Sei una lavoratrice vittima di violenza di genere?


Grazie alle disposizioni contenute nel Decreto legislativo del 15 giugno 2015 n. 80, puoi chiedere un congedo dal lavoro
Sei una lavoratrice vittima di violenza di genere?

Il Decreto legislativo del 15 giugno 2015 n. 80 contenente “Misure per la conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro, in attuazione dell'articolo 1, commi 8 e 9, della legge 10 dicembre 2014, n. 183”, all’art. 24 contempla la possibilità per le donne vittime di violenza di genere di ottenere un congedo dal lavoro.

Invero, la lavoratrice, inserita nei percorsi di protezione relativi alla violenza di genere, debitamente certificati dai servizi sociali del comune di residenza o dai centri antiviolenza o dalle case rifugio cui la stessa si è rivolta, ha il diritto di astenersi dal lavoro per motivi connessi al suddetto percorso di protezione per un periodo massimo di tre mesi, corrispondenti a novanta giorni di lavoro effettivi.

Il congedo, infatti, è fruibile in coincidenza di giornate nelle quali è previsto lo svolgimento della prestazione lavorativa.

Possono avvalersi di un’astensione dal lavoro:
•    Le lavoratrici dipendenti;
•    Le apprendiste, operaie, impiegate e dirigenti con un rapporto di lavoro in corso all'inizio del congedo;
•    Le lavoratrici agricole a tempo indeterminato o determinato;
•    Le lavoratrici addette ai servizi domestici e familiari;
•    Le lavoratrici dipendenti da amministrazioni pubbliche;
•    Le lavoratrici autonome;
•    Le lavoratrici iscritte alla Gestione Separata INPS.

L’ampio alveo di tipologie di lavoratrice cui è esteso tale diritto si deve anche alle cd. Leggi di bilancio del 2017 e del 2018 che, rispettivamente, hanno esteso il diritto al congedo, prima negato, alle lavoratrici autonome e alle lavoratrici del settore domestico.

Tale congedo può essere usufruito su base oraria o giornaliera, nell'arco temporale di tre anni, secondo quanto previsto dagli accordi collettivi nazionali stipulati dalle associazioni sindacali più rappresentative sul piano nazionale.

In caso di mancata regolamentazione delle modalità di fruizione del congedo, da parte della contrattazione collettiva, la dipendente potrà scegliere liberamente tra la fruizione giornaliera e quella oraria.

Pertanto, la lavoratrice vittima di violenza di genere non dovrà necessariamente astenersi dal lavoro richiedendo un congedo di 90 giorni, in un’unica soluzione, ma potrà dilazionarlo nell’arco di tre anni, proprio per avere la possibilità di seguire al meglio i percorsi di recupero e di fuoriuscita dalla violenza proposti dai Servizi sociali o dai Centri Antiviolenza.

Salvo casi di oggettiva impossibilità, l'interessata è tenuta a notiziare il datore di lavoro o il committente con un termine di preavviso non inferiore a sette giorni, con l'indicazione dell'inizio e della fine del periodo di congedo e a produrre la certificazione relativa al percorso di protezione intrapreso.

Durante il periodo di congedo usufruito, la lavoratrice non perderà il diritto alla sua retribuzione, ma anzi percepirà un'indennità corrispondente all'ultima retribuzione ricevuta, senza dover subire, dunque, alcuno svantaggio economico.

Per le giornate di congedo, infatti, la predetta ha diritto a percepire una indennità giornaliera pari al 100% dell’ultima retribuzione, da calcolare prendendo a riferimento le sole voci fisse e continuative della retribuzione stessa.

L’indennità verrà pagata direttamente dall'INPS con bonifico postale o accredito su conto corrente bancario o postale a:
•    lavoratrici stagionali;
•    operaie agricole (salva la facoltà di anticipazione dell'indennità, da parte del datore di lavoro, in favore delle operaie agricole a tempo indeterminato);
•    lavoratrici dello spettacolo saltuarie o a termine;
•    lavoratrici addette ai servizi domestici e familiari (colf e badanti).

Per le lavoratrici iscritte alla Gestione Separata INPS, invece, è riconosciuto solo il diritto alla sospensione del rapporto di collaborazione a cui non corrisponde alcun diritto al pagamento dell’indennità (v. articolo 24, comma 2, decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 80).

Tale periodo di congedo sarà, comunque, computato ai fini dell'anzianità di servizio a tutti gli effetti, nonché ai fini della maturazione delle ferie, della tredicesima mensilità e del trattamento di fine rapporto.

La dipendente che versi nelle condizioni sopra descritte e che ne faccia esplicita richiesta, ha diritto alla trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno in lavoro a tempo parziale, verticale od orizzontale, ove disponibile in organico.

Il rapporto di lavoro a tempo parziale, a richiesta della lavoratrice, dovrà essere nuovamente trasformato in rapporto di lavoro a tempo pieno.

Per consentire all’INPS le verifiche di competenza, l'interessata è tenuta a presentare domanda alla Struttura territoriale, di regola prima dell’inizio del congedo (al limite anche lo stesso giorno di inizio dell’astensione).

Grazie alla circolare n. 3 del 25 gennaio 2019, l’Istituto ha ulteriormente agevolato le lavoratrici vittime di violenza di genere, stabilendo l’applicazione del regime telematico per la presentazione delle domande di congedo indennizzato.

 

Avv. Giusy Latino

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di Avv. Giusy Latino

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