Scivola sulla ghiaia: colpa del Comune?
E’ possibile ottenere il risarcimento dei danni alla salute patiti in seguito ad una caduta provocata dal manto stradale ricoperto di ghiaia?
La Corte di Cassazione (5 settembre 2016, n. 17625, sez. VI Civile) con l'intento di forninre un utile chiarimento operativo a come debba ripartirsi l'onere della prova tra danneggiato e custode della strada, ha avuto modo di delineare due distinte fattispecie.
La prima attinente alla possibilità che il danno sia causato da cose dotate di un intrinseco dinamismo. In questo caso il danneggiato ha l'obbligo di provare il nesso di causa tra la cosa ed il danno, mentre non è necessaria la dimostrazione della pericolosità della cosa.
La seconda riguarda l’ipotesi in cui il danno sia causato da cose inerti e visibili (marciapiedi, strade, pavimenti coperture dei manti stradali): il danneggiato può provare il nesso di causa tra cosa e danno dimostrandone la pericolosità (Cass.,Sez. 6 - Ord. n. 21212 del 20/10/2015).
Il quesito a cui i Giudici hanno tentato di dare riscontro definitivo è: una volta verificata la sussitenza d'un nesso di causa tra la strada o marciapiede in custodia ed il danno, è onere del custode - al fine di non risultare responsabile ai sensi dell'art. 2051 c.c. - provare la colpa esclusiva o concorrente del danneggiato (che può desumersi anche dalla agevole evitabilità del pericolo), mentre deve escludersi che il danneggiato, una volta provato il nesso di causa, per ottenere la condanna del custode debba anche provare la pericolosità della cosa?
In sostanza, la Corte di Cassazione conclude stabilendo che "anche il proprietario di cose non pericolose risponde per il danno cagionato da cose in custodia una volta appurato un valido nesso di causa tra cosa e danno" (sul punto anche Corte di Cassazione, Sez. VI Civile, ordinanza del 7 febbraio 2018, n. 2894).
La non pericolosità d'una cosa inerte, prosegue la Corte, rappresentata nel caso di specie dalla ghiaia sul manto stradale, può non configurare il nesso di causa ma non può escludere la colpa del custode: quindi se quel nesso è provato e cioè la caduta è stata provocata esclusivamente dalla presenza delle ghiaia, la pericolosità della cosa diventa giuridicamente irrilevante. Provato tale nesso, tuttavia, spetta al Comune o al proprietario della stada dimostrare la propria assenza di colpa, anche in presenza di un oggetto inerte e quindi originariamente non pericoloso.
La prima attinente alla possibilità che il danno sia causato da cose dotate di un intrinseco dinamismo. In questo caso il danneggiato ha l'obbligo di provare il nesso di causa tra la cosa ed il danno, mentre non è necessaria la dimostrazione della pericolosità della cosa.
La seconda riguarda l’ipotesi in cui il danno sia causato da cose inerti e visibili (marciapiedi, strade, pavimenti coperture dei manti stradali): il danneggiato può provare il nesso di causa tra cosa e danno dimostrandone la pericolosità (Cass.,Sez. 6 - Ord. n. 21212 del 20/10/2015).
Il quesito a cui i Giudici hanno tentato di dare riscontro definitivo è: una volta verificata la sussitenza d'un nesso di causa tra la strada o marciapiede in custodia ed il danno, è onere del custode - al fine di non risultare responsabile ai sensi dell'art. 2051 c.c. - provare la colpa esclusiva o concorrente del danneggiato (che può desumersi anche dalla agevole evitabilità del pericolo), mentre deve escludersi che il danneggiato, una volta provato il nesso di causa, per ottenere la condanna del custode debba anche provare la pericolosità della cosa?
In sostanza, la Corte di Cassazione conclude stabilendo che "anche il proprietario di cose non pericolose risponde per il danno cagionato da cose in custodia una volta appurato un valido nesso di causa tra cosa e danno" (sul punto anche Corte di Cassazione, Sez. VI Civile, ordinanza del 7 febbraio 2018, n. 2894).
La non pericolosità d'una cosa inerte, prosegue la Corte, rappresentata nel caso di specie dalla ghiaia sul manto stradale, può non configurare il nesso di causa ma non può escludere la colpa del custode: quindi se quel nesso è provato e cioè la caduta è stata provocata esclusivamente dalla presenza delle ghiaia, la pericolosità della cosa diventa giuridicamente irrilevante. Provato tale nesso, tuttavia, spetta al Comune o al proprietario della stada dimostrare la propria assenza di colpa, anche in presenza di un oggetto inerte e quindi originariamente non pericoloso.
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