Separazione e divorzio cumulato anche per le procedure consensuali
Riforma Cartabia: novità in ambito familiare
La Riforma Cartabia, d.lgs. 10/10/2022 n. 149, ha introdotto importanti novità in ambito di diritto di famiglia. Con Legge Delega 26/11/2021 sono stati individuati gli obiettivi da perseguire con la riforma in questo delicato settore del diritto civile. Particolare focus è stato dedicato al superamento della frammentarizzazione dei riti, prevedendo l’unificazione in un unico procedimento, all’eliminazione della bipartizione tra Tribunale Ordinario e Tribunale per i minorenni, ed all’istituzione del nuovo Tribunale per le persone, i minorenni e le famiglie.
In attuazione dei suddetti obiettivi, l’art. 3, comma 33, D.Lgs. 10/10/2022, n. 149 ha introdotto nel Libro II del Codice di procedura civile il nuovo Titolo IV bis che disciplina il rito unico per le controversie in materia di persone, minori e famiglia.
Le norme in esso contenute si applicano a tutti i procedimenti contenziosi inerenti allo stato delle persone, ai minorenni ed alle famiglie di competenza del Tribunale Ordinario, del Tribunale per i minorenni e del Giudice Tutelare. Rientrano, quindi, nell’ambito applicativo di queste norme, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo: le separazioni, i divorzi, lo scioglimento delle unioni civili, la dichiarazione giudiziale di paternità e maternità, il disconoscimento di paternità, la nullità e l’annullamento del matrimonio relativamente all’esercizio della responsabilità genitoriale, i procedimenti inerenti la ripartizione del mantenimento ex art. 337 ter e ss c.c., ripartizione del tfr, pensione di reversibilità, nonché i procedimenti che implicano l’intervento del Giudice sulla genitorialità, i procedimenti instaurati dagli ascendenti per la tutela della continuità del legame con i nipoti, ed infine le controversie relative agli alimenti, anche tra meri conviventi.
Altra novità importante è che il Tribunale per le persone, i minorenni e le famiglie giudicherà, per ciò che concerne il primo grado, in composizione monocratica ed avrà sede circondariale. Con riferimento al secondo grado, invece, avrà sede distrettuale, e giudicherà in composizione collegiale.
Per ciò che qui interessa, una delle più importanti novità è stata introdotta con l’art. 473 bis, 49 c.p.c., il quale ha previsto, nel disciplinare i procedimenti conteziosi, la possibilità di cumulare nello stesso procedimento la domanda di separazione personale dei coniugi e lo scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio. Fino all’introduzione di questa norma, infatti, non era possibile incardinare il procedimento di divorzio se prima non erano decorsi sei mesi dalla comparizione dei coniugi all’udienza presidenziale in caso di separazione consensuale, o un anno in caso di separazione giudiziale.
Dal 18 ottobre 2022, data di entrata in vigore della riforma, invece, ciò è possibile; vediamo insieme in che modo.
Il comma 1 prevede che negli atti introduttivi del procedimento di separazione personale, le parti, quindi sia il ricorrente nel ricorso introduttivo, che il resistente in sede di comparsa, possono proporre la domanda di divorzio. Il Giudice adito, poi, pronuncerà il divorzio solo dopo che nel medesimo procedimento sia intervenuta la sentenza parziale di separazione, questa sia passata in giudicato, e siano trascorsi sei mesi, o un anno dalla comparizione dei coniugi dinanzi al Giudice della separazione. La domanda di divorzio, pertanto, è inizialmente improcedibile, diviene procedibile al verificarsi delle condizioni citate sopra.
Il secondo ed il terzo comma disciplinano i casi in cui il giudizio di separazione e quello di divorzio pendano dinanzi a Giudici diversi, nel qual caso si applicherà l’art. 40 c.p.c., consentendo così la connessione e la trattazione dinanzi al medesimo Giudice. Stessa cosa in caso di pendenza dinanzi a Giudici del medesimo Ufficio, nel qual caso la riunione avverrà ai sensi dell’art. 274.
Cumulo separazione e divorzio in un unico procedimento, solo per le procedure giudiziali?
Ma ecco che si giunge al problema! Il legislatore, infatti, ha previsto espressamente la possibilità di separazione e divorzio cumulati soltanto nel caso dei procedimenti contenziosi, nulla prevedendo in caso di separazione consensuale. Ciò ha scaturito non pochi problemi tra gli operatori del diritto. Ed invero per mesi i vari Tribunali di merito si sono trovati a barcamenarsi in questo dubbio interpretativo, trovandosi così a pronunciare provvedimenti completamente discordanti e contrastanti tra loro.
