SCIA: segnalazione certificata di inizio attività


Che cos'è la segnalazione certificata di inizio attività edile, chi la fà, come si presenta
SCIA: segnalazione certificata di inizio attività
Il proprietario o chi ne ha titolo può presentare la SCIA, allegando un progetto redatto da un professionista abilitato alla progettazione e la relazione asseverata sulla conformità urbanistica, edilizia, sanitaria e di sicurezza, le autocertificazioni di conformità alla vigente normativa (ad esempio la normativa antisismica, quella antincendio, quella igienico-sanitaria, eccetera).
Si presenta all’Amministrazione comunale allegando tutti gli elaborati tecnici e amministrativi previsti dal regolamento edilizio, comprese le autocertificazioni sostitutive di tutti i pareri o nulla osta necessari, ad esclusione di quello relativo ai vincoli del decreto legislativo n. 24/02 (codice dei beni culturali e del paesaggio).

L'Amministrazione competente esamina la SCIA e, in caso di accertata carenza dei requisiti e dei presupposti, nel termine di sessanta giorni dal ricevimento della segnalazione, adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi di essa. Ove è possibile, l'interessato provvede a conformare alla normativa vigente la stessa attività e i suoi effetti entro un termine fissato dall'Amministrazione, in ogni caso non inferiore a trenta giorni.
Decorso il termine per l'adozione dei provvedimenti, all'Amministrazione è consentito intervenire solo in presenza del pericolo di un danno per il patrimonio artistico e culturale, per l'ambiente, per la salute, per la sicurezza pubblica o difesa nazionale e previo motivato accertamento dell'impossibilità di tutelare comunque tali interessi mediante conformazione dell'attività dei privati alla normativa vigente.

La Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) consente di iniziare l’attività immediatamente e senza necessità di attendere la scadenza di alcun termine, a differenza della DIA che prevedeva il decorso del termine di trenta giorni prima di poter avviare l’attività. Essa è stata introdotta dall’articolo 49, comma 4 bis del decreto legge 31 maggio 2010 n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010 n. 122, che disciplina la Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA), sostituendo integralmente la disciplina della Dichiarazione di Inizio Attività (DIA) contenuta nell'articolo 19 della legge 7 agosto 1990 n. 241, con l'obiettivo di accelerare e semplificare rispetto alla precedente disciplina.
La norma richiede espressamente che alla Segnalazione Certificata di Inizio Attività siano allegate, tra l'altro, le attestazioni di tecnici abilitati, con gli elaborati progettuali necessari per consentire le verifiche successive di competenza da parte dell'Amministrazione. Ai sensi del comma 4 ter dell’articolo 49 della legge n. 122 del 2010, le espressioni "Segnalazione Certificata di Inizio Attività" e "SCIA" sostituiscono, rispettivamente, quelle di "Dichiarazione di Inizio Attività" e "DIA", "ovunque ricorrano anche come parte di un’espressione più ampia", sia nelle normative statali che in quelle regionali.

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di Geom. Santoriello

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