Separazione, divorzio e rilascio del passaporto
Se il coniuge, ingiustificatamente, non dà il consenso al rinnovo del passaporto, il Tribunale, in presenza dei requisiti, ne autorizza il rilascio

Capita spesso il caso di coniugi separati o divorziati dove uno di essi, per mera ripicca, non dia all’altro il consenso al rilascio o al rinnovo del passaporto.
In effetti, il consenso può essere negato o revocato "... quando il titolare si trovi all’estero e, ad istanza degli aventi diritto, non sia in grado di offrire la prova dell’adempimento degli obblighi alimentari che derivano da pronuncia dell’autorità giudiziaria o che riguardino i discendenti di età minore ovvero inabili al lavoro, gli ascendenti e il coniuge non legalmente separato" (art.12 della L. 21/11/1967, n. 1185), ma anche quando il coniuge si trovi ancora in Italia e non stia adempiendo regolarmente agli obblighi di mantenimento dell’altro coniuge o dei figli, e probabilmente abbia l’intenzione di espatriare proprio per sottrarsi a tali obblighi.
Tuttavia, in assenza di tali motivi ostativi, il coniuge che ha bisogno di espatriare, potrà legittimamente ricorrere al Giudce Tutelare mediante un procedimento rientrante nella cosiddetta volontaria giurisdizione, costituito dal rito camerale di cui agli artt. 737 e ss. c.p.c. . In tale procedimento egli produrrà la documentazione (ad esempio ricevute di pagamento del mantenimento) che metta in evidenza la mancanza di interesse a sottrarsi ad alcun obbligo, nonché la documentazione (ad es. chiamate di lavoro, domande di visite mediche specialistiche, ma anche prenotazioni per soggiorni turistici) da cui si evinca il motivo plausibile dell’esigenza di espatriare.
La procedura è piuttosto lineare e veloce, anche se potrebbe variare da tribunale a tribunale.
Nel caso risolto recentemente dal sottoscritto, il cliente, dovendosi recare all’estero per lavoro, in mancanza del consenso del coniuge da cui si sta separando, ricorreva mio tramite al tribunale il 24.04.2015 ed in data 27.05.2015 otteneva l’autorizzazione del Giudice al rinnovo del passaporto per la durata massima.
In effetti, il consenso può essere negato o revocato "... quando il titolare si trovi all’estero e, ad istanza degli aventi diritto, non sia in grado di offrire la prova dell’adempimento degli obblighi alimentari che derivano da pronuncia dell’autorità giudiziaria o che riguardino i discendenti di età minore ovvero inabili al lavoro, gli ascendenti e il coniuge non legalmente separato" (art.12 della L. 21/11/1967, n. 1185), ma anche quando il coniuge si trovi ancora in Italia e non stia adempiendo regolarmente agli obblighi di mantenimento dell’altro coniuge o dei figli, e probabilmente abbia l’intenzione di espatriare proprio per sottrarsi a tali obblighi.
Tuttavia, in assenza di tali motivi ostativi, il coniuge che ha bisogno di espatriare, potrà legittimamente ricorrere al Giudce Tutelare mediante un procedimento rientrante nella cosiddetta volontaria giurisdizione, costituito dal rito camerale di cui agli artt. 737 e ss. c.p.c. . In tale procedimento egli produrrà la documentazione (ad esempio ricevute di pagamento del mantenimento) che metta in evidenza la mancanza di interesse a sottrarsi ad alcun obbligo, nonché la documentazione (ad es. chiamate di lavoro, domande di visite mediche specialistiche, ma anche prenotazioni per soggiorni turistici) da cui si evinca il motivo plausibile dell’esigenza di espatriare.
La procedura è piuttosto lineare e veloce, anche se potrebbe variare da tribunale a tribunale.
Nel caso risolto recentemente dal sottoscritto, il cliente, dovendosi recare all’estero per lavoro, in mancanza del consenso del coniuge da cui si sta separando, ricorreva mio tramite al tribunale il 24.04.2015 ed in data 27.05.2015 otteneva l’autorizzazione del Giudice al rinnovo del passaporto per la durata massima.
Articolo del: