Scioglimento società per azioni


Lo scioglimento della Società per azioni è uno degli argomenti più interessanti e rilevanti in ambito societario
Scioglimento società per azioni
Lo scioglimento della Società per azioni è uno degli argomenti più interessanti e rilevanti in ambito societario. Accanto alla riduzione del capitale sociale al di sotto del limite minimo legale, l'articolo 2448 c.c. individua altre cause di scioglimento della società per azioni. Tali cause corrispondono al decorso del termine, al conseguimento dell'oggetto sociale o alla sopravvenuta impossibilità di conseguirlo, all'impossibilità di funzionamento o continua inattività dell'assemblea, la deliberazione assembleare e altre cause previste dall'atto costitutivo. Vi sono poi altri casi di scioglimento previsti sempre dall'articolo 2448 c.c. ma al comma 2, ossia il provvedimento dell'autorità governativa nei casi determinati dalla legge e la dichiarazione di fallimento se la società ha ad oggetto un'attività commerciale. Altra questione giuridica rilevante è l'operatività immediata e di diritto di tali cause di scioglimento della società per azioni. Le predette cause producono effetto indipendentemente dal riconoscimento che ne venga fatto dagli organi sociali o dall'eventuale accertamento del giudice. A conferma di quanto detto lo scioglimento della società non determina l'estinzione della società ma la messa in stato di liquidazione della stessa: in tale circostanza gli amministratori della società per azioni devono convocare l'assemblea straordinaria per le deliberazioni relative alle deliberazioni, tra cui la nomina dei liquidatori salvo diversa disposizione dell'atto costitutivo ex articoli 2449 c.c. e 2450 c.c. Esaurite le operazioni di liquidazione e proceduto alla cancellazione, la società per azioni si estingue. La causa di scioglimento, dunque, produce una sorta di trapasso dalla concreta esistenza della società alla fase della liquidazione della stessa, implicando una modificazione ed una restrizione dello scopo per il quale l'ente sopravvive. Scopo che non coincide più con il conseguimento degli utili mediante l'esercizio dell'attività societaria, ma con la definizione dei rapporti giuridici in corso e cioè il compimento delle operazioni necessarie per estinguere tutte le passività societarie e la ripartizione del patrimonio residuo: occorre altresì sottolineare la circostanza secondo la quale la causa di scioglimento della società per riduzione del capitale sociale al di sotto del minimo legale opera con il necessario accertamento della perdita e dunque della passività stessa ex articolo 2446 c.c.

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di Studio legale Tomassi

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