Si aveva da un lato il Tribunale di Milano, seguito dai Tribunali di Genova e Vercelli che non ravvisavano alcun problema nel consentire il cumulo anche nelle procedure consensuali. Con sentenza del 5 Maggio 2023, infatti, il Tribunale di Milano, quasi senza porsi il problema, pronunciava la separazione personale dei coniugi, limitandosi ad avvertire pedissequamente le parti, che passata in giudicato la sentenza di separazione e trascorsi sei mesi dalla data dell’udienza di comparizione, le stesse avrebbero dovuto manifestare congiuntamente, a mezzo di note scritte, la volontà di non riconciliarsi. I Tribunali a favore di questa interpretazione si focalizzavano fondamentalmente sul dato letterale dell’art. 473 bis 51 c.p.c. il quale faceva riferimento a “procedimenti”, termine che usato al plurale avrebbe consentito il cumulo non soltanto nei casi contenziosi.
Di opinione assolutamente contraria, invece, il Tribunale di Firenze (seguito da Bari e Padova), il quale con sentenza del 15 maggio 2023, pronunciando la separazione consensuale, dichiarava improponibile la domanda di divorzio proposta con il medesimo ricorso introduttivo; ciò in quanto a parere del Giudice Fiorentino il legislatore avrebbe inteso mantenere una distinzione tra procedimento giudiziale e procedimento consensuale, prevedendo il cumulo solo per il primo. Facendo leva, pertanto, sul noto brocardo ubi lex voluit dixit, in assenza di apposito richiamo o menzione, non sarebbe stata consentita l’estensione analogica della novità normativa del cumulo di domande al procedimento consensuale.
La pronuncia della Corte di Cassazione: Cass. Civ., Sez. I, 16/10/2023, n. 28727
In data 16 Ottobre 2023, con sentenza 28727 è finalmente intervenuta a dirimere i contrasti la Corte di Cassazione, adita con rinvio pregiudiziale dal Tribunale di Verona che si rivolgeva agli Ermellini chiedendo di prendere una posizione sul punto.
La Corte sgomberando ogni dubbio così si esprimeva “In tema di crisi familiare, nell’ambito del procedimento di cui all’art. 473bis51 c.p.c. è ammissibile il ricorso dei coniugi proposto con domanda congiunta e cumulata di separazione e di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio”.
Pertanto ad oggi è possibile, alle condizioni esplicate sopra, cumulare in un unico procedimento incardinato con unico ricorso la separazione ed il divorzio, anche in caso di procedura consensuale. Si avrà così un procedimento unitario, seppur articolato in due fasi.
I vantaggi del procedimento cumulato
Notevoli sono i vantaggi di questa novità! Chiaro è che si avrà un evidente dispendio di tempo e di energie processuali, posto che ad esempio saranno compiuti una sola volta quegli accertamenti istruttori che sono necessari in entrambi i procedimenti. Tutto ciò chiaramente anche a diretto vantaggio dell’interesse economico delle parti che dovranno affrontare costi per i compensi degli avvocati sicuramente inferiori rispetto all’intraprendere due procedimenti distinti. Di non scarso rilievo è altresì la circostanza che in presenza di minori, si evita agli stessi di essere sottoposti due volte e quindi per un tempo prolungato allo stress causato dalla crisi familiare.
Il procedimento su domanda congiunta
Il procedimento su domanda congiunta è disciplinato dall'art. 473 bis.51 c.p.c.
La domanda si presenta con ricorso. Tra le novità principali vi è che le parti possono chiedere che l’udienza presidenziale si svolga a trattazione scritta, quindi senza necessità di comparire fisicamente davanti al Giudice. Tale richiesta deve essere avanzata nel ricorso introduttivo, nel quale le parti dovranno altresì specificare che non intendono riconciliarsi.
Laddove, invece, non sia stata avanzata richiesta di sostituzione dell’udienza con il deposito di note scritte, il Presidente del Collegio fissa l’udienza di comparizione dinanzi al Giudice relatore delegato, e trasmette gli atti al PM al fine di ottenerne il parere almeno tre giorni prima dell’udienza. Alla suddetta udienza il Giudice delegato sentirà le parti ed accerterà la loro volontà di non riconciliarsi.
Al termine dell’udienza, la decisione sarà rimessa al Collegio, il quale, se omologa l’accordo delle parti, lo farà con sentenza, altra importante novità della riforma, posto che precedentemente gli accordi, in caso di separazione, venivano omologati con decreto.
In presenza di figli minori, invece, il Collegio dovrà verificare ed accertare che gli accordi presi dai coniugi non ledano gli interessi dei figli, nel qual caso fisserà un’ulteriore udienza, sottoponendo alle parti le modifiche ritenute necessarie. Se le parti non riescono a raggiungere un accordo affine alle modifiche proposte, il Collegio, allo stato, rigetterà la domanda congiunta, altrimenti omologherà gli accordi modificati sempre con sentenza. In caso di rigetto della domanda, le parti potranno adire nuovamente il Tribunale con una procedura giudiziale, oppure sottoponendo allo stesso un nuovo accordo.
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