Segnalazione in Centrale Rischi: ultimissime dalla Cassazione


La segnalazione a "sofferenza" in Centrale Rischi ha effetti pregiudizievoli a danno di imprenditori e consumatori, soprattutto se essa non avviene legittimamente
Segnalazione in Centrale Rischi: ultimissime dalla Cassazione

Con la recentissima pronuncia n. 3130 del 9 febbraio 2021 la Corte di Cassazione ha fornito importanti precisazioni su elementi spesso oggetto di contenzioso bancario.

i) Innanzitutto, la Suprema Corte ricorda che la Banca non può segnalare il cliente alla Centrale Rischi per un mero ritardo nel pagamento. La Corte, infatti, precisa che “non è consentito agli intermediari creditizi segnalare il proprio debitore alla Centrale rischi, sol perché questi sia inadempiente. Quella segnalazione presuppone che l'intermediario creditizio abbia invece riscontrato "una situazione patrimoniale deficitaria, caratterizzata da una grave e non transitoria difficoltà economica equiparabile, anche se non coincidente, con la condizione d'insolvenza" (così, ex multis, Sez. 1, Sentenza n. 15609 del 09/07/2014, Rv. 631843 - 01)”.

Se bastasse il mero inadempimento, verrebbe segnalato anche il debitore che eccepisce un controcredito in compensazione o che solleva l’eccezione di inadempimento.

ii) Sulla valutazione circa la legittimità o meno della segnalazione alla Centrale Rischi, invece, la Suprema rileva come il Giudice debba attenersi alle seguenti regole: la segnalazione alla Centrale dei Rischi:

  • deve essere una conseguenza giuridica dell’inadempimento colposo,

  • non può essere la conseguenza giuridica dell’avere sollevato in buona fede eccezioni stragiudiziali di nullità del contratto.

Inoltre, per stabilire il diritto al risarcimento del danno per illegittima segnalazione, il Giudice deve valutare se il debito, oggetto della segnalazione, sia effettivamente sussistente nonché verificare ex ante un duplice profilo:

  • oggettivo, acclarare se le ragioni del debitore in relazione al rifiuto di pagamento fossero fondate o quantomeno avessero un fumus di fondatezza;

  • soggettivo, verificare se il debitore fosse in buona fede nella sua contestazione del debito.

La Corte, infatti, statuisce che “per stabilire se una banca abbia correttamente o meno segnalato alla Centrale dei Rischi l’inadempimento d’una obbligazione del cliente, non è sufficiente valutare ex post se, all’esito del giudizio tra banca e cliente, le eccezioni da questi frapposte all’adempimento dei propri obblighi si siano rivelate infondate; è necessario invece stabilire, con valutazione ex ante, se al momento in cui il cliente ha rifiutato l’adempimento delle proprie obbligazioni i motivi del rifiuto apparissero oggettivamente non infondati, e prospettati in buona fede”.

iii) Infine, nel giudizio di risarcimento del danno derivante da illegittima segnalazione alla Centrale dei Rischi, l’onere della prova si ripartisce secondo le regole ordinarie: trattandosi di illecito aquiliano, spetterà all’attore dimostrare sia la propria buona fede al momento in cui sollevò l’eccezione; sia la colpa del creditore; sia l’esistenza del danno; sia il nesso di causa tra colpa e danno.

 

Rimango a disposizione per ogni chiarimento.

Avv. Vincenzo Scaglione

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