Scissione “totale asimmetrica o estrema”, non occorre l’unanimità


Nel caso di scissione societaria “totale asimmetrica o estrema” non è necessario il voto unanime di tutti i soci, ma solo quello della maggioranza di essi
Scissione “totale asimmetrica o estrema”, non occorre l’unanimità

 

Nel caso di scissione societaria “totale asimmetrica o estrema”, laddove il patrimonio della società scissa venga interamente trasferito a società beneficiarie di nuova costituzione, con conseguente estinzione della società scissa, non è necessario il consenso unanime di tutti i soci, ma solo della maggioranza di essi, a differenza, dunque, di quanto richiesto dall'art. 2506, comma 2, c.c., per la scissione asimmetrica parziale.

In tal senso si è pronunciato il Tribunale di Milano (Sezione specializzata in materia di impresa), con provvedimento del 21 settembre 2020, reso nell'ambito di un procedimento sub-cautelare relativo alla richiesta di sospensione di una delibera assembleare di SRL in materia di scissione societaria.

In particolare, nel caso in esame, a seguito dell'impugnativa e contestuale istanza di sospensione avanzata ex art. 2378 c.c. dal socio di SRL dissenziente, il Tribunale di Milano era stato chiamato a pronunciarsi sulla validità di una delibera assembleare, votata a maggioranza dei soci, con cui veniva approvato un progetto di scissione della società (a responsabilità limitata pluripersonale e partecipata da 4 soci persone fisiche) contemplante l’estinzione della originaria società e la costituzione di quattro nuove società a responsabilità limitata unipersonali, con quote da assegnarsi, in via totalitaria, a ciascuno dei quattro soci della società originaria e la distribuzione degli immobili intestati alla società scindenda tra le quattro società di nuova costituzione.   

Per quel che rileva ai fini del principio di diritto emerso dal richiamato provvedimento, il socio dissenziente impugnava la delibera eccependone l'invalidità, in quanto approvata in violazione dell'art. 2506, secondo comma, seconda parte, c.c. ovvero con la maggioranza dei soci, anziché col consenso unanime degli stessi. Il socio dissenziente lamentava, inoltre, che la delibera era stata “adottata abusivamente in suo danno”, sulla base di una valorizzazione degli immobili costituenti il patrimonio sociale della SRL scindenda penalizzante gli immobili destinati a confluire nella società di nuova costituzione a lui destinata, a favore degli altri edifici destinati alle nuove società degli altri soci.

A fronte di tale doglianze, il socio ricorrente richiedeva la sospensione dell’efficacia esecutiva della delibera impugnata eccependo, in termini di fumus, i descritti vizi di invalidità della delibera, e quanto al periculum, lamentando come, in caso di esecuzione del progetto di scissione, ne sarebbe derivato – a suo dire – un grave pregiudizio, dato che le quote a lui assegnate sarebbero state di valore inferiore rispetto a quelle assegnate agli altri soci.

Il Tribunale di Milano ha rigettato l’istanza di sospensione, ritenendo non sussistenti né gli elementi del fumus né quelli del periculum: in particolare, quanto al primo aspetto, il Tribunale fonda la propria decisione sull'evidente differenza esistente tra la fattispecie di scissione disciplinata dall'art. 2506, secondo comma, c.c., cd. asimmetrica parziale, che contempla la sopravvivenza della società scissa e l'accrescimento partecipativo di taluni suoi soci, e la scissione prevista dalla delibera impugnata, scissione totale, che in quanto caratterizzata, nel caso specifico, dalla definitiva separazione della compagine sociale (conseguente al fatto che ogni socio diventa unico socio di ciascuna delle società beneficiarie come risultanti dalla scissione) viene qualificata come non proporzionale “estrema”.

In tale ultimo caso, alla relativa delibera di approvazione non potrebbe, per quanto ritenuto dal Tribunale di Milano, applicarsi la disciplina di cui all'art. 2506, comma secondo, c.c., e sarebbe dunque da ritenersi validamente approvata anche con la sola maggioranza dei soci. Tanto scaturirebbe dal fatto che l'obbligo del consenso unanime, imposto dalla norma in parola, è da considerarsi una deroga rispetto al più generale principio di maggioranza e dunque suscettibile di applicazione alla sola fattispecie da essa disciplinata, ovvero la scissione asimmetrica parziale, non anche a quella sottoposta all'attenzione della Corte. Inoltre, chiarisce la Corte, la ratio sottesa all'art. 2506 c.c., secondo comma, c.c. è quella di evitare il rischio di una distribuzione asimmetrica di attivi e passivi latenti nella scissa, rischio che non sarebbe configurabile nel caso di una scissione totale, dove l'originaria società si estingue.

Rileviamo, infine, che nel pronunciarsi in ordine periculum, il tribunale Tribunale di Milano ha affermato che “appare comunque prevalente l’interesse della società convenuta a dare esecuzione al progetto di scissione approvato rispetto all’interesse del socio impugnante alla sospensione di tale esecuzione”. Ciò anche a fronte del fatto che la scissione si configura come “prospettiva organizzativa inevitabile dati i conflitti tra i soci”.

In termini pratici, dunque, tale pronuncia legittima la maggioranza dei soci ad imporre tramite la scissione totale un'operazione di riorganizzazione aziendale che nei fatti apre la porta anche alla possibilità di un isolamento soggettivo della compagnia sociale in caso di “conflitti fra i soci”.

Infine, al riguardo è utile brevemente ricordare le differenze tra le fattispecie in precedenza richiamate, come prese in esame dal Tribunale di Milano.

 

Scissione asimmetrica, scissione asimmetrica totale o “estrema”

La scissione asimmetrica, che rientra nella più ampia definizione di scissione non proporzionale ex comma 4 dell’art. 2506-bis (approvabile con il voto a maggioranza e non unanime), è disciplinata dall’articolo 2506 del codice civile che, nella seconda parte del secondo comma, recita: “È consentito inoltre che, per consenso unanime, ad alcuni soci non vengano distribuite azioni o quote di una delle società beneficiarie della scissione, ma azioni o quote della società scissa”.

Gli elementi, dunque, della scissione asimmetrica in base al dispositivo citato sono sostanzialmente 3:

1.    la scissione non avviene in via totale, ma parziale; in altre parole, la società di origine subisce una scissione, ma non si estingue del tutto;

2.    ad alcuni soci vengono assegnate solo azioni o quote della società originaria e non anche azioni o quote della società beneficiaria (di qui qualificazione dell'operazione come asimmetrica);

3.    Richiede il consenso unanime dei soci.

Si ha, diversamente, una scissione asimmetrica totale nel momento in cui la società di origine si estingue e il patrimonio viene fatto confluire nelle altre eventuali società di nuova costituzione. In tale caso nessuno dei soci risulta assegnatario di quote dell'originaria SRL (destinata all'estinzione) e la scissione totale comporta altresì la definitiva separazione della compagine sociale.

La prima conseguenza diretta della distinzione tra scissione asimmetrica e scissione asimetrica totale è che solo nel primo caso è necessaria l’unanimità dei soci, pena l’annullamento della delibera societaria, mentre nel secondo caso è sufficiente la maggioranza dei soci.

 

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di Avv. Raffaella Cuomo

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