Separazione e divorzi: nuova negoziazione assistita
La negoziazione assistita con uno o più avvocati per le soluzioni consensuali di separazione personale, di divorzio e di modifica delle condizioni.
Di recente è stata introdotta nel nostro ordinamento giuridico la possibilità per le parti di avvalersi di una procedura di negoziazione assistita anche in materia di separazione o divorzio, al fine di giungere, grazie all’intermediazione di avvocati, alla determinazione consensuale delle condizioni di separazione personale, di cessazione degli effetti civili o di scioglimento del matrimonio e di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio.
In particolare, con l’assistenza di uno o più avvocati, una parte può trovare un accordo con la controparte attraverso una procedura semplificata rispetto alla presentazione di un ricorso al competente Tribunale, con possibilità di avvalersi della mediazione di professionisti per la risoluzione degli aspetti più controversi e con una semplificazione in termini di tempistiche, nonché di adempimenti amministrativi/giudiziari.
L’accordo eventualmente raggiunto a seguito della convenzione produce gli stessi effetti e ha lo stesso valore dei corrispondenti provvedimenti giudiziari.
La regolarità dell’accordo concluso con l’assistenza degli avvocati è garantita dall’intervento del Procuratore della Repubblica al quale viene trasmesso l’accordo stesso ai fini dell’accertamento della relativa regolarità.
In particolare, sono previste due procedure a seconda della presenza o meno di figli:
a) in mancanza di figli minori, maggiorenni incapaci o portatori di handicap grave, ovvero economicamente non indipendenti: l’accordo raggiunto a seguito di convenzione di negoziazione assistita è trasmesso al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale competente il quale, quando non ravvisa irregolarità, comunica agli avvocati il nullaosta;
b) in presenza di figli minori, di figli maggiorenni incapaci o portatori di handicap grave, ovvero economicamente non autosufficienti: l’accordo raggiunto a seguito di negoziazione assistita deve essere trasmesso entro il termine di dieci giorni al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale competente il quale:
- quando ritiene che l’accordo risponda all’interesse dei figli, lo autorizza;
- quando ritiene che l’accordo non risponda all’interesse dei figli, lo trasmette, entro cinque giorni, al Presidente del Tribunale, che fissa, entro i successivi trenta giorni, la comparizione delle parti e provvede senza ritardo.
Il controllo giudiziale permette, pertanto, di parificare l’accordo ai provvedimenti giudiziali (sentenza o omologa) e garantisce la tutela degli interessi dei figli minori, maggiorenni incapaci o portatori di handicap grave.
Seguono poi una serie di adempimenti legati alla trascrizione presso i registri di stato comunali così come avviene per i provvedimenti di separazione e di divorzio giudiziari.
Per concludere, si può affermare che nei casi più semplici di separazione e divorzio ovvero di modifica delle condizioni di divorzio, soprattutto in mancanza di figli minori o incapaci, la procedura in oggetto, necessitando passaggi avanti l’autorità giudiziaria più semplificati, si pone come una valida alternativa alla procedura ordinaria. Tale ultima opzione rimane, invece, preferibile nel caso in cui non si riesca a trovare un accordo, nonostante l’intermediazione dei legali, ovvero gli interessi dei minori richiedano un controllo più specifico da parte dell’Autorità Giudiziaria.
In particolare, con l’assistenza di uno o più avvocati, una parte può trovare un accordo con la controparte attraverso una procedura semplificata rispetto alla presentazione di un ricorso al competente Tribunale, con possibilità di avvalersi della mediazione di professionisti per la risoluzione degli aspetti più controversi e con una semplificazione in termini di tempistiche, nonché di adempimenti amministrativi/giudiziari.
L’accordo eventualmente raggiunto a seguito della convenzione produce gli stessi effetti e ha lo stesso valore dei corrispondenti provvedimenti giudiziari.
La regolarità dell’accordo concluso con l’assistenza degli avvocati è garantita dall’intervento del Procuratore della Repubblica al quale viene trasmesso l’accordo stesso ai fini dell’accertamento della relativa regolarità.
In particolare, sono previste due procedure a seconda della presenza o meno di figli:
a) in mancanza di figli minori, maggiorenni incapaci o portatori di handicap grave, ovvero economicamente non indipendenti: l’accordo raggiunto a seguito di convenzione di negoziazione assistita è trasmesso al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale competente il quale, quando non ravvisa irregolarità, comunica agli avvocati il nullaosta;
b) in presenza di figli minori, di figli maggiorenni incapaci o portatori di handicap grave, ovvero economicamente non autosufficienti: l’accordo raggiunto a seguito di negoziazione assistita deve essere trasmesso entro il termine di dieci giorni al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale competente il quale:
- quando ritiene che l’accordo risponda all’interesse dei figli, lo autorizza;
- quando ritiene che l’accordo non risponda all’interesse dei figli, lo trasmette, entro cinque giorni, al Presidente del Tribunale, che fissa, entro i successivi trenta giorni, la comparizione delle parti e provvede senza ritardo.
Il controllo giudiziale permette, pertanto, di parificare l’accordo ai provvedimenti giudiziali (sentenza o omologa) e garantisce la tutela degli interessi dei figli minori, maggiorenni incapaci o portatori di handicap grave.
Seguono poi una serie di adempimenti legati alla trascrizione presso i registri di stato comunali così come avviene per i provvedimenti di separazione e di divorzio giudiziari.
Per concludere, si può affermare che nei casi più semplici di separazione e divorzio ovvero di modifica delle condizioni di divorzio, soprattutto in mancanza di figli minori o incapaci, la procedura in oggetto, necessitando passaggi avanti l’autorità giudiziaria più semplificati, si pone come una valida alternativa alla procedura ordinaria. Tale ultima opzione rimane, invece, preferibile nel caso in cui non si riesca a trovare un accordo, nonostante l’intermediazione dei legali, ovvero gli interessi dei minori richiedano un controllo più specifico da parte dell’Autorità Giudiziaria.
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