SCIA: luci e ombre anche dopo la riforma della PA


Lettura critica della segnalazione certificata di inizio attività
SCIA: luci e ombre anche dopo la riforma della PA
La Segnalazione Certificata di Inizio Attività, c.d. Scia, è stata introdotta dalla legge 122/2010, entrata in vigore il 31 luglio 2010 e ha sostituito la Dia.

Come noto, il proprietario di un immobile per determinati interventi a fronte della presentazione di una semplice segnalazione, asseverata da un tecnico abilitato, non è più tenuto ad attendere i canonici 30 giorni ma può, immediatamente dopo il protocollo comunale, attuare il proprio progetto e dare avvio ai lavori.

Il tutto in un'ammirevole ottica di semplificazione e snellimento delle procedure amministrative, che dovrebbe portare, nelle intenzioni del legislatore, anche alla tanto auspicata ripresa economica.

Ma è proprio così semplice e lineare utilizzare questo strumento?

Innanzitutto, va tenuto in considerazione che il ruolo dei tecnici è certamente più importante rispetto al passato.

E ciò è dato da un significativo aumento delle responsabilità in capo allo stesso, poiché la segnalazione deve essere corredata dalle dichiarazioni, attestazioni e asseverazioni nonché dei relativi elaborati tecnici necessari per consentire le verifiche di competenza dell’amministrazione.

Compito del tecnico è quello di asseverare la conformità delle opere progettate alla disciplina urbanistico-edilizia vigente.

Il comma 6, dell'art. 19, legge 241/1990 prevede una specifica responsabilità in merito a queste attestazioni, chiarendo che, ove il fatto non costituisca più grave reato, chiunque, nelle dichiarazioni o attestazioni o asseverazioni che corredano la segnalazione di inizio attività, dichiara o attesta falsamente l’esistenza dei requisiti o dei presupposti previsti ai fini della presentazione della segnalazione è punito con la reclusione da uno a tre anni.

Se, da una prima lettura, detta disposizione non dovrebbe preoccupare il tecnico, poiché per lo stesso dovrebbe essere agevole verificare la piena conformità degli interventi in progetto a tutte le pertinenti previsioni di legge, nella prassi la notoria complessità e frammentarietà della normativa tecnica comunale potrebbero spingere il professionista a plurimi accessi presso gli uffici comunali, con una conseguente dilatazione delle tempistiche che la Scia è diretta ad evitare.

Si pone poi un'ulteriore problematica: conviene davvero iniziare subito i lavori con il rischio che possano essere sospesi?

L'art. 19, legge 241/1990 prevede invero la possibilità per l'amministrazione competente, in caso di accertata carenza dei requisiti e dei presupposti, di adottare - nei 30 giorni successivi alla presentazione - provvedimenti motivati di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi di essa.

Ci si chiede, pertanto, se non sia opportuno attendere il decorso di tale termine, così escludendo il rischio di dover sospendere i lavori già iniziati, con ogni intuibile ripercussione sugli investimenti già effettuati e sui contratti d'appalto stipulati.

A tal proposito si evidenzia come la riforma intervenuta con la legge n. 124/2015 ha addirittura ampliato il potere del Comune, prevedendo, anche dopo il termine di 30 giorni, la possibilità di adottare provvedimenti in autotutela, persino entro ben 18 mesi dal momento dell’adozione dei provvedimenti di autorizzazione o di attribuzione di vantaggi economici.

Ma come si concilia detta norma con l'istituto della segnalazione certificata?

La dottrina e la giurisprudenza, corroborate da ultimo anche dal dato legislativo, affermano infatti che la Scia, trattandosi di una segnalazione del privato, non comporta l'adozione di alcun provvedimento autorizzativo.

Nell'impossibilità di individuare, dunque, il momento dell'adozione di un provvedimento, si può ragionevolmente ritenere che il momento in cui vi sia l'attribuzione di vantaggi economici possa coincidere con il momento in cui si può dare avvio ai lavori e, cioè, con il deposito della Scia in Comune.

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di Avv. Gianluca Madonna

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