Separazione e divorzio


La riconciliazione tra i coniugi e il ripristino del regime di comunione precedentemente adottato
Separazione e divorzio
Ai sensi dell'art. 157 c.c. i coniugi possono di comune accordo, senza che sia necessario l'intervento del giudice, far cessare gli effetti della sentenza di separazione con espressa dichiarazione o con un comportamento non equivoco che sia incompatibile con lo stato di separazione. La riconciliazione è caratterizzata dall'animus conciliandi, ovvero dalla volontà dei coniugi di voler ripristinare il rapporto di coniugio.
Dunque, per rimuovere la situazione concreta e giuridica determinata dal provvedimento giudiziale deve verificarsi la riconciliazione dei coniugi con i requisiti previsti dalla legge e cioè la ricostruzione del consorzio familiare nei suoi rapporti materiali e spirituali oppure un'espressa dichiarazione in tal senso. La dichiarazione espressa di riconciliazione dei coniugi separati, prevista dall'art. 157 c.c., ha efficacia riconciliativa autonoma rispetto al comportamento delle parti: ne consegue che, quando i coniugi abbiano liberamente manifestato in modo espresso ed inequivoco il loro attuale ed incondizionato animus conciliandi, a nulla rileva che l'effettiva ripresa della convivenza non sia seguita per motivi di forza maggiore o per il successivo pentimento di uno di essi o perfino per uno specifico loro accordo in proposito.
La coabitazione dei coniugi non costituisce, di per sè, un dato sufficiente per far ritenere intervenuta fra gli stessi una riconciliazione, essendo al contrario necessario, a tal fine, che sia concretamente ricostituito il preesistente nucleo familiare nell'insieme dei suoi rapporti materiali e spirituali. Occorre, pertanto, che sia data dimostrazione dell'avvenuto raggiungimento di una stabile e consapevole ripresa della vita in comune, con una compartecipazione responsabile rispetto agli eventi incidenti sulla gestione familiare (Cass. Civ. Sez. I, 10/01/2014, n. 369).
La riconciliazione successiva al provvedimento di omologazione della separazione consensuale, ai sensi dell'157 c.c., determina la cessazione degli effetti della precedente separazione, con caducazione del provvedimento di omologazione, a far data dal ripristino della convivenza spirituale e materiale, propria della vita coniugale (Cass. Civ. Sez. III, 26/08/2013 n. 19541).
In materia di comunione legale tra i coniugi, la separazione personale costituisce causa di scioglimento della comunione, che è rimossa alla riconciliazione dei coniugi, dalla quale deriva il ripristino del regime di comunione originariamente adottato; tuttavia, in applicazione dei principi costituzionali di tutela della buona fede dei contraenti e della concorrenza del traffico giuridico (artt. 2 e 41 Cost.), occorre distinguere tra effetti interni ed esterni del ripristino della comunione legale e, conseguentemente, in mancanza di un regime di pubblicità della riconciliazione, la ricostruzione della comunione legale derivante dalla riconciliazione non può essere opposta al terzo in buona fede che abbia acquistato a titolo oneroso un immobile dal coniuge che risultava unico ed esclusivo propretario del medesimo, benchè lo avesse acquistato successivamente alla riconciliazione (Cass. Civ. Sez. I, 05/12/2003, n. 18619).
Difatti, l'effetto del ripristino dell'antecedente regime di comunione legale non è automatico, ostandovi esigenze di tutela dei terzi, i quali non possono acquisire contezza di un fatto così personale ed intimo qual è la riconciliazione. Ma, in tal senso, infatti, l'avvenuta riconciliazione dei coniugi deve essere annotata a margine dell'atto di matrimonio, ove è già stata annotata la separazione, appunto a tutela dei terzi che hanno interesse a conoscere sia la separazione, costituente causa di scioglimento della comunione legale, sia la riconciliazione.
Nel caso di avvenuta riconciliazione, i coniugi che si sono separati, possono rendere una dichiarazione di fronte all'Ufficiale di Stato Civile del Comune dove risulta iscritto/trascritto l'atto di matrimonio o dove erano residenti i coniugi al momento del matrimonio, con la quale manifestano la loro volontà di riconciliazione.
L'Ufficiale dello Stato Civile, accertata la sua competenza, provvede ad acquisire la documentazione necessaria per la stesura dell'atto dopo aver ricevuto l'istanza da parte dei richiedenti.
Una volta acquisita la documentazione necessaria, l'Ufficiale dello Stato Civile, predispone l'atto di riconciliazione che, dopo essere stato letto agli intervenuti, viene sottoscritto dai diretti interessati.

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di Avv. Sabrina Di Ianni

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