Segnali verticali: multe da pagare anche con vizi formali


Tutti i segnali verticali sono corretti dal punto di vista amministrativo e le regole del codice della strada vanno rispettate comunque
Segnali verticali: multe da pagare anche con vizi formali
Fino a pochi giorni fa la giustizia era cosa di tutti in quanto si poteva ricorrere al Giudice di Pace, adesso chi vorrà contestare un segnale stradale dovrà ricorrere al TAR con costi e tempi più lunghi.
I giudici di pace annullavano le multe tutte le volte in cui la segnaletica stradale, fissata ai margini della strada, non riportava, sul retro, gli estremi dell’ordinanza comunale di autorizzazione all’apposizione del cartello stesso; cioè tutti i segnali di divieto di sosta, limiti di velocità, avvisi della presenza di autovelox, ecc. dovevano contenere i dettagli del provvedimento amministrativo con il permesso. D’altronde, il regolamento di esecuzione del codice della strada stabilisce ancora oggi che sul retro dei segnali stradali deve essere chiaramente indicato l’ente o l’amministrazione proprietari della strada, il marchio della ditta che ha fabbricato il segnale e l’anno di fabbricazione, nonché il numero dell’autorizzazione concessa dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti alla ditta medesima per la fabbricazione dei segnali stradali. Per i segnali di prescrizione, ad eccezione di quelli utilizzati nei cantieri stradali, devono essere riportati, inoltre, gli estremi dell’ordinanza di apposizione. Mancando tale prescrizione era possibile ricorrere al giudice di pace per vedersi annullata la multa, sulla sola base di un vizio formale. Ma le cause si fanno anche per vizi formali!
D’altronde, era onere dell’amministrazione pubblica controllare la corretta esecuzione delle sue stesse ordinanze.

Interviene ora la Cassazione a confermare che "la multa resta valida anche se sulla parte posteriore del segnale stradale manca il richiamo all’ordinanza comunale". Ritengono i giudici di Piazza Cavour che "la mancata indicazione, sul retro del segnale verticale di prescrizione, degli estremi dell’ordinanza di apposizione non determina la illegittimità del segnale e, quindi, non esime l’utente della strada dall’obbligo di rispettarne la prescrizione. Con l’ulteriore conseguenza che detta omissione non comporta l’illegittimità del verbale di contestazione dell’infrazione della condotta da osservare".
All’automobilista non rispettoso del codice della strada non resta da sperare che qualche giudice di pace dissenta dall’indirizzo della Cassazione e continui a decidere in modo diverso, rispettoso del principio contenuto all’art. 77, Regolamento di Attuazione (D.P.R. 495/92), Norme generali sui segnali verticali. Infatti, le informazioni da fornire agli utenti sono stabilite dall’ente proprietario della strada secondo uno specifico progetto riferito ad una intera area o a singoli itinerari, redatto, se del caso, di concerto con gli enti proprietari delle strade limitrofe cointeressati, ai fini della costituzione di un sistema segnaletico armonico integrato ed efficace, a garanzia della sicurezza e della fluidità della circolazione pedonale e veicolare.

Infine, la sentenza con cui la Cassazione è intervenuta, trova fondamento sul ricorso che denunziava la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 5 e ss. codice della strada, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., per avere il Tribunale adito erroneamente ritenuto che fosse precluso al giudice ordinario l’esame dei provvedimento amministrativo che istituisce il divieto di sosta. Tanto, in particolare, con riferimento al punto della decisione gravata con cui (citando Cass. n. 12431/2010) si considerano parallelamente il motivo di ricorso col quale si sia "voluto contestare la validità del segnale" e quello con cui, invece, "si ponga in dubbio la stessa esistenza del provvedimento amministrativo". Nella fattispecie si contestava la sola validità dell’apposto segnale (per mancata indicazione sul retro del cartello del richiamo all’ordinanza amministrativa), senza fare questione della sua pacifica materiale esistenza, va rilevato che in ogni caso la detta mancata indicazione degli estremi non ha investito il profilo della legittimità dell’atto amministrativo del divieto, pur sempre sindacabile dal giudice ordinario.

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di Avv. Pierluigi Diso

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