Separazione dei coniugi
Che succede se la moglie lascia la casa coniugale prima della separazione ?

Lei si allontana dalla dimora coniugale in prossimita' della separazione. Il marito, ritenendo che la moglie con il proprio allontanamento sia venuta meno ai doveri coniugali, chiede la separazione con addebito e, per l'effetto, che nulla venga alla donna riconosciuto a titolo di contributo per il mantenimento.
L'uomo, se in "prima battuta" riesce ad ottenere ragione, vede pero' ribaltata la propria posizione processuale nel successivo grado del giudizio. La Corte di Appello di Roma, infatti, dopo aver revocato la dichiarazione di addebito alla moglie, pone a carico del marito un contributo di mantenimento di 800.00 euro mensili. A nulla sono valse le doglianze portate dall'uomo dinanzi la Suprema Corte.
Per gli Ermellini va confermato quanto stabilito dalla Corte di Appello. La donna si e' allontanata dalla casa coniugale "in prossimita' del giudizio di separazione, quando la frattura tra i coniugi era gia' apparsa irreversibile".
Tale circostanza, nella sua specificita', non puo' essere considerata causa di una crisi coniugale gia' esistente e tale per cui i coniugi avevano deciso di separarsi. Con ordinanza n.11785/2016 la Cassazione ha quindi rigettato il ricorso del marito statuendo, tra l'altro, che anche la determinazione dell'assegno di mantenimento e' conforme ai principi generali del diritto e ai criteri giursprudenziali, volti a garantire al coniuge economicamente piu' debole un tenore di vita analogo a quello tenuto in costanza di matrimonio.
Avv.Brunella Tarducci
L'uomo, se in "prima battuta" riesce ad ottenere ragione, vede pero' ribaltata la propria posizione processuale nel successivo grado del giudizio. La Corte di Appello di Roma, infatti, dopo aver revocato la dichiarazione di addebito alla moglie, pone a carico del marito un contributo di mantenimento di 800.00 euro mensili. A nulla sono valse le doglianze portate dall'uomo dinanzi la Suprema Corte.
Per gli Ermellini va confermato quanto stabilito dalla Corte di Appello. La donna si e' allontanata dalla casa coniugale "in prossimita' del giudizio di separazione, quando la frattura tra i coniugi era gia' apparsa irreversibile".
Tale circostanza, nella sua specificita', non puo' essere considerata causa di una crisi coniugale gia' esistente e tale per cui i coniugi avevano deciso di separarsi. Con ordinanza n.11785/2016 la Cassazione ha quindi rigettato il ricorso del marito statuendo, tra l'altro, che anche la determinazione dell'assegno di mantenimento e' conforme ai principi generali del diritto e ai criteri giursprudenziali, volti a garantire al coniuge economicamente piu' debole un tenore di vita analogo a quello tenuto in costanza di matrimonio.
Avv.Brunella Tarducci
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