancata manifestazione di interesse della p.o. a conoscere le vicende processuali, che si desume dalla mancata nomina di difensore e dalla assenza di elezione/dichiarazione di domicilio.
Cosa accade, invece, in caso di istanza di revoca o sostituzione presentate in udienza o durante l’interrogatorio di garanzia?
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La Corte di Cassazione ha escluso la necessità di notifica alla p.o. assistita da difensore, quando la istanza sia avanzata in udienza, alla presenza di quest’ultimo;
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qualora il difensore della p.o. non sia presente, resta l’obbligo di notifica direttamente presso quest’ultimo, a mezzo pec, ex art. 33 disp. att. c.p.p.;
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qualora non sia nominato un difensore, occorre procedere sempre e comunque con il tentativo di notifica alla persona offesa, agli indirizzi celermente reperibili nel fascicolo.
Resta infine da chiedersi se il diritto alla notifica permane per l’intero giudizio e per ogni tipo di delitto commesso con violenza alle persone.
A partire dallo scorso anno la Cassazione si è proposta di superare quel canone interpretativo restrittivo inizialmente affermatosi sul punto, arrivando a dichiarare che l’obbligo di informazione delle vittime deve essere escluso in tutti i casi in cui, in concreto, non sia configurabile un pericolo per la sicurezza personale della vittima, ad opera dell’autore del reato per cui si procede.
Ad oggi, il diritto alla informazione della p.o. deve essere bilanciato con quello della persona ristretta alla rapida definizione della procedura cautelare.
In questo senso si è consolidato un orientamento (Cass. Sez. 2 n. 12800/2020 ; sez. 1 sent. 26024/2020) che impone di non guardare più soltanto al titolo di reato commesso ai danni della persona offesa, ma soprattutto “alla sussistenza di concreti elementi significativi di un pericolo di recidivanza in danno della stessa persona offesa”.
Il Giudice, quindi, per considerare obbligatorio a pena di inammissibilità l’avviso alla p.o., dovrà considerare:
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tipologia della persona offesa;
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modalità della condotta;
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movente del reato;
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contesto in cui il reato è stato commesso;
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esistenza di rapporti personali tra le parti;
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vulnerabilità della vittima;
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pericolo di intimidazione o ritorsioni.
Non ha rilievo l’entità del danno cagionato (ad esempio i giorni di prognosi indicati in un referto medico) ma ne ha l'attualità del pericolo di recidivanza ai danni della stessa persona offesa.
Può quindi certamente accadere che, con il decorso del tempo e l’avanzare del procedimento, non sia più ritenuto indispensabile il coinvolgimento della persona offesa nelle richieste cautelari dell’imputato.
Nulla vieta alla persona offesa non avvisata, che ritiene ancora sussistente il timore per la propria incolumità, di interloquire con la A.G. per esprimere i propri dubbi sulla modifica/sostituzione della misura.
È bene ricordare che la notifica del provvedimento giudiziario di accoglimento totale/parziale della istanza di revoca/sostituzione della misura è onere della Cancelleria del Giudice emittente. L’omessa esecuzione di tale adempimento dovrà essere comunicata dalla persona offesa direttamente alla A.G.
Alla luce del nuovo orientamento giurisprudenziale, si profila sempre più necessaria la partecipazione attiva al giudizio da parte della vittima del reato, attraverso la nomina di un difensore di fiducia oppure attraverso la chiara elezione o dichiarazione di domicilio, con onere di comunicazione alla a.g. ogni varizione dello stesso.
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