Scuole al via: tutte le spese di istruzione detraibili nella dichiarazione dei redditi

Sono iniziate le scuole e, come ogni anno, le famiglie si ritrovano a sostenere ingenti spese per iscrizione, libri, materiale di cancelleria, trasporti e mense. Molte di queste spese sono tuttavia detraibili dal reddito delle persone fisiche in sede di dichiarazione di redditi (Modello 730 o Modello Unico). Vediamo nel dettaglio quali ed in quale misura.
Spese di iscrizione
Il 16 luglio 2015 è entrata in vigore la legge 107/2015 - “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti” che ha riformulato le disposizioni del TUIR riguardanti le detrazioni per le spese di istruzione modificando , tra l’altro, l'art. 15 del Testo Unico delle imposte sul reddito. In particolare le modifiche sono:
- comma 1, lettera e) →precedentemente riguardava tutte le spese di istruzione detraibili mentre ora disciplina la sola detrazione delle spese di istruzione universitaria
- comma1, lettera e-bis) → disciplina la detrazione delle spese “per la frequenza di scuole dell'infanzia, del primo ciclo di istruzione e della scuola secondaria di secondo grado del sistema nazionale di istruzione di cui all'articolo 1 della legge 10 marzo 2000, n. 62, e successive modificazioni, per un importo annuo non superiore a un importo fisso per alunno o studente”.
La Legge di stabilità 2017 (L 232/2016) ha modificato il tetto massimo di spesa annua su cui calcolare la detrazione del 19% per le somme pagate per la frequenza della scuola dell’infanzia, scuola del primo ciclo di istruzione (scuole primarie e secondarie di primo grado) e della scuola secondaria di secondo grado. In particolare, la norma stabilisce che le predette spese di istruzione sono detraibili per una spesa annua per ciascun alunno o studente pari a:
- 564 euro per l’anno 2016;
- 717 euro per l’anno 2017;
- 786 per l’anno 2018;
- 800 euro per l’anno 2019.
Attualmente quindi ci sono due tipologie diverse di detrazioni possibili sulle spese scolastiche:
- le spese per frequenza scolastica che sono ammesse in detrazione ai sensi dell’art. 15, comma 1, lettera e-bis), del TUIR nel limite massimo di spesa di 786 euro;
- le erogazioni liberali a favore degli istituti scolastici, che sono ammesse in detrazione ai sensi della successiva lettera i-octies senza limite di importo.
Sono escluse dalla detrazione l’acquisto di materiale di cancelleria e di testi scolastici per la scuola secondaria di primo e secondo grado.
Spese Universitarie
Per quanto riguarda le spese universitarie sono detraibili nella misura del 19% le spese sostenute per la frequenza di
- corsi di istruzione universitaria presso università statali e non statali,
- corsi di perfezionamento e/o di specializzazione universitaria,
- tenuti presso università o istituti pubblici o privati, italiani o stranieri.
Le spese possono riferirsi anche a più anni, compresa l’iscrizione fuori corso, e, per le università non statali italiane e straniere, non devono essere superiori a quelle stabilite annualmente per ciascuna facoltà universitaria con decreto Miur (Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca), tenendo conto degli importi medi delle tasse e contributi dovuti alle università statali.
Spese mensa
Le spese sostenute per il servizio mensa sono detraibili in quanto comprese tra quelle “per la frequenza di scuole dell’infanzia, del primo ciclo di istruzione e della scuola secondaria di secondo grado”, previste dall’articolo 15 comma 1 lettere e-bis) del TUIR. In particolare, come chiarito dalla circolare 18/E 2016 tali spese sono detraibili anche se il servizio è reso per il tramite del Comune o di altri soggetti terzi rispetto alla scuola. Ai fini della detrazione, la spesa può essere documentata:
- mediante la ricevuta del bollettino postale
- mediante la ricevuta del bonifico bancario
- mediante attestazione, rilasciata dal soggetto che ha ricevuto il pagamento o dalla scuola, che certifichi l’ammontare della spesa sostenuta nell’anno ed i dati dell’alunno o studente nel caso in cui per l’erogazione del servizio è previsto il pagamento: in contanti, con altre modalità (come per esempio il bancomat) o con l’acquisto di buoni mensa in formato cartaceo o elettronico
Il documento di pagamento deve:
- essere intestato al soggetto destinatario del pagamento (la scuola, il Comune altro fornitore del servizio)
- deve riportare nella causale:
- l’indicazione del servizio mensa,
- la scuola di frequenza
- il nome e cognome dell’alunno
Spese di trasporto
A partire dal 01 gennaio 2018 è possibile fruire di una nuova detrazione del 19% fino a 250 euro annui per l’acquisto di abbonamenti al Tpl, trasporto pubblico locale, regionale e interregionale. Tale nuova agevolazione fiscale, è fruibile a partire dalla dichiarazione dei redditi 2019.
Articolo del: