Separazione, ci si può trasferire con i figli?


Cassazione: il trasferimento in un’altra città è un diritto riconosciuto dalla Costituzione e non può causare la perdita del collocamento dei figli
Separazione, ci si può trasferire con i figli?
Può accadere che, dopo una separazione, il genitore a cui sono stati assegnati i figli debba o voglia trasferirsi e cambiare città per motivi di lavoro o personali. Può farlo? Resterebbe sempre il collocatario dei figli oppure questi ultimi verrebbero affidati all’altro genitore?

La risposta non è univoca e il nostro ordinamento non prevede norme specifiche in questo caso.
Va innanzitutto detto che, attualmente, a differenza di quanto accadeva poco più di una decina di anni fa, l’affidamento è condiviso (a meno che non ci siano particolari problematiche che fanno optare i giudici per l’affidamento a uno solo dei due ex coniugi). Con l’affidamento condiviso entrambi i genitori hanno diritto (e il dovere) alla gestione dei figli in nome della bigenitorialità nell’interesse del minore. In base all’articolo 337 ter del codice civile "Il figlio minore ha il diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori, di ricevere cura, educazione, istruzione e assistenza morale da entrambi (...)", mentre a ciascun genitore spetta il dovere di "contribuire al mantenimento, alla cura, all'istruzione e all'educazione dei figli" in misura proporzionale al proprio reddito.
Ma se dopo un accordo di separazione, il genitore che abita con i figli in maniera abituale cambia città, cosa potrebbe accadere?
Sempre il già citato art. 337 ter afferma che "La responsabilità genitoriale è esercitata da entrambi i genitori. Le decisioni di maggiore interesse per i figli relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale del minore sono assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli".

Quindi, da una lettura della norma, sembrerebbe che la scelta di trasferirsi di uno dei due genitori debba essere condivisa e accettata da entrambi. Anche a livello comunitario, il regolamento n. 2201/2003 stabilisce che, in caso di affidamento congiunto, le decisioni in merito alla residenza dei figli deve essere presa in accordo dei due genitori.

Ma se l’accordo tra i genitori non c’è? "In caso di disaccordo - si legge nel citato articolo - la decisione è rimessa al giudice", che, dunque, valuterà caso per caso nell’interesse del minore.
D’altra parte, nell’articolo 337-sexies si afferma che "Il diritto al godimento della casa familiare viene meno nel caso che l'assegnatario non abiti o cessi di abitare stabilmente nella casa familiare o conviva more uxorio o contragga nuovo matrimonio". Il che presuppone come il genitore non abbia l’obbligo di accordarsi con l’ex coniuge in tema di trasferimento. Resta, però, il diritto di quest’ultimo a "chiedere in ogni tempo la revisione delle disposizioni concernenti l'affidamento dei figli, l'attribuzione dell'esercizio della responsabilità genitoriale su di essi e delle eventuali disposizioni relative alla misura e alla modalità del contributo" (art. 337-quinquies).

Sul punto, però, è intervenuta la Corte di Cassazione con alcune sentenze di legittimità che affermano come il trasferimento in un’altra città sia un diritto riconosciuto dalla Costituzione e non può essere, di per sé, la causa della perdita dell'affidamento o del collocamento dei figli.

Nella recente sentenza n. 9633/2015 gli Ermellini hanno riaffermato il principio di diritto secondo cui l'affidamento condiviso non preclude il trasferimento del coniuge collocatario.
Nella sentenza, infatti, si legge: "Di fronte alle scelte insindacabili sulla propria residenza compiute dai coniugi separati, i quali non perdono, per il solo fatto che intendono trasferire la propria residenza lontano da quella dell'altro coniuge, l'idoneità ad essere collocatari dei figli minori, il giudice ha esclusivamente il dovere di valutare se sia più funzionale al preminente interesse della prole il collocamento presso l'uno o l'altro dei genitori, per quanto ciò incida negativamente sulla quotidianità dei rapporti con il genitore non collocatario".

Il mio studio è disponibile a offrire consulenza sul tema trattato e, in caso di necessità, assistenza legale.

Articolo del:


di Avv. Giancarlo Carrucciu

L'autore dell'articolo non è nella tua città?

Cerca un professionista con le stesse caratteristiche a te più vicino.

Cerca nella tua città o in una città di tuo interesse