Separazione, è possibile con delega?


Il Ministero della Giustizia ha chiarito che i coniugi devono personalmente comparire dinanzi all’ufficiale dello stato civile
Separazione, è possibile con delega?

Come è ormai noto, l'articolo 12 del Decreto Legge n. 132/2014 regola la separazione consensuale, la richiesta congiunta di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio e la modifica delle condizioni di separazione o di divorzio innanzi all'ufficiale dello stato civile.

Ciò che è stato dibattuto dopo la sua entrata in vigore è se dinanzi all’ufficiale dello stato civile presso il quale siglare l’accordo sia necessario che compaiano entrambi i coniugi o se questi possano farsi rappresentare da un procuratore speciale in loro assenza.

La risposta è negativa poiché nel comma 3 del citato articolo si afferma espressamente la necessità che i coniugi siano entrambi presenti per esprimere la loro volontà. Infatti, tale comma 3 afferma: "L'ufficiale dello stato civile riceve da ciascuna delle parti personalmente, (con l'assistenza facoltativa di un avvocato) la dichiarazione che esse vogliono separarsi ovvero far cessare gli effetti civili del matrimonio o ottenerne lo scioglimento secondo condizioni tra di esse concordate. Allo stesso modo si procede per la modifica delle condizioni di separazione o di divorzio".

Quindi, da una interpretazione letterale della norma, emerge la necessità che l'ufficiale dello stato civile debba confrontarsi personalmente con entrambi i coniugi al fine di raccogliere direttamente le loro volontà e, dunque, nessun procuratore speciale, può sostituirsi a loro. I coniugi, viceversa, se lo ritengono opportuno, possono farsi assistere da un legale. Occorre sottolineare, però, che tale procedura è possibile esclusivamente se dall’accordo di separazione consensuale, di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio o di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio, non derivi alcun patto di trasferimento patrimoniale. Lo stesso dicasi se, in base al comma 2 dell’art. 12 del DL n. 132/2014, vi sia la presenza di figli minori, di figli maggiorenni incapaci o portatori di handicap, ovvero economicamente non autosufficienti.

Sulla necessità del confronto personale tra l'ufficiale dello stato civile e i coniugi, si è espresso anche il Ministero della Giustizia che ha voluto fare chiarezza confrontando ciò che è espressamente normato dall’articolo 12 del DL n. 132/2014 e la disciplina della legge sul divorzio. In base a quest’ultima, infatti (nell’art. 4, comma 7, della Legge del 1.12.1970, n. 898), i coniugi devono comparire davanti al Presidente del Tribunale personalmente, salvo gravi e comprovati motivi e con l'assistenza del difensore.

Di qui, l’incertezza sul fatto che anche per la separazione consensuale potesse valere la facoltà di farsi rappresentare in caso di gravi e comprovati motivi.

Ma il Ministero ha chiarito che tale possibilità, esplicitamente prevista dalla legge sul divorzio, non è invece in alcun modo considerata letteralmente nell’art. 12 del DL n. 132/2014.Inoltre, alla base dell’interpretazione del Ministero della Giustizia, vi la considerazione di una diversa natura dell’istituto. Infatti, mentre il divorzio presso il Tribunale è un procedimento giudiziale, la separazione dinanzi a un ufficiale di stato civile avviene in un contesto di degiurisdizionalizzazione. Di qui, la necessità di un’ulteriore tutela dei coniugi.

Articolo del:


di Avv. Paolo Marchetti Giunchi

L'autore dell'articolo non è nella tua città?

Cerca un professionista con le stesse caratteristiche a te più vicino.

Cerca nella tua città o in una città di tuo interesse