Separazione con addebito: cos'è e quando si può chiedere?


"Per colpa di chi?" cantava Zucchero nel suo tormentone del 1998. Ma quando nella separazione giudiziale la crisi del matrimonio è addebitabile al coniuge?
Separazione con addebito: cos'è e quando si può chiedere?

Per colpa di chi? La domanda che poneva Zucchero nel suo tormentone estivo del 1998 non trova sempre risposta quando finisce una relazione.

Attribuire la responsabilità della fine del matrimonio unicamente al partner non è, probabilmente, l’atteggiamento più saggio da adottare. Bisogna ammettere, però, che si tratta di una tentazione a cui è difficile resistere. Insomma, se è errare è umano…dare la colpa ad un altro ancora di più!

In realtà, ragionando lucidamente, si riesce a riconoscere che, il più delle volte, non ha senso cercare “un colpevole” per giustificare il fallimento del rapporto di coppia.

Tuttavia, ci sono delle situazioni in cui, effettivamente, la colpa per la fine di un matrimonio sta più da una parte che da un'altra.

Ebbene, quando, però, tale circostanza assume rilevanza giuridica?

 

 


Dalla separazione per colpa alla separazione con addebito

In passato, la colpa era un presupposto imprescindibile per ottenere la separazione, con significative differenze nella valutazione del comportamento della moglie e del marito.

Invece, attualmente, per effetto della riforma del diritto di famiglia del 1975, ciascun coniuge ha il diritto, costituzionalmente garantito, di ottenere la separazione personale ove la convivenza sia divenuta per esso intollerabile e ciò a prescindere da qualsivoglia colpa dell’altro.

Scomparso, quindi, il concetto giuridico di separazione per colpa, rimane spazio per quello di addebitabilità della separazione.

 


Il concetto di addebito e la violazione dei doveri coniugali

Nel mio precedente articolo "Separazione consensuale e giudiziale: come scegliere?" ho delineato le principali differenze tra la separazione consensuale e quella giudiziale, sottolineando i vantaggi del ricorso alla prima, ove possibile.

Infatti, esistono situazioni in cui un accordo tra i coniugi non è praticabile e al contrario è opportuno, se non addirittura necessario, scegliere la strada  meno agevole della separazione giudiziale.

Una situazione del genere si presenta proprio laddove uno dei coniugi abbia elementi per poter affermare e rivendicare che la separazione è da addebitare all’altro.
Vediamo, quindi, cos’è giuridicamente l’addebito.

L’addebito consiste nell’affermazione giudiziale che la fine dell’unione coniugale è stata causata dal comportamento di uno dei coniugi che ha determinato una situazione di intollerabilità della convivenza o di grave pregiudizio per la prole.

E’ bene rimarcare che per ottenere una pronuncia di addebito è necessario che vi sia una espressa istanza di parte in tal senso, essendo preclusa la possibilità di un accertamento su iniziativa del Giudice.

L’indagine verterà sulla violazione dei doveri coniugali di cui all’art. 143 c.c.  di cui, come molti ricorderanno, viene data lettura durante la celebrazione dei matrimoni.

Si tratta dei doveri di:
- fedeltà;
- coabitazione;
- assistenza morale e materiale;
- contribuzione ai  bisogni della famiglia.

E’ importante sottolineare che per conseguire una statuizione di addebito a carico dell’altro coniuge non basterà dedurre la mancata osservanza dei suddetti doveri da parte dello stesso, ma occorrerà dimostrare un rapporto di causa effetto tra la loro violazione e la crisi matrimoniale.

In buona sostanza, sarà necessario accertare se tale violazione abbia assunto efficacia causale nella determinazione della crisi coniugale. Invece, non avrà rilievo, ai fini dell’addebito, un’inosservanza dei doveri coniugali avvenuta quando era già maturata una situazione di intollerabilità della convivenza.

Per questo, l’analisi del Giudice dovrà essere svolta sulla base di una valutazione globale e comparativa del comportamento di entrambi i coniugi.

Il caso più noto, il motivo per eccellenza è, tradizionalmente, quello dell’infedeltà.

