Semplificazione paesaggistica
Pubblicato il 22/03/17 sulla G.U. il regolamento recante l’individuazione degli investimenti esclusi dall’autorizzazione paesaggistica
Il tanto atteso Decreto porta una ventata di "Aria Fresca" nei meandri della burocrazia che attanaglia l’urbanistica e nella fattispecie le richieste di Nulla Osta necessarie per l’approvazione di progetti in aree sottoposte a Vincolo.
Quante volte è capitato, all’interno di una progettazione di avere la necessità di ingrandire, spostare o modificare una bucatura esterna, o dover creare una piccola zona di ombreggiamento necessaria per una ottimizzazione del microclima, oppure ancora di voler installare le fonti di energia rinnovabile in copertura di un edificio ma, per ottenere il parere dalle soprintendenze, occorrevano tempi talmente lunghi che il cliente rinunciava agli interventi.
Nel Comune di Roma ad oggi i tempi per il rilascio di un nulla osta Paesaggistico possono essere stimati in circa otto mesi. Finalmente il legislatore ha recepito la necessità di sveltire alcune procedure soprattutto per interventi considerati "LIEVI" e così a partire dal 6 Aprile Corrente anno, non sarà più necessario presentare la richiesta di Nulla Osta ma si potranno asseverare tali interventi "lievi" all’interno dei titoli edilizi preposti alla loro realizzazione, fossero essi DIA, SCIA o CILA. Un Decreto fortemente voluto da tanti e che finalmente renderà più snelle le procedure allontanando anche la tentazione dei Committenti di realizzare le opere che gli necessitano presso la loro abitazione senza il dovuto "Titolo Edilizio" e " Titolo di Assenso".
Nel particolare andiamo ad Elencare alcune opere interessanti contenute all’interno dell’Allegato A che nella fattispecie sono quelle per le quali non sarà più necessario richiedere l’assenso:
· Opere interne che non alterano l'aspetto esteriore degli edifici, comunque denominate ai fini urbanistico-edilizi, anche ove comportanti mutamento della destinazione d'uso;
· interventi sui prospetti o sulle coperture degli edifici, purche' eseguiti nel rispetto degli eventuali piani del colore vigenti nel comune e delle caratteristiche architettoniche, morfo-tipologiche, dei materiali e delle finiture esistenti;
· interventi che abbiano finalita' di consolidamento statico degli edifici, ivi compresi gli interventi che si rendano necessari per il miglioramento o l'adeguamento ai fini antisismici, purche' non comportanti modifiche alle caratteristiche morfotipologiche, ai materiali di finitura o di rivestimento, o alla volumetria e all'altezza dell'edificio;
· interventi indispensabili per l'eliminazione di barriere architettoniche, quali la realizzazione di rampe esterne per il superamento di dislivelli non superiori a 60 cm, l'installazione di apparecchi servoscala esterni, e la realizzazione di ascensori esterni in spazi pertinenziali interni non visibili dall’esterno;
· installazioni di impianti tecnologici esterni a servizio di singoli edifici quanli ad esempio condizionatori e impianti di climatizzazione dotati di unita' esterna, caldaie, parabole, antenne,
· installazione di pannelli solari (termici o fotovoltaici) a servizio di singoli edifici, laddove posti su coperture piane e in modo da non essere visibili dall’esterno o su coperture inclinate se con la medesima inclinazione e orientamento
· opere di manutenzione e adeguamento degli spazi esterni, relative a manufatti esistenti, come ad esempio marciapiedi, banchine stradali, aiuole, componenti di arredo urbano, se eseguite in conformità alle preesistenze del contesto locale;
· interventi da eseguirsi nelle aree di esterne pertinenziali degli edifici quali ad esempio: l'adeguamento di spazi pavimentati, la realizzazione di camminamenti, sistemazioni a verde e opere consimili che non incidano sulla morfologia del terreno, l'installazione di serre ad uso domestico con superficie non superiore a 20 mq
· interventi di manutenzione, sostituzione o adeguamento di cancelli, recinzioni, muri di cinta o di contenimento del terreno, inserimento di elementi antintrusione sui cancelli, le recinzioni e sui muri di cinta
Abbiamo riportato succintamente un estratto delle opere che vengono, a partire dal 6 Aprile, escluse dalla richiesta di Nulla Osta paesaggistico; è chiaramente visibile l’impatto di "lieve" entità che tali opere hanno sull’esistente e come la richiesta di nulla osta che comporta l’attesa di tempi giurassici sia per questo una cautela assolutamente annullabile.
Ci si auspica che con l’avvento dell’applicazione di tale decreto gli uffici preposti al rilascio dei nulla osta, che saranno meno "oberati" dal lavoro da svolgere, potranno al contempo accorciare le tempistiche di rilascio per tutte quelle opere rimaste soggette alla richiesta.
Il Decreto infatti da una parte rende "libere" alcune lavorazioni e dall’altra porta ad una semplificazione di altre lavorazioni passando da richiesta di nulla osta "ordinario" a "semplificato". Ma il distinguo di questo secondo argomento lo rimandiamo ad altro articolo.
Quante volte è capitato, all’interno di una progettazione di avere la necessità di ingrandire, spostare o modificare una bucatura esterna, o dover creare una piccola zona di ombreggiamento necessaria per una ottimizzazione del microclima, oppure ancora di voler installare le fonti di energia rinnovabile in copertura di un edificio ma, per ottenere il parere dalle soprintendenze, occorrevano tempi talmente lunghi che il cliente rinunciava agli interventi.
Nel Comune di Roma ad oggi i tempi per il rilascio di un nulla osta Paesaggistico possono essere stimati in circa otto mesi. Finalmente il legislatore ha recepito la necessità di sveltire alcune procedure soprattutto per interventi considerati "LIEVI" e così a partire dal 6 Aprile Corrente anno, non sarà più necessario presentare la richiesta di Nulla Osta ma si potranno asseverare tali interventi "lievi" all’interno dei titoli edilizi preposti alla loro realizzazione, fossero essi DIA, SCIA o CILA. Un Decreto fortemente voluto da tanti e che finalmente renderà più snelle le procedure allontanando anche la tentazione dei Committenti di realizzare le opere che gli necessitano presso la loro abitazione senza il dovuto "Titolo Edilizio" e " Titolo di Assenso".
Nel particolare andiamo ad Elencare alcune opere interessanti contenute all’interno dell’Allegato A che nella fattispecie sono quelle per le quali non sarà più necessario richiedere l’assenso:
· Opere interne che non alterano l'aspetto esteriore degli edifici, comunque denominate ai fini urbanistico-edilizi, anche ove comportanti mutamento della destinazione d'uso;
· interventi sui prospetti o sulle coperture degli edifici, purche' eseguiti nel rispetto degli eventuali piani del colore vigenti nel comune e delle caratteristiche architettoniche, morfo-tipologiche, dei materiali e delle finiture esistenti;
· interventi che abbiano finalita' di consolidamento statico degli edifici, ivi compresi gli interventi che si rendano necessari per il miglioramento o l'adeguamento ai fini antisismici, purche' non comportanti modifiche alle caratteristiche morfotipologiche, ai materiali di finitura o di rivestimento, o alla volumetria e all'altezza dell'edificio;
· interventi indispensabili per l'eliminazione di barriere architettoniche, quali la realizzazione di rampe esterne per il superamento di dislivelli non superiori a 60 cm, l'installazione di apparecchi servoscala esterni, e la realizzazione di ascensori esterni in spazi pertinenziali interni non visibili dall’esterno;
· installazioni di impianti tecnologici esterni a servizio di singoli edifici quanli ad esempio condizionatori e impianti di climatizzazione dotati di unita' esterna, caldaie, parabole, antenne,
· installazione di pannelli solari (termici o fotovoltaici) a servizio di singoli edifici, laddove posti su coperture piane e in modo da non essere visibili dall’esterno o su coperture inclinate se con la medesima inclinazione e orientamento
· opere di manutenzione e adeguamento degli spazi esterni, relative a manufatti esistenti, come ad esempio marciapiedi, banchine stradali, aiuole, componenti di arredo urbano, se eseguite in conformità alle preesistenze del contesto locale;
· interventi da eseguirsi nelle aree di esterne pertinenziali degli edifici quali ad esempio: l'adeguamento di spazi pavimentati, la realizzazione di camminamenti, sistemazioni a verde e opere consimili che non incidano sulla morfologia del terreno, l'installazione di serre ad uso domestico con superficie non superiore a 20 mq
· interventi di manutenzione, sostituzione o adeguamento di cancelli, recinzioni, muri di cinta o di contenimento del terreno, inserimento di elementi antintrusione sui cancelli, le recinzioni e sui muri di cinta
Abbiamo riportato succintamente un estratto delle opere che vengono, a partire dal 6 Aprile, escluse dalla richiesta di Nulla Osta paesaggistico; è chiaramente visibile l’impatto di "lieve" entità che tali opere hanno sull’esistente e come la richiesta di nulla osta che comporta l’attesa di tempi giurassici sia per questo una cautela assolutamente annullabile.
Ci si auspica che con l’avvento dell’applicazione di tale decreto gli uffici preposti al rilascio dei nulla osta, che saranno meno "oberati" dal lavoro da svolgere, potranno al contempo accorciare le tempistiche di rilascio per tutte quelle opere rimaste soggette alla richiesta.
Il Decreto infatti da una parte rende "libere" alcune lavorazioni e dall’altra porta ad una semplificazione di altre lavorazioni passando da richiesta di nulla osta "ordinario" a "semplificato". Ma il distinguo di questo secondo argomento lo rimandiamo ad altro articolo.
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