Separazione e collocamento del figlio minore


Quali sono i presupposti per un corretto collocamento del figlio minore dopo la separazione dei genitori?
Separazione e collocamento del figlio minore
Con Ordinanza del 02 Dicembre 2016, il Tribunale di Catania, Sez. I Civile, pronunciandosi in tema di separazione dei coniugi e collocamento del figlio minore, ha superato una diffusa prassi che tende a considerare automaticamente la madre quale genitore collocatario.
Nel determinare quale genitore debba essere il prevalente collocatario e quale assetto e gestione dovranno essere determinati, sostiene il Tribunale, si dovrà dare priorità al corretto sviluppo intellettuale dei minori, alla loro serenità interiore ed al loro equilibrio psichico; l’incapacità e la mancanza di volontà dei genitori di superare le faziosità personali è causa di pregiudizio all’equilibrio psichico ed alla serenità dei figli.
Il compito del genitore collocatario, a detta del Giudice Catanese, dovrà principalmente essere quello di adoperarsi con ogni mezzo e con il massimo impegno affinché il minore mantenga un valido e costante rapporto con l’altro genitore, superando, a tal fine, anche i rancori e la disistima che eventualmente nutre nei confronti dell’ex partner.
Il caso ha riguardato la separazione di una coppia ove padre e madre anteponevano l’interesse personale e/o di ripicca rispetto a quello preminente dei figli.
Durante l’istruttoria è emerso che il padre si mostrava maggiormente equilibrato, psicologicamente più solido e più orientato ai doveri verso i figli e le loro necessità.
La madre, per contro, è risultata essere più fragile e prioritariamente orientata al bisogno di risolvere le proprie problematiche personali rispetto a quelle inerenti le necessità dei figli.
A seguito di ciò, il Tribunale decideva di collocare il figlio minore presso il padre, onerando la madre dell’obbligo di contribuire al mantenimento del figlio mediante il versamento, a favore del marito, della somma di € 500,00 mensili.
Il Tribunale, motivando la propria decisione, ha precisato che:
"... nella scelta del genitore prevalentemente collocatario deve essere valutato con ordine di priorità l’atteggiamento del genitore, padre o madre che sia, che anteponga l’interesse personale e/o di ripicca e rivalsa a quello preminente dei figli..."
Il genitore, pertanto, che sarà ritenuto più adeguato ad avere i figli collocati presso di sé, sarà quello maggiormente in grado di comprendere le esigenze dei figli stessi e orientato all’adozione di soluzioni condivise, padre o madre che sia.

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di Avv.to Angelo De Nina

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