Sempre assoggettato ad Iva il compenso riscosso


La Corte di Cassazione ha stabilito che il compenso riscosso è imponibile ai fini IVA anche se incassato dopo la cessazione dell'attività
Sempre assoggettato ad Iva il compenso riscosso
Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con sentenza n. 8059 del 21/4/2016, hanno stabilito che il compenso riscosso per una prestazione professionale è imponibile ai fini IVA anche se incassato dopo la cessazione dell’attività.
L’Amministrazione finanziaria aveva contestato il mancato assoggettamento ad IVA dei compensi incassati da un professionista successivamente alla cessazione dell’attività e alla chiusura della partita IVA; il contribuente aveva trattato i compensi come corrispettivi fuori campo IVA per mancanza del presupposto soggettivo.
Le Commissioni tributarie di merito annullavano l’atto impositivo e i giudici di legittimità rimettevano la questione alle Sezioni Unite sul presupposto che l’art. 6 comma 3 del DPR 633/72 pone una presunzione assoluta di corrispondenza tra la data della percezione del corrispettivo e quella di esecuzione della prestazione di servizi.
Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione rilevano che nella normativa comunitaria in tema di IVA si distinguono tre momenti diversi:
- il fatto generatore dell’imposta che determina il sorgere dell’obbligazione tributaria e dell’imponibilità ai fini IVA;
- l’esigibilità dell’imposta, vale a dire il momento a partire dal quale l’imposta può essere pretesa dall’Erario;
- il pagamento.
In base alla norma comunitaria, l’imponibilità ai fini IVA non risulta connessa al pagamento del corrispettivo, ma alla materiale esecuzione della prestazione.
Pertanto, secondo le Sezioni Unite, l’art. 6 comma 3 del DPR 633/72 deve essere interpretato nel senso che il pagamento del corrispettivo non coincide con il fatto generatore dell’imposta, ma con la condizione di esigibilità e con il termine ultimo per adempiere all’obbligo di fatturazione.
Non rileva la circostanza che il pagamento del corrispettivo sia avvenuto successivamente alla cessazione dell’attività e alla cessazione della partita IVA da parte del professionista, in quanto rilevano i presupposti esistenti nel momento in cui la prestazione è stata materialmente eseguita.

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di dott. Stefano Bonaldo

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