Il rimborso oneri per cessioni del quinto estinte anticipatamente


Dopo la recente sentenza della CGUE, il consumatore che estingue anticipatamente una cessione del quinto potrà richiedere il rimborso di tutti i costi sostenuti
Il rimborso oneri per cessioni del quinto estinte anticipatamente

Il rimborso oneri per cessioni del quinto estinte anticipatamente dopo la sentenza della Corte Europea di Giustizia dell’11.09.2019


Il Consumatore potrà richiedere alle finanziarie tutti i costi sostenuti

L’art. 125-sexies, comma 1, del T.U.B., stabilisce che il consumatore può in qualsiasi momento rimborsare il finanziamento, in tutto o anche soltanto in parte, e in tal caso ha diritto a una riduzione del costo totale del credito, pari all’importo degli interessi e dei costi dovuti per la vita residua del contratto.

Il principio di diritto costantemente applicato in materia dall’Arbitro bancario (a partire dalla nota decisione n. 6167/2014 del Collegio di Coordinamento, poi ribadita nelle decisioni nn. 10003/2016, 10017/2016 e 10035/2016), si articolava sui seguenti assunti:

1) “nella formulazione dei contratti, gli intermediari sono tenuti ad esporre in modo chiaro e agevolmente comprensibile quali oneri e costi siano imputabili a prestazioni concernenti la fase delle trattative e della formazione del contratto (costi up front, non ripetibili) e quali oneri e costi maturino nel corso dell’intero svolgimento del rapporto negoziale (costi recurring rimborsabili pro quota);

2) in assenza di una chiara ripartizione nel contratto tra costi up front e recurring anche in applicazione dell’art.1370 c.c. e, più in particolare, dell’art.35 comma 2 d.lgs.n.206 del 2005 (secondo cui, in caso di dubbio sull’interpretazione di una clausola prevale quella più favorevole al consumatore) l’intero importo di ciascuna delle suddette voci deve essere preso in considerazione al fine della individuazione della quota parte da rimborsare;

3) l’importo da rimborsare deve essere determinato, com’è noto, secondo un criterio proporzionale, tale per cui l’importo di ciascuna delle suddette voci viene moltiplicato per la percentuale di finanziamento estinto anticipatamente, risultante (se le rate sono di eguale importo) dal rapporto fra il numero complessivo delle rate e il numero delle rate residue”.

Tuttavia una recentissima pronuncia della Corte di Giustizia Europea in data 11.09.2019 ha enunciato un principio di diritto diverso e incompatibile con il consolidato orientamento dell’Arbitro bancario.

La CGUE, con la citata sentenza resa nella causa C-383/18 in sede di rinvio pregiudiziale di interpretazione, ha enunciato infatti il seguente principio di diritto: “L’art.16, paragrafo 1, della direttiva 2008/48/CE (del Parlamento e del Consiglio, del 23 aprile 2008, relativa ai contratti di credito ai consumatori e che abroga la direttiva 87/102/CEE del Consiglio), deve essere interpretato nel senso che il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito in caso di rimborso anticipato del credito include tutti i costi posti a carico del consumatore.


Cosa cambia ora se propongo un ricorso all’Arbitro Bancario e Finanziario

La sentenza della Corte Europea ha indubbiamente costretto l’Arbitro Bancario e Finanziario a valutare il nuovo principio di diritto stabilito dalla Corte.

Infatti, successivamente alla sentenza della Corte Europea, il Collegio di Palermo, con ordinanza in data 16.9.2019, ha rimesso al Collegio di Coordinamento la decisione di un ricorso avente ad oggetto il rimborso degli oneri a seguito di una cessione del quinto estinta anticipatamente.

Nella riunione dell’11.12.2019 la controversia è stata posta in deliberazione dal Collegio di Coordinamento, che ha stabilito quanto segue.

Il Collegio di Coordinamento enuncia il seguente articolato principio di diritto: “A seguito della sentenza 11 settembre 2019 della Corte di Giustizia Europea, immediatamente applicabile anche ai ricorsi non ancora decisi, l’art.125 sexies TUB deve essere interpretato nel senso che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi up front.

Ne discende che l’art.125 sexies TUB, integrando la esatta e completa attuazione dell’art.6 della Direttiva, come questa va letto e applicato nel senso indicato dalla CGUE, ovvero che il diritto alla riduzione del costo del credito in caso di anticipata estinzione del finanziamento coinvolge anche i costi up front, al di là di ogni differenza nominalistica o sostanziale, pur esistente, con gli altri costi.

Pertanto il consumatore che ha estinto anticipatamente una cessione del quinto avrà dopo la sentenza della Corte di Giustizia Europea e dopo la decisione del Collegio di Coordinamento dell’Arbitro Bancario e Finanziario, maggiori possibilità di vedersi rimborsare i costi sostenuti a seguito di una estinzione anticipata di una cessione del quinto.

 

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di Avv. Francesco Nepi

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