Separazione fra coniugi


Quando adire il Tribunale competente o ricorrere alla negoziazione assistita: chiarezza sul punto...
Separazione fra coniugi
In materia di separazione fra coniugi, data la delicatezza della materia e gli interessi coinvolti, sovente anche con l'interessamento di terzi "privilegiati" come i figli, è necessario operare adegute precisazioni e fornire i chiarimenti opportuni.
Fino a qualche anno fa il nostro ordinamento prevedeva come unica via di accesso alla separazione fra coniugi, il ricorso da presentare al Tribunale competente (per luogo di celebrazione o residenza dei coniugi) con l'unica distinzione fra consensuale o giudiziale: nel primo caso i coniugi concordemente e consensualmente presentavano insieme l'atto per chiedere lo scioglimento, nel secondo, mancando a monte un accordo fra le parti, uno dei due depositava ricorso al Tribunale convocando l'altro successivamente. Questa impostazione non è cambiata ed ancora oggi, a seguito delle riforme sul punto, appare per certi aspetti la preferibile da chi si avvicina a questo passaggio della vita.
Infatti, causa molteplici fattori fra i quali la numerosa mole di ricorsi per separazione che ogni anno anno venivano presentati nei Tribunali d'Italia, il Legislatore ha inteso offrire un mezzo alternativo per conseguire il medesimo scopo, ponendo importanti oneri ed onori al Legale delle parti (in verità ognuno il suo e non uno per entrambi i coniugi) quale è oggi la negoziazione assistita. Non solo, nella stessa ottica, pregnanti poteri sono stati attribuiti anche agli Uffici dello Stato civile presso ogni Comune, non dotando, tuttavia, il sistema della Pubblica Amministrazione di adeguati mezzi per fare fronte a tale incombenza.
Alla luce di ciò oggi il nostro sistema prevede, quale accesso alla separazione coniugale, o il ricorso al Tribunale in via consensuale o giudiziale oppure la negoziazione assistita che presuppone un incontro di volontà delle parti (non potendosi avere una negoziazione "giudiziale" o messo equivalente fuori dal Tribunale), con notevoli riflessi sulla pratica stessa dell'istituto in genarale.
Detto ciò e con l'importante precisazione che alla negoziazione assistita vi è possibilità di accesso soltanto quando fra le parti (i coniugi) vi sia almeno un accordo di fondo - che i rispettivi Avvocati sapranno poi mediare e tradurre in atto definitivo - mancando il quale resterà sempre e comunque la via del ricorso giudiziale, ma non solo, perchà la negoziazione, escludendo il passaggio di fronte al Giudice, ha inserito tappe obbligate che non sempre almeno per adesso sono riuscite a snellire il procedimento di separazione, come era invece nell'ottica della novità di legge.
Punto da sempre delicato (ed alle volte scomodo per indubbi riflessi economici) è quello relativo al fatto che nella negoziazione ogni coniuge deve avere un proprio Difensore mentre nella separazione consensuale lo stesso Avvocato potrà rappresentare entrambi (anche con cospicuo risparmio monetario); sul punto, forse, il Legislatore saprà meglio orientare l'istituto recependo il dissapore della gente comune.
In virtù di un quadro non sempre snello in tema di negoziazione, unito anche al mancato completamento a livello di P.A. di aguati strumenti e formazione del personale, di fatto la novità giuridica non ha ancora preso ampio campo nel nostro ordinamento, con mole di ricorsi al Tribunale parimenti notevole ed un sistema che necessità di correttivi che ancora non si è risuciti ad offrire, oltre al fatto che gli operatori del settore, come gli Avvocati, sul tema spesso si sentono dire agli assistiti che il ricorso al Tribunale vada ad offire garanzie maggiori che di contro la negoziazione non offrirebbe, idea che seppur non corretta può essere presente in coloro che sono distanti dal linguaggio della giustizia e prediligono ragionamenti più semplici. Anche per questo e soprattutto per il corretto funzionamento del sistema, giuridico ed amministrativo, sul tema della separazione, si auspica che si a livello legislativo che di prassi si possano offire ai cittadini più strumenti e tutti perfettamente funzionanti, al che chiunque voglia o debba intraprendere la strada della separazione, debitamente informanto, possa sceglire senza preconcetto alcuno o scontrarsi con falle e lacune che sarebbero vissute in modo ancora più afflittivo data la materia in discussione.

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di Avv. Marco Magherini

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