Se il coniuge non versa il mantenimento...


...interviene il Fondo di solidarietà per il coniuge debole. Ma quando?
Se il coniuge non versa il mantenimento...
Siamo ancora in una fase sperimentale che viene applicata solo in alcuni Tribunali, tra cui il Tribunale di Milano, a partire dal 13 febbraio 2017. La Legge di stabilità 2016 ha istituito presso il Ministero della Giustizia un Fondo di solidarietà a tutela del coniuge in stato di bisogno, che non è in grado di provvedere al mantenimento proprio e dei figli minori, oltre che dei figli maggiorenni portatori di handicap grave, conviventi, qualora non abbia ricevuto l'assegno determinato dal Giudice per inadempienza del coniuge che vi era tenuto.

Il coniuge richiedente deve dimostrare il proprio stato di bisogno (indicatore ISEE inferiore o uguale a € 3.000 e di essere in una condizione di disoccupazione) e, soprattutto, di aver tentato, senza successo, il recupero forzoso del credito con ogni tipo di iniziativa giudiziaria. Nello specifico, se il coniuge inadempiente svolge attività di lavoro subordinato, il richiedente deve dimostrare l’inadempimento anche del datore di lavoro, obbligato dal Tribunale a versare l’assegno di mantenimento. All’istanza deve essere allegato anche il tentativo di pignoramento mobiliare e la visura rilasciata dalla conservatoria dei registri immobiliari delle province di nascita e residenza del coniuge inadempiente da cui risulti l'impossidenza di beni immobili.

In altri termini, la richiesta deve essere presentata solo quando si è già tentato il tutto e per tutto senza alcun risultato!

Inoltre, si può chiedere l’intervento del Fondo di solidarietà per le somme non versate maturate in epoca successiva all'entrata in vigore della legge.

Staremo a vedere come andrà questo periodo sperimentale e trarremo poi le dovute conclusioni.

A primo impatto, un coniuge in stato di bisogno e con prole da mantenere deve attendere davvero tanto tempo prima di poter richiedere l’intervento del Fondo di solidarietà (deve aver tentato tutte le forme di pignoramento previste per legge), senza avere alcuna certezza dell’accoglimento della propria domanda.



Articolo del:


di Avv. Alessandra Dona

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