Tuttavia, è bene precisare che, per le ragioni sopra esposte, l’inosservanza del dovere di fedeltà non costituisce motivo automatico per il riconoscimento dell’addebito. Ad esempio, non è ragione di addebito il tradimento consumato in un contesto di separazione di fatto o di convivenza meramente formale. Infatti, in casi del genere si può ritenere che l’infedeltà non sia stata la causa della crisi, ma un suo effetto.  

Ad ogni modo, l’evolversi della società, il differente modo di concepire le relazioni portano costantemente la giurisprudenza a prendere in considerazioni casi peculiari diversi da quello classico dell’adulterio, ed elaborare le più svariate ipotesi di addebito, per le quali si rimanda ai prossimi articoli.

 


Le conseguenze della pronuncia di addebito

Vediamo ora quali possono essere i principali effetti della pronuncia di addebito.

1) Perdita del diritto all’assegno di mantenimento: il coniuge a cui viene addebitata la separazione perde il diritto all’assegno di mantenimento. In questo caso per l’altro coniuge residua solo un onere, eventuale, di corrispondere gli alimenti laddove quello colpito da pronuncia di addebito versi in stato d’indigenza.

2) Perdita dei diritti successori: con la pronuncia di separazione, di regola, si mantengono i diritti ereditari. La pronuncia di addebito produce, invece, l’effetto di anticipare la perdita dei diritti successori che altrimenti si produrrebbe solo a seguito del divorzio.

3) Condanna alle spesi del giudizio: di norma la pronuncia di addebito, in applicazione del principio della soccombenza, comporta la condanna del coniuge cui viene addebitata la separazione alla refusione delle spese legali del giudizio.


Alla luce di quanto esposto, appare evidente che il coniuge in astratto tenuto al versamento del mantenimento, trarrebbe significativi benefici economici da una pronuncia di addebito nei confronti dell’altro potendo in questo modo paralizzare la sua richiesta ed evitare di corrisponderlo.

Al contrario, laddove non vi siano i presupposti per il riconoscimento del mantenimento a favore di una delle parti, perché ad esempio i coniugi hanno redditi sostanzialmente equivalenti, oppure laddove l’addebito sia richiesto nei confronti del coniuge comunque tenuto al mantenimento, il giudizio sull’addebitabilità rischia di diventare una questione di principio.

Su tale aspetto, vorrei spendere alcune considerazioni conclusive, tratte dall’esperienza sul campo.

E’ evidente che in materia di separazioni entrano in gioco interessi di varia natura, non solo economica e che, quindi, l’aspetto sentimentale e personale va tenuto in debita considerazione.

E’ comune che, nella pratica, i partner avvertano il bisogno di vedere riconosciute le proprie ragioni e di sfogare la propria rabbia e delusione per la fine del matrimonio.
Si tratta di una esigenza del tutto legittima.

Per questo motivo, ritengo che in questa fase delicata sia compito dell’Avvocato assumere il ruolo di guida responsabile per fare in modo che l’assistito abbia chiaro fin dall’inizio qual è il suo obiettivo per poter decidere con consapevolezza ed una buona dose di praticità, tenendo conto anche dell’impatto emotivo che la vicenda può comportare nella vita dei coniugi e, soprattutto, dei figli.

Non si tratta di promuovere un atteggiamento lassista o rinunciatario, ma semplicemente di valutare con obiettività in quali casi la richiesta di addebito possa portare in concreto dei benefici.

Insomma, è mia opinione che, soprattutto nell’ambito del diritto di famiglia, vadano combattute solo le battaglie per cui ne vale la pena.

 


Addebito reciproco

Da ultimo bisogna segnalare la possibilità che entrambi i coniugi si siano resi autori di violazioni dei propri doveri coniugali. Ebbene è possibile che, all’esito del giudizio compartivo del comportamento delle parti, il Giudice, ritenendo che ambedue abbiano contribuito a rendere la convivenza intollerabile con comportamenti contestuali e non casualmente connessi, dichiari l’addebito reciproco.


Avv. Giulio Del Pizzo

 

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