Scomparsa di EQUITALIA e rottamazione


Va ponderata bene la scelta della rottamazione se non si è più che sicuri di potervi far fronte nei modi e nei tempi dovuti
Scomparsa di EQUITALIA e rottamazione
Dal 1° luglio 2017 è stata disposta la sua abolizione così come la si conosce, ma verrà istituita l’Agenzia delle Entrate/Riscossione.
Prima di arrivare alla definitiva scomparsa di Equitalia si potrà ROTTAMARE (ma altro non è che un nuovo condono) quelle cartelle esattoriali ed avvisi di addebito dell’Inps, pervenuti tra il 2000 ed il 2016. In generale si potranno "rottamare" (ma i nodi da sciogliere sono ancora molti) le imposte, i contributi inps, le multe stradali, le imposte locali (ancora non si è capito se potranno rottamarsi i contributi delle casse dei professionisti). Verranno eliminate le sanzioni e gli interessi, e quindi con un grosso risparmio. Per le multe stradali saranno tolti solo gli interessi. Equitalia invierà entro il 28 febbraio delle informative, per mettere a conoscenza i contribuenti delle cartelle esattoriali a loro carico. Si potrà fare domanda di rottamazione entro il prossimo 31 marzo. Equitalia, una volta ricevuta la richiesta, predisporrà i calcoli del dovuto e delle rate e lo comunicherà al contribuente entro il 31 maggio. Si potrà pagare in unica soluzione oppure fino a 5 rate (ma che non si pensi che sia una comoda rateizzazione), 3 delle quali entro novembre/2017 per il 70% (luglio/settembre/novembre), mentre le restanti 2 rate entro settembre/2018 per il restante 30% (aprile/settembre). Si tenga presente che saranno applicati interessi al tasso del 4,5% annuo, a partire da luglio/17 (probabilmente, converrebbe prendere un prestito bancario meno oneroso, forse, ed avere un piano di rientro più comodo, cioè una vera rateizzazione. Sicuramente si sarebbe certi di aver definito la rottamazione senza rischi).
Ora però, bisognerà porre particolare attenzione a quanto segue, per portare la "rottamazione" a buon fine, se si sceglie la rateizzazione. Con il pagamento della prima rata si accetta la rottamazione ed il piano di pagamento ..... MA ... se si ritarda il pagamento anche di un solo giorno e di una sola rata salterà tutto. Quindi la cartella tornerà operativa ed esecutiva, con gli importi originari (le somme eventualmente pagate saranno considerate acconti), ma con l’impossibilità di poter richiedere una normale rateizzazione. E dunque, la cartella in questione andrà pagata in una sola soluzione (eventualmente decurtate le somma già versate). Il messaggio è che va ponderata bene la scelta della rateizzazione se non si è più che sicuri di potervi far fronte nei modi e nei tempi dovuti. Per cui è consigliabile fare più pratiche se si hanno più cartelle allo scopo di suddividere il rischio. Ma ripeto, è consigliabile, capire e ponderare bene se si avrà le certezza di completare il tutto come previsto, altrimenti è consigliabile andare a richiedere la normale rateizzazione attuale (fino a 72 rate per i carichi maggiori). Certo, con le sanzioni e gli interessi attualmente addebitati. Oppure pensare di ottenere i fondi necessari tramite un istituto di credito.
Chi avesse già in corso una rateizzazione è categorico aver pagato le rate fino a dicembre/16. E’ possibile chiedere il condono anche per le cartelle in corso di pagamento a rate. In questo caso, però, la parte di sanzioni ed interessi già pagati saranno perse, nel senso che la rottamazione riguarderà solo quegli interessi e quelle sanzioni residue.
Altra informazione da tener presente è che una volta fatta la domanda di rottamazione Equitalia non potrà procedere ad iscrivere nuove ipoteche o fermi amministrativi, o sequestri.
Per le iscrizioni già avvenute, queste non saranno tolte fino a che con la nuova rottamazione non sarà stato pagato quanto dovuto. Stiano, quindi, attenti coloro che avessero autoveicoli già sottoposti a fermi amministrativi: non possono circolare ugualmente.
E’ possibile ricorrere alla rottamazione anche in caso di contenziosi in corso, ma bisogna rinunciare ai ricorsi stessi.

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di Antonio Marcianò

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