Scontrino elettronico pronto al via dal 1° gennaio 2020


A distanza di un anno dall’avvio obbligatorio della fatturazione elettronica, ci si prepara allo scontrino elettronico
Scontrino elettronico pronto al via dal 1° gennaio 2020

 

A distanza di un anno esatto dall’avvio obbligatorio della fatturazione elettronica, senza considerare l’anticipazione dallo scorso 1° luglio 2019 per i contribuenti che avessero dichiarato un volume d’affari Iva per il periodo di imposta 2018 superiore a 400.000 euro, i commercianti al minuto si trovano nella generalità dei casi ad affrontare una nuova “rivoluzione” nelle metodologie di documentazione e certificazione delle operazioni realizzate.

In luogo di scontrino fiscale, ricevuta fiscale e bollettario madre/figlia dovrà, infatti, essere rilasciato, a partire dal 1° gennaio 2020, al cliente il corrispettivo telematico, ovvero un documento commerciale rispondendo al duplice obbligo di memorizzare elettronicamente i dati dei corrispettivi giornalieri per poi procedere alla loro trasmissione telematica all’Agenzia delle Entrate all’atto della chiusura giornaliera dell’esercizio, ovvero sino a un massimo di 12 giorni successivi all’effettuazione della stessa operazione.

Ovviamente resta fermo l’obbligo di emissione della fattura qualora richiesta dal cliente.

Tra i soggetti interessati, oltre ai commercianti, rientrano quelli che attualmente emettono ricevute fiscali (artigiani, alberghi, ristoranti, ecc…) salvo gli esoneri previsti, almeno inizialmente, per determinate operazioni tra cui tutte quelle per le quali, anche in precedenza, non vi era obbligo di emettere scontrino o ricevuta quali taxi, vendite di giornali, prestazioni di trasporto pubblico collettivo di persone e di veicoli e bagagli al seguito, operazioni effettuate a bordo di una nave, di un aereo o di un treno nel corso di un trasporto internazionale.

Per il consumatore, invece, come precisato dall’Amministrazione finanziaria, cambia in realtà poco: non riceverà, infatti, più uno scontrino o una ricevuta, ma un documento commerciale. Il consumatore potrà, invece, partecipare alla c.d. lotteria degli scontrini, richiedendo all’esercente l’indicazione sul documento commerciale del proprio “codice lotteria”, un codice da generarsi sul “portale della lotteria” in alternativa al proprio codice fiscale così da rispettare le prescrizioni del Garante della privacy.

I soggetti interessati dall’obbligo di memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi giornalieri possono adempiere a tale obbligo acquistando un nuovo Registratore Telematico, ovvero adeguando il vecchio registratore di cassa.

L’esercente che acquista o adatta il Registratore Telematico può beneficiare di un credito d’imposta da utilizzare in compensazione con Modello F24.

Si ricorda, inoltre, che il c.d. “Decreto crescita” ha previsto una moratoria sulle sanzioni: nel primo semestre di vigenza dell’obbligo le sanzioni non si applicano se la trasmissione telematica dei corrispettivi avviene entro il mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione, fermi restando i termini di liquidazione dell’IVA.

 

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di Studio Bitetti

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