Sicurezza lavoro, il ruolo di garanzia del CDA nel caso di società di capitali


Nel caso di società di capitali, gli obblighi di prevenzione degli infortuni gravano in maniera paritetica, fatto salvo il caso di delega, su tutti i membri del CDA
Sicurezza lavoro, il ruolo di garanzia del CDA nel caso di società di capitali

Nel caso in cui si tratti di una società di capitali, gli obblighi di prevenzione degli infortuni sul luogo di lavoro gravano in maniera paritetica, fatto salvo il caso di delega, su tutti i componenti del consiglio d’amministrazione.

Nel caso analizzato in questo approfondimento, si vede come una prassi elusiva delle varie prescrizioni atte alla tutela della salute e sicurezza sul lavoro non possa essere causa di colpa da parte del datore di lavoro, in caso di infortunio, se di questi non ne è dimostrata o dimostrabile la conoscenza di tale comportamento elusivo o, analogamente, di colpevole ignoranza.


Il Fatto

Secondo quanto riportato nei vari gradi di merito, il fatto coinvolge un lavoratore il quale, durante il trasferimento di lastre di travertino dalla levigatrice alla stuccatrice, a causa del mancato funzionamento delle fotocellule presenti sull’impianto, rimaneva incastrato tra il carrello mobile e la rulliera, riportando lesioni personali con conseguente malattia con guarigione superiore ai quaranta giorni.


L’accusa

La sentenza della Corte di Appello va a confermare l’accusa al Consigliere delegato dell’impresa per la quale prestava servizio l’infortunato, per aver cagionato lesioni personali violando le norme in materia di prevenzione degli infortuni, imprudenza, imperizia e negligenza.


Il ricorso

Il primo motivo di ricorso da parte dell’imputato verte sul fatto che ritiene illegittima l’accusa mossa nei suoi confronti in quanto è stato ritenuto che lo stesso ricoprisse una posizione di garanzia nonostante la presenza all’interno dell’organizzazione aziendale di altre figure specificatamente preposte, nonché alla mancanza di qualsivoglia tipo di potere decisionale in materia di vigilanza e sicurezza dei lavoratori.

In aggiunta si fa notare come nel DVR l’imputato venga citato con il ruolo di Dirigente con funzioni di “responsabile commerciale e di produzione”, mentre altra persona risultava come preposto.


La Sentenza della Corte di Cassazione

Il ricorso dell’imputato viene ritenuto inammissibile.

Il primo motivo risulta infondato in quanto, dalle stesse dichiarazioni del ricorrente, risulta che lo stesso ricopriva il ruolo di consigliere delegato. Nel caso di Società di Capitali, gli obblighi relativi alla Salute e Sicurezza sul lavoro gravano indistintamente su tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione, fatto salvo, come detto nella massima di questo approfondimento, il caso di delega che sia validamente conferita.

La Corte sottolinea come vengano inoltre confusi da parte del ricorrente l’attribuzione dei ruoli all’interno dell’organigramma aziendale con la delega delle funzioni prevenzionistiche di cui all’art. 16 d.lgs. 81/08. Scrive la Corte: “La preposizione di un preposto non costituisce atto di delega in senso stretto; e d'altronde non sottrae il datore di lavoro ai propri obblighi di organizzazione e di vigilanza sulla osservanza delle procedure aziendali, anche da parte del preposto stesso”.

E in più: “L'infortunio si è determinato perché posta in essere una procedura di lavoro non conforme alle regole cautelari, in quanto erano state disattivate le fotocellule che comandavano l'arresto del macchinario ove il lavoratore fosse entrato nel loro campo di azione. […] Si tratta di circostanze non contestate nemmeno dal ricorrente. Sicché trova applicazione il principio secondo il quale, in tema di infortuni sul lavoro, in presenza di una prassi dei lavoratori elusiva delle prescrizioni volte alla tutela della sicurezza, non è ravvisabile la colpa del datore di lavoro, sotto il profilo dell'esigibilità del comportamento dovuto omesso, ove non vi sia prova della sua conoscenza, o della sua colpevole ignoranza, di tale prassi”.

 

Articolo del:


di Ing. Thomas Ronzan

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