Sentenza di appello illegittima se non motivata


E’ quanto ha disposto la Suprema Corte di Cassazione con l’Ordinanza N°3999 depositata il 19/02/2018
Sentenza di appello illegittima se non motivata
In particolare, nel caso di specie gli Ermellini hanno ritenuto illegittima la sentenza di appello che sostanzia la propria motivazione attraverso un mero rinvio al giudicato di prime cure come palesato dalla C.T.P. adita nel giudizio di primo grado. Secondo i Giudici della Corte di Cassazione non è condivisibile il modus operandi adottato dal Giudice di appello che richiama in toto l’orientamento espresso dai Giudici tributari di primo grado senza dare contezza in ordine alle motivazioni specifiche che hanno portato a ritenere infondati i motivi di appello. In altre parole, secondo gli Ermellini il mero richiamo dei Giudici di appello all’orientamento espresso nel giudicato di prime cure non permette di individuare con esattezza il thema decidendum, né tanto meno di verificare se la condivisione di quanto disposto dai giudici tributari di secondo grado sia la diretta conseguenza della infondatezza dei motivi di appello.

Il caso:
La questione impositiva posta al vaglio dei Giudici di Legittimità rinviene nel caso di specie dalla notifica di un avviso di accertamento IRES - IVA - IRAP basato sull’applicazione degli studi di settore.
In particolare, il contribuente impugnava nei termini di legge l’atto impositivo emesso e notificato dall’Amministrazione finanziaria avente ad oggetto la pretesa erariale, risultando vittorioso sia in primo grado sia in sede di gravame. In particolare, la CTR adita evidenziava in sede di giudicato l’illegittimità della pretesa erariale contenuta nell’atto impositivo opposto limitandosi ad un mero richiamo a quanto palesato dai Giudici tributari di primo grado, concordando pertanto con l’orientamento assunto dal giudice di prime cure.
L’amministrazione finanziaria adiva i Giudici di Legittimità lamentando nel caso di specie l’assenza nella sentenza di una specifica motivazione che potesse in dettaglio giustificare l’orientamento assunto dai Giudici tributari di appello. Inoltre, l’Amministrazione finanziaria ricorrente lamentava altresì la mancanza da parte dei Giudici tributari di appello di qualsiasi valutazione in ordine alla fondatezza o meno dell’avviso di accertamento emesso e notificato ab orgine, omettendo il giudicante qualsiasi riferimento sulla fondatezza o meno dei motivi di doglianza mossi da ciascuna delle parti costituite nel giudizio di secondo grado.

- L’orientamento palesato dalla Corte di Cassazione nell’Ordinanza n°3999 del 19/02/2018:
I motivi di censura mossi dagli Ermellini nel caso di specie trovano la loro ratio nell’osservanza della previsione normativa di cui all’art.32, comma 2 del D.lgs.n°546/1992 in cui è disposta con riferimento al contenuto testuale della sentenza l’obbligo del giudicante di indicare una "succinta esposizione dei motivi in fatto e di diritto".
In altre parole, malgrado la diversità tra la formula utilizzata dal Legislatore del 1992 e quella dell’art.132 c.p.c si ritiene generalmente che la disposizione normativa sopra richiamata non abbia introdotto un quid novi rispetto alla previsione Codicistica e sia comunque, espressione del principio generale di cui all’art111, comma 6 Cost. in ordine al quale il giudicante è tenuto ad esplicitare l’iter logico-giuridico attraverso il quale è giunto alla propria decisione, al fine di rendere possibile l’esercizio del diritto di difesa della parte ritualmente costituita in giudizio, nonché consentire la verifica dell’indipendenza dello stesso giudice rispetto all’orientamento precedente palesato dal giudicante di primo grado.
Con riferimento alla casistica posta al vaglio dei Giudici di Legittimità, la Suprema Corte ha confermato l’orientamento prevalente già palesato in altre pronunce precedenti. Ossia, allorquando la motivazione posta in sentenza si concretizza in un mero richiamo alle argomentazioni poste a fondamento di altra decisione, dello stesso o di altro giudice, il giudicato in questione deve ritenersi insufficiente dal punto di vista motivazionale con conseguente nullità della sentenza depositata dal giudicante.

L’Ordinanza n°3999 depositata dai Giudici di Palazzaccio in data 19/02/2018 in commento conferma tale orientamento evidenziando quale ulteriore motivo di illegittimità del giudicato la mancata possibilità di verificare l’interazione effettiva tra il giudicato e i motivi di doglianza specifici mossi nell’atto di appello.
Il mero richiamo alla sentenza di primo grado senza alcuna precisazione del giudice di appello riferita al merito, preclude inevitabilmente tale possibilità oltre a vanificare la possibilità di individuazione del thema decidendum riconducibile espressamente al giudizio di appello.

Articolo del:


di Avv. Giuseppe DURANTE

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