Segnalazione Certificata di Agibilità


Il certificato di agibilità è stato sostituito con la segnalazione certificata di agibilità
Segnalazione Certificata di Agibilità
Con il decreto legislativo 222/2016 la normativa ha abolito il certificato di agibilità (art. 24 DPR 380/2001), sostituendolo con la segnalazione certificata di agibilità, regolamentata dal medesimo art. 24 aggiornato.
La normativa ora prevede che l'agibilità dell'immobile non sia più certificata dal Comune a seguito della presentazione di tutta la documentazione necessaria, ma bensì sia certificata dal tecnico abilitato.
Il nuovo iter prevede la consegna della segnalazione certificata entro 15 giorni dalla data della comunicazione di fine lavori, corredata da tutta la documentazione impiantistica, strutturale e catastale inerente l'immobile.
Il Comune a sua volta ha 30 giorni di tempo per richiedere eventuali integrazioni.
L'agibilità dopo un intervento edilizio è obbligatoria pertanto se non vengono rispettati i termini s'incorre in una sanzione amministrativa che va da 77 € a 464 €.
Inoltre è fondamentale per la compravendita dell'immobile.

Articolo del:


di Geom. Cesare Bianchi

L'autore dell'articolo non è nella tua città?

Cerca un professionista con le stesse caratteristiche a te più vicino.

Cerca nella tua città o in una città di tuo interesse