Scuola: ferie non godute e monetizzazione


La fine delle retribuzioni sostitutive delle ferie non godute:
il caso dei docenti a tempo determinato e il loro diritto per l’anno 2012/2013
Scuola: ferie non godute e monetizzazione
Le recenti riforme in materia di lavoro dipendente hanno creato non poche problematiche nella configurazione dei diritti dei lavoratori. In questa sede ci occuperemo in particolare della disciplina delle ferie riconosciute al personale docente a tempo determinato, e della loro retribuzione in caso di mancata fruizione.
Al fine di ottenere un quadro esaustivo in materia, è necessario considerare in primo luogo il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro relativo al comparto della Scuola 2006/2009 (CCNL Comparto Scuola), il cui articolo 19 comma 2 prevedeva che la fruizione delle ferie durante il periodo di sospensione delle lezioni da parte del personale docente assunto a tempo determinato non potesse essere imposta dall’amministrazione, ma fosse subordinata alla richiesta dei dipendenti stessi. L’articolo richiamato, così, riconosceva a questi docenti la facoltà di fruire delle ferie a disposizione, nonché il diritto al pagamento delle ferie non consumate al termine del rapporto lavorativo.

Tuttavia, in seguito alla promulgazione del Decreto Legge n. 95/2012, convertito in Legge n. 135 del 2012, il quadro sopra indicato inizia ad essere oggetto di modifiche. In primo luogo l’articolo 8 comma 5 del citato Decreto sancisce il principio della necessaria fruizione delle ferie da parte dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni ed il conseguente divieto di monetizzazione delle stesse anche in caso di risoluzione del contratto. Si tratta di una normativa che, ribadendo la obbligatoria fruizione delle ferie, dei riposi e dei permessi da parte dei dipendenti nel rispetto delle previsioni legali o contrattuali che li regolamentano, vieta ogni forma di corresponsione di trattamenti economici sostitutivi per il caso di mancato godimento degli stessi.
Veniva meno, quindi, ogni possibilità di ulteriore ricorso all’istituto della monetizzazione, sia delle ferie, sia dei quattro giorni di riposo sostitutivi delle festività ex lege n. 937 del 1977, nonché la conseguente disapplicazione di tutte le norme legali e contrattuali che la consentivano.
Sulla base della formulazione della norma il Dipartimento della Funzione Pubblica è intervenuto per precisare che il divieto di monetizzazione opera nei casi in cui i dipendenti concorrono attivamente nella formazione di vicende estintive, mediante il compimento di atti oppure attraverso comportamenti incompatibili con la permanenza del rapporto. Essa non opererebbe, invece, in relazione alle vicende estintive del rapporto di lavoro dovute ad eventi del tutto indipendenti dalla volontà del lavoratore e dalla capacità organizzativa e di controllo del datore di lavoro. In questi casi, infatti, si ritiene che l’impossibilità di fruire delle ferie non sia imputabile o comunque riconducibile al dipendente.

La nuova disciplina veniva ulteriormente modificata dalla successiva legge di stabilità L. n. 228 del 2012, che interveniva cambiando, per un lasso di tempo determinato, il quadro normativo di riferimento per i docenti a tempo determinato.
Essa, in primo luogo, con l’articolo 1 comma 55 estromette l’applicabilità dell’art. 8 comma 5 del D. L. 85/2012 verso il personale docente a tempo determinato, ammettendo la possibilità di sostituire con un adeguato trattamento economico le ferie non usufruite dei lavoratori, proprio in ragione della durata limitata del loro rapporto di lavoro. La norma cerca così di attenuare quell'ingiustizia, determinata dalla spending review, che impediva la monetizzazione delle ferie per tutti i pubblici dipendenti. Inoltre in considerazione del comma precedente. Questa norma è inoltre affiancata dai commi 54 e 56 del medesimo articolo, che dettano una disciplina inderogabile sulle modalità di fruizione delle ferie da parte del personale della scuola, del tutto incompatibile con quella previsione del CCNL Comparto Scuola che attribuiva natura facoltativa alle ferie durante i periodi di sospensione delle lezioni, da disapplicare dal 1° settembre 2013. Dalla data appena indicata, sulla base del comma 54, si potrà quindi percepire solo la differenza tra ferie spettanti e la somma delle ferie effettivamente utilizzate più quelle conteggiate come ferie fruite durante i periodi di sospensione delle lezioni.
Dal momento dell’entrata in vigore dell’art. 5 comma 8 suindicato, dunque, non possono più trovare applicazione eventuali previsioni normative e contrattuali che prevedano la possibilità di sostituire indiscriminatamente le ferie con il pagamento della relativa indennità, anche se, grazie alle modifiche apportate dall’art. 1 comma 55 della legge di stabilità 2012, è fatto espressamente salvo il diritto dei lavoratori a termine di ottenere il pagamento dell’indennità sostitutiva delle ferie di cui non abbiano potuto usufruire prima della scadenza del contratto, seppur entro un termine stabilito.

Per tale ragione, il cambio di disciplina in relazione alle ferie dei supplenti non può essere disgiunto dalla disapplicazione delle norme contrattuali: pertanto, per espressa previsione legislativa, la normativa di cui al comma 54 entra in vigore solo dal momento in cui la precedente previsione del contratto collettivo cessa di avere efficacia. Si deve quindi stabilire che sino al termine dell’anno scolastico 2012/2013 la disciplina delle ferie è rimasta quella prevista dall’art. 19 CCNL comparto scuola e di conseguenza le ferie maturate dai docenti con contratti a tempo determinato non possono essere decurtate sulla base dei giorni di sospensione delle lezioni in assenza di una specifica richiesta dei dipendenti. In conclusione tutto il personale scolastico che, nell’anno scolastico 2012/2013, ha stipulato un contratto a tempo determinato ha un diritto alla monetizzazione delle ferie. Non avendo il Miur provveduto l’unica via che rimane è quella del ricorso.

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di Avv. Giovanni Rinaldi

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