Semplificazioni verso l'estero


Cosa cambia per le operazioni con lettere di intento, servizi intracomunitari e scambi con paesi Black List
Semplificazioni verso l'estero
Il Decreto Semplificazioni approvato lo scorso novembre, modifica anche alcuni adempimenti relativi ai rapporti e scambi con l'estero.
In particolare le modifiche interessano le operazioni di e con esportatori abituali e quindi con emissione di lettera di intento, le dichiarazioni Intra per i servizi comunitari e le comunicazioni relative ai rapporti con Paesi inseriti nella Black List.

Lettere di intento, dal 2015 si inverte l'onere degli adempimenti. Il decreto pone in capo all'esportatore abituale l'onere di trasmettere la lettera di intento, in via telematica, all'Agenzia delle Entrate. Il riscontro telematico è, tuttavia, requisito necessario prima della fatturazione di "non imponibilità" da parte del prestatore/fornitore.
In sostanza sarà l`esportatore abituale a informare l'Agenzia delle Entrate dei dati contenuti nella lettera di intento, consegnando al proprio fornitore oltre che una copia della lettera anche copia della ricevuta di presentazione della stessa. Il fornitore potrà effettuare l'operazione senza applicazione dell'imposta solo dopo aver ricevuto la lettera di intento trasmessa corredata dalla relativa ricevuta.
Se il fornitore/prestatore emette fattura non imponibile prima di aver ricevuto la dichiarazione d'intento e riscontrato telematicamente l'avvenuta presentazione all'Agenzia delle Entrate, è prevista una sanzione che va dal 100% al 200% dell'imposta.
Decorrenza: riguarderà le lettere di intento emesse per operazioni 2015 (anche se ricevute nel 2014).

Elenchi Intrastat prestazioni di servizi. Viene ridotto il contenuto informativo degli elenchi relativi alle prestazioni di servizi e mitigato il regime sanzionatorio nei casi di omissione o inesattezza dei dati statistici. In particolare è stabilito che, con apposito provvedimento da emanarsi prossimamente, il contenuto sia ridotto alle informazioni relative a: numero identificativo controparte, codice della prestazione resa/ricevuta, il Paese di pagamento.

Operazioni con paesi black list. I dati relativi ai rapporti intercorsi con Paesi Black List saranno forniti con cadenza solo annuale, innalzando a 10.000 euro il limite di esonero entro il quale non vi è obbligo di comunicazione dell'operazione.

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di Studio Busin

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