Separazione e alloggio di edilizia popolare


Assegnazione della casa familiare in sede di separazione all'altro coniuge e possibilità di nuova partecipazione al bando
Separazione e alloggio di edilizia popolare
In sede di separazione personale un coniuge vede l’assegnazione della casa familiare all’altro.
Rimasto privo di abitazione, chiede di partecipare al bando per ottenere un nuovo alloggio di edilizia popolare, ma viene escluso in quanto in precedenza era già stato assegnatario.
Nella nota sentenza n. 11504/2017 la Corte di Cassazione si è richiamata all’art. 34 della Corte dei Diritti Fondamentali dell’Unione Europea il quale recita: "1. L’Unione riconosce e rispetta il diritto di accesso alle prestazioni di sicurezza sociale e ai servizi sociali che assicurano protezione in casi quali la maternità, la malattia, gli infortuni sul lavoro, la dipendenza o la vecchiaia, oltre che in caso di perdita del posto di lavoro, secondo le modalità stabilite dal diritto comunitario e le legislazioni e prassi nazionali. 2. Ogni individuo che risieda o si sposti legalmente all’interno dell’Unione Europea ha diritto alle prestazioni di sicurezza sociale e ai benefici sociali conformemente al diritto comunitario e alle legislazioni e prassi nazionali. 3. Al fine di lottare contro l’esclusione sociale e la povertà, l’Unione riconosce e rispetta il diritto all’assistenza sociale e all’assistenza abitativa volta a garantire un’esistenza dignitosa a tutti coloro che non dispongano di risorse sufficienti, secondo le modalità stabilite dal diritto comunitario e le legislazioni e prassi nazionali".
Secondo la Suprema Corte, a ogni individuo - e dunque anche al coniuge separato del caso in esame - deve essere riconosciuto il diritto a formare una nuova famiglia.
Una casa di abitazione rappresenta una priorità, in particolar modo allorchè il soggetto appartenga ad uno dei livelli sociali più disagiati, quale quello di coloro che sono assegnatari di alloggi di edilizia residenziale pubblica.
Il TAR Lazio ha conseguentemente applicato il principio sopra illustrato, riconoscendo al coniuge separato il diritto di partecipazione al bando, pur se già assegnatario in precedenza.

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di Avv. Gianna Manferto

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