Scomputo ritenuta d'acconto anche senza certificazione


E' possibile scomputare le ritenute d'acconto subite anche senza aver ricevuto la certificazione dal sostituto d'imposta
Scomputo ritenuta d'acconto anche senza certificazione
Nel caso in cui un professionista non dovesse ricevere dal proprio sostituto d’imposta (cosa che in realtà è obbligatoria) la certificazione delle ritenute d’acconto non sarà più un problema provare l’esistenza delle operazioni in essere e di conseguenza recuperare, senza problemi, quanto a monte trattenuto.

Bisognerà che il professionista produca copia della fattura dalla quale si evince la ritenuta indicata con, in aggiunta, gli estratti conto dai quali si evince il netto incassato. Necessiterà, inoltre, aggiungere una dichiarazione sostitutiva dell’atto notorio con la quale si conferma l’originalità della documentazione prodotta.

Già l’Agenzia delle Entrate con Risoluzione aveva dato parere favorevole alla soluzione di poter provare l’avvenuto scomputo anche senza certificazione del sostituto.

Ad integrare e a dar forza burocratica a quanto detto, pronuncia positiva sulla questione è stata emessa anche dalla Corte di Cassazione nella sentenza 14138/2017, con la quale viene confermato che l’attestazione del Sostituto è prova non esclusiva per cui la sua assenza non può precludere il diritto del Professionista nè tanto meno può produrre duplicazioni di prelievo.

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di Studio Molinaro

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