Separazione: mantenimento anche se disoccupato
Anche in caso di disoccupazione il coniuge è obbligato a versare il mantenimento in difetto di prova sulla reale impossibilità ad adempiere
Non ci sono buone notizie per i padri separati che debbono corrispondere all'ex coniuge o ai figli il mantenimento . La crisi economica che il nostro paese sta attraversando da alcuni anni ha avuto come conseguenza più drammatica la fine delle certezze derivanti dal c.d. posto fisso, con aziende che licenziano dipendenti o chiudono i battenti lasciando a casa migliaia di lavoratori. La crisi, in verità, ha colpito in maniera trasversale tutti i settori dell'economia, dai professionisti agli artigiani, dai commercianti agli imprenditori. La grave situazione economica ed occupazionale del nostro paese ha contribuito a mettere in crisi i rapporti coniugali e familiari, sempre più spesso minati anche dalle incertezze economiche . Ebbene una recente sentenza della Corte d'Appello di Napoli (Corte Appello di Napoli, sez. III Penale n. 337/2015) ha ribadito un orientamento, peraltro già affermato da larga parte della Giurisprudenza di legittimità e di merito, secondo il quale lo stato di disoccupazione del coniuge tenuto al mantenimento, di per sé non basta a sollevarlo da tale obbligo, con risvolti anche penali in caso di inadempimento.
Il caso esaminato dalla Corte territoriale riguarda un padre imputato del reato di cui all'art. 570 co II n. 2, per aver fatto mancare i mezzi di sussistenza alla ex moglie e al figlio minore.
La difesa dell'imputato, condannato in primo grado, chiedeva l'assoluzione nel merito, adducendo lo stato di disoccupazione del proprio assistito e la conseguente impossibilità a corrispondere il mantenimento dovuto.
La Corte ha ritenuto carente la prova della concreta impossibilità da parte dell'imputato di farsi carico del mantenimento rilevando che è onere dell'imputato allegare gli elementi dai quali possa desumersi l'effettiva ed incolpevole l'impossibilità di adempiere alla relativa obbligazione, non potendosi escluderne la responsabilità sulla scorta di una generica indicazione dello stato di disoccupazione.
In sostanza la Corte territoriale ha ritenuto che per evitare la responsabilità penale, l'imputato avrebbe dovuto dimostrare la reale incapacità economica, non necessariamente coincidente con uno status di disoccupazione, ad esempio dimostrando di non avere altri redditi o rendite, ovvero di essersi adoperato, inutilmente, per la ricerca di un'occupazione, anche temporanea ecc...
E' bene rammentare che quando viene disposto in sede di separazione o di divorzio, un mantenimento in favore del coniuge e/o dei figli minori, le eventuali modifiche debbono essere oggetto di un apposito strumento previsto dall'Art. 710 c.p.c. e art. 9 Legge 898/1970 e successive modifiche, il quale prevede che, in caso di intervenute modificazioni nella posizione economica o personale delle parti, ciascuna di esse, con proprio difensore, può chiedere con ricorso al Tribunale, la modifica di condizioni di separazione o divorzio.
In caso contrario le condizioni a suo tempo stabilite in sede di separazione o di divorzio, restano vincolanti per la parte obbligata, che non può addurre in sede di esecuzione per il recupero della somme dovute ovvero in sede penale, in caso di denuncia per violazione degli obblighi di assistenza familiare, l'invocato stato di difficoltà economica, che deve essere dimostrato e sancito attraverso un iter giudiziario con adozione di un provvedimento di modifica da parte del Tribunale, ove ne sussistano i presupposti.
Il caso esaminato dalla Corte territoriale riguarda un padre imputato del reato di cui all'art. 570 co II n. 2, per aver fatto mancare i mezzi di sussistenza alla ex moglie e al figlio minore.
La difesa dell'imputato, condannato in primo grado, chiedeva l'assoluzione nel merito, adducendo lo stato di disoccupazione del proprio assistito e la conseguente impossibilità a corrispondere il mantenimento dovuto.
La Corte ha ritenuto carente la prova della concreta impossibilità da parte dell'imputato di farsi carico del mantenimento rilevando che è onere dell'imputato allegare gli elementi dai quali possa desumersi l'effettiva ed incolpevole l'impossibilità di adempiere alla relativa obbligazione, non potendosi escluderne la responsabilità sulla scorta di una generica indicazione dello stato di disoccupazione.
In sostanza la Corte territoriale ha ritenuto che per evitare la responsabilità penale, l'imputato avrebbe dovuto dimostrare la reale incapacità economica, non necessariamente coincidente con uno status di disoccupazione, ad esempio dimostrando di non avere altri redditi o rendite, ovvero di essersi adoperato, inutilmente, per la ricerca di un'occupazione, anche temporanea ecc...
E' bene rammentare che quando viene disposto in sede di separazione o di divorzio, un mantenimento in favore del coniuge e/o dei figli minori, le eventuali modifiche debbono essere oggetto di un apposito strumento previsto dall'Art. 710 c.p.c. e art. 9 Legge 898/1970 e successive modifiche, il quale prevede che, in caso di intervenute modificazioni nella posizione economica o personale delle parti, ciascuna di esse, con proprio difensore, può chiedere con ricorso al Tribunale, la modifica di condizioni di separazione o divorzio.
In caso contrario le condizioni a suo tempo stabilite in sede di separazione o di divorzio, restano vincolanti per la parte obbligata, che non può addurre in sede di esecuzione per il recupero della somme dovute ovvero in sede penale, in caso di denuncia per violazione degli obblighi di assistenza familiare, l'invocato stato di difficoltà economica, che deve essere dimostrato e sancito attraverso un iter giudiziario con adozione di un provvedimento di modifica da parte del Tribunale, ove ne sussistano i presupposti.